E’ finalmente possibile iniziare a fruire concretamente dei benefici offerti dai crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali previsti dall’edizione 2020 e 2021-2022 del piano Transizione 4.0. Con la risoluzione 3/E del 13 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito gli attesi codici tributo necessari per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0. Si tratta dei codici che bisognerà utilizzare per ottenere il bonus spettante attraverso un’operazione di compensazione rispetto ai debiti che occorre pagare tramite modello F24.
I codici sono sei, tre per l’edizione 2020 del piano e altri tre per la nuova edizione 2021-2022 che ha però avuto inizio il 16 novembre 2020.
I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
I codici per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020
Per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020 abbiamo tre codici.
Il primo serve per i beni strumentali “semplici” (non 4.0), agevolati nel 2020 con un’aliquota al 6% ed è il 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”.
Il secondo serve per i beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in due diverse aliquote: 40% per investimenti fino a 2,5 milioni; 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni. Il codice è il 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
Il terzo serve per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 15%. Il codice è il 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Per l’edizione 2020 del piano Transizione 4.0 il credito d’imposta – lo ricordiamo – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo (tre per gli investimenti in beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per i beni ordinari e a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, per il primo anno è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta al 6%.
I codici per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, i codici sono altri tre.
Il 6935 denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020″ è dedicato agli investimenti in beni strumentali semplici, materiali e immateriali, agevolati con aliquota al 10% che diventa il 15% nel caso di acquisto con finalità smart working. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 6% sia per l’hardware che per il software e non ci sarà più la maggiorazione per lo smart working.
Il codice 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” è invece dedicato ai beni materiali 4.0, per i quali l’agevolazione è prevista in tre diverse aliquote: 50% fino a 2,5 milioni, 30% tra 2,5 e 10 milioni e 10% tra 10 e 20 milioni. Dal 2022 l’aliquota tornerà al 40% per il primo scaglione e al 20% per il secondo.
Il codice 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” è per i beni immateriali 4.0 (software 4.0), per i quali l’agevolazione è prevista nella misura del 20% per tutta la durata del piano (fino a tutto il 2022 con coda per le consegne al giugno 2023).
Ricordiamo che la fruizione è per tutti i crediti di imposta di questa edizione del piano in tre anni, che diventano un anno per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La fruizione scatta dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali semplici e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.
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Buonasera,
il codice tributo per la fruizione del nuovo credito di imposta per R&S, Innovazione e Design sono stati istituiti?
La ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti
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Buongiorno gentilissimo, sul portale dell’agenzia delle entrate, nell’elenco dei software di compilazione, c’è il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/investimenti-in-beni-strumentali/software-di-compilazione-investimenti-in-beni-strumentali che attualmente rimanda ad una pagina vuota.
Sembra in apparenza che l’Agenzia delle Entrate si stia attrezzando per la realizzazione di un software di compilazione analogamente a quanto fatto per il credito di imposta del mezzogiorno. Dall’articolo invece mi sembra di capire che l’imprese può già compensare con F24 l’importo calcolato senza dover effettuare alcuna dichiarazione/comunicazione. Conferma?
Non occorre effettuare alcuna comunicazione adesso (poi arriverà il modello del MISE) e si può compensare con F24 seguendo le regole che valgono per tutte le compensazioni. Ricordo che è importante usare i canali forniti dall’AdE per la compilazione dell’F24 (fisconline – entratel NO home banking)
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Buonasera Dottor Canna. Il credito d’imposta ha una scadenza? Se passati i 3 anni e non viene utilizzato va perso?
No non si dovrebbe perdere niente
Vorrei dare un mio parere. La nuova Legge di Bilancio non esclude la possibilità di utilizzare il vecchio incentivo. Di conseguenza, penso si possa scegliere. Tuttavia, ATTENZIONE ALLE FATTURE (indichi la Legge di Bilancio corretta).
Ovviamente la nuova Legge di Bilancio prevede delle aliquote nettamente più alte e quindi potrebbe “scegliere” (qualora non ci fossero chiarimenti) il nuovo incentivo. Tuttavia, anche qui deve prestare ATTENZIONE. Infatti, deve prendere in considerazione anche i progetti di investimento del 2021. Non faccia riferimento soltanto alle aliquote ma anche ai tetti massimi imposti. Qualora la Sua azienda prevedesse investimenti corposi sarebbe opportuno di valutare l’incentivo 2020.
Buonasera dott. Canna. Secondo Lei, un investimento 4.0 avviato a settembre del 2020 (fattura di acconto) e completato a dicembre 2020 potrà usufruire delle regole previste dalla legge di bilancio 2021 (e quindi credito d’imposta del 50% ecc.) o sarà soggetto alle regole precedenti (credito d’imposta 40% in 5 anni)? Grazie
Se devo stare alla lettera della legge è agevolato con le nuove aliquote. Ma temo siano in arrivo chiarimenti nell’altra direzione.