La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 introduce nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola, nella pesca e nell’acquacoltura per l’acquisto di beni strumentali 4.0.
Il passaggio dai crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0 e 5.0 al nuovo iperammortamento lascerebbe infatti a bocca asciutta le imprese agricole, che determinano il proprio reddito imponibile su base catastale – cioè in base ai valori catastali del fondo (reddito dominicale e agrario) – anziché secondo le regole del reddito d’impresa attraverso il calcolo analitico di costi e ricavi.
Per questo motivo la legge di bilancio per il 2026 prevede questo nuovo incentivo che ricalca in buona parte la normativa del vecchio piano Transizione 4.0, offrendo anche agli agricoltori la possibilità di investire nelle tecnologie abilitanti comprese negli allegati A e B della legge 232 del 2016 con un’aliquota generosa, pari al 40%, ma con un budget complessivo fissato ad appena 2,1 milioni di euro, lasciando aperti diversi dubbi sulla reale portata dell’intervento.
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Come funziona il nuovo credito d’imposta per l’agricoltura 4.0
L’incentivo si rivolge alle imprese del settore primario che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi aziendali. Si tratta, ad esempio, di trattori a guida autonoma, sistemi di monitoraggio basati su sensori e droni, software per l’analisi dei dati colturali e soluzioni di irrigazione di precisione.
La norma prevede un’aliquota unica del 40% sul costo di acquisizione degli investimenti, con un tetto massimo di spesa ammissibile per impresa fissato a 1 milione di euro.
Il periodo di riferimento per gli investimenti va dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. È prevista una finestra temporale più lunga, fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la fine del 2026 l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale. Questa impostazione ricalca fedelmente il meccanismo già noto per l’industria, fornendo una certa continuità operativa per i produttori di macchinari.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non sarà soggetto ai limiti annuali solitamente previsti per l’utilizzo dei crediti fiscali. Per gli investimenti effettuati tramite leasing il costo di riferimento sarà quello sostenuto dalla società locatrice.
Una buona misura con poche risorse
L’elemento che più di ogni altro definisce il carattere della misura è lo stanziamento ridotto. Considerando la dotazione complessiva di 2,1 milioni di euro per il biennio 2026-2027, il governo potrà sostenere investimenti totali per 5,25 milioni di euro. Se si considera l’ampiezza della platea potenziale e il costo elevato dei macchinari agricoli 4.0, che può facilmente superare le centinaia di migliaia di euro per singolo bene, appare evidente come il beneficio potrà essere concesso solo a un numero molto ridotto di aziende.
Esiste il concreto rischio che, stanti le risorse limitate, l’accesso al beneficio finisca per premiare le imprese più rapide e strutturate, escludendo di fatto le piccole e medie imprese agricole, che spesso hanno meno capacità di predisporre tempestivamente la documentazione tecnica e finanziaria richiesta.
L’esiguità dei fondi, quindi, più che stimolare una diffusa modernizzazione del settore, potrebbe mirare a premiare alcuni casi di eccellenza.
Adempimenti burocratici e cumulo: cosa devono sapere le imprese
Dal punto di vista degli obblighi documentali, le imprese beneficiarie dovranno conservare tutta la documentazione relativa all’investimento, pena la revoca del contributo. Le fatture e i documenti di trasporto dovranno contenere un esplicito riferimento all’articolo della legge di bilancio che introdurrà la misura (in questa prima bozza è il 97, ma cambierà sicuramente).
Un altro obbligo è quello della certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Per le aziende non obbligate per legge alla revisione legale, la norma prevede che le spese per la certificazione, fino a un massimo di 5.000 euro, siano riconosciute come un incremento del credito d’imposta stesso.
Curiosamente manca invece un riferimento all’obbligo di perizia o dichiarazione del legale rappresentante che attesti la rispondenza dei beni ai requisiti della normativa, ma a nostro avviso l’obbligo sarà richiamato nel decreto attuativo.
Il credito non è cumulabile con gli incentivi previsti dall’attuale piano Transizione 4.0 e con il nuovo iperammortamento. È invece possibile il cumulo con altre agevolazioni, a patto che l’importo complessivo non superi il costo sostenuto per l’investimento.
L’efficacia della misura dipenderà in larga parte dal decreto attuativo, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il decreto, a cura del Ministero dell’Agricoltura MASE, di concerto con il MIMIT e il MEF, definirà i criteri e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa, confermando la natura selettiva dell’intervento.
Il testo ufficiale della norma
Qui di seguito il testo dell’articolo 96 del disegno di legge di bilancio “bollinato”, cioè quello ufficiale che sarà oggetto della discussione in Parlamento.
ART. 96.
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura)
- Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di cui al comma 4.
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
- Il credito d’imposta di cui al presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e di cui all’articolo 96 della presente legge. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d’imposta di cui al presente articolo spetta nel limite massimo di spesa di 2.100.000 euro per l’anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.
- Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.







