Credito d’imposta sugli affitti: come utilizzarlo in compensazione (anche se ceduto)

Ecco i codici tributo per utilizzare in compensazione (tramite modello F24) i crediti d’imposta sugli affitti disposti dai decreti Cura Italia e Rilancio. Il credito, come è noto, può anche essere ceduto ad altri soggetti i quali, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, dovranno compilare l’F24 con ulteriori e diversi codici tributo

Pubblicato il 14 Lug 2020

credito d'imposta affitti

Il credito d’imposta del 60% sui sugli affitti di marzo, aprile e maggio è stato introdotto con i decreti Cura Italia e Rilancio. Il primo credito è riservato ai canoni di locazione del mese di marzo di botteghe e negozi (immobili della categoria catastale C/1), mentre il secondo (valido per i mesi di marzo, aprile e maggio) ha allargato la platea includendo tutti gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il requisito per poter beneficiare di questo secondo credito d’imposta è aver registrato (per ciascuno dei mesi) un calo di fatturato di almeno il 50% tra 2020 e 2019, fatturato che deve essere al massimo di 5 milioni di euro. Il limite dei ricavi non si calcola per strutture alberghiere e agrituristiche e, con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto Rilancio, nemmeno alle attività di commercio al dettaglio (ma in questo caso il credito si abbassa al 20% del canone di locazione).

Ma soprattutto, quando il decreto Rilancio sarà convertito in legge (entro il 18 luglio) sarà possibile cedere il credito d’imposta al locatore (previa sua accettazione) ottenendo uno sconto sul canone di locazione pari all’importo del credito (60% o 30%, nel caso di contratti di leasing o affitto d’azienda).

Come abbiamo spiegato nel dettaglio qui, sono diversi i modi in cui poter utilizzare il credito d’imposta sugli affitti. Si può infatti usare in compensazione o nella dichiarazione dei redditi, oppure è possibile cederlo al locatore, al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione fino al 31 dicembre 2021.

Se l’Agenzia dell’Entrate aveva già chiarito da una parte quali fossero i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta da parte del locatario (6914 per il credito del decreto Cura Italia e 6920 per quello del decreto Rilancio), non era ancora quali codici dovesse utilizzare il soggetto a cui tali crediti vengono ceduti. La Risoluzione 39/E dell’Agenzia ha fatto chiarezza su questo punto, individuando appunto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sugli affitti da parte del cessionario.

Si ricorda innanzitutto che, per essere utilizzati, la cessione va prima comunicata alla stessa Agenzia delle Entrate tramite un’apposita procedura che abbiamo descritto qui.

Il cessionario, per utilizzare i crediti in compensazione, dovrà innanzitutto accettarli tramite la “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopodiché sul modello F24 dovrà utilizzare i seguenti codici tributo:

  • “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”
  • “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Valuta la qualità di questo articolo

B
Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4