Transizione 4.0, la commissione Finanze dice sì: arriva la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta

Le commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato, nel corso della seduta del 4 maggio, un emendamento che permetterà alle aziende di optare per la cessione del credito d’imposta derivante dall’acquisto di beni strumentali ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. A spingere per l’approvazione soprattutto gli imprenditori agricoli e le altre categorie che hanno difficoltà a compensare il credito con le procedure normali.

Pubblicato il 04 Mag 2021

Aula Senato

Aggiornamento del 6 maggio – Nel corso della giornata odierna il Governo ha posto la questione di fiducia su un maxiemendamento che raccoglie tutte le proposte di emendamento approvate in commissione tranne quelle collegate proprio al tema della cessione dei crediti d’imposta. Gli emendamenti sono stati rigettati dopo un intervento notturno da parte della Ragioneria Generale, che avrebbe sollevato dubbi sulla neutralità di questo provvedimento per le casse dello Stato. Il capogruppo del M5S, Ettore Licheri, ha detto che domani “inizieremo un tavolo perché quell’emendamento abbia il suo percorso che lo porti al Dl sostegni 2”. 

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A grande richiesta – e mai come questa volta l’espressione è pertinente – le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato, nel corso della seduta odierna, un emendamento che permetterà alle aziende di optare per la cessione del credito d’imposta derivante dall’acquisto di beni strumentali ad altri soggetti inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari.

L’emendamento approvato deriva dalla fusione di due proposte emendative, una a prima firma Mario Turco (M5S) e l’altra a prima firma Alberto Bagnai (Lega), entrambe riproposte in identico testo revisionato (disponibile a fine articolo).

A premere per l’approvazione dell’emendamento sono state soprattutto quelle categorie di imprese che temevano di non riuscire a monetizzare l’incentivo per l’acquisto di beni strumentali in tempi ristretti, nonostante oggi sia possibile fruire del credito d’imposta praticamente da subito. Si tratta in particolare degli imprenditori agricoli e di tutti quei soggetti che, per il regime fiscale a cui sono soggetti, non hanno molte occasioni di utilizzare modelli “F24” con i quali scontare il credito d’imposta dai debiti verso la pubblica amministrazione. Va da sé che la cessione del credito resta comunque un’opportunità di monetizzare il credito immediatamente anche per le altre categorie di imprese.

Il ministro dell’Agricoltura ed ex ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha così commentato: “Il Piano Nazionale Transizione 4.0 è una delle misure più imponenti del PNRR, pensato, studiato e implementato al Ministero dello Sviluppo Economico e reso pluriennale, includendo anche il comparto agricolo. I crediti d’imposta di cui si avvale il piano, inizialmente criticati, si sono invece rivelati uno strumento fondamentale più volte richiamato anche in altre misure. Di fatto sono una riduzione dell’imposizione fiscale per chi investe in innovazione, green economy, macchinari 4.0 e tecnologie di frontiera. Rendere questo strumento cedibile agli istituti finanziari, come recita l’approvazione dell’emendamento al Decreto Sostegni in commissione congiunta Finanze e Bilancio del Senato, sarebbe una bella notizia per il Paese, per le imprese e per i cittadini. Verrebbe replicato il meccanismo virtuoso del Superbonus 110%, coinvolgendo con Transizione 4.0 una pluralità di settori produttivi, compreso lo stesso comparto agricolo, essendo Agricoltura 4.0 una delle novità del Piano”.

Vale la pena sottolineare che già adesso la legge di bilancio prevede la possibilità per le imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro di fruire normalmente del credito per l’acquisto dei beni strumentali non 4.0 in un solo anno. Ma con la cessione del credito d’imposta, il beneficio fiscale diventa quasi denaro contante, anche se occorrerà mettere in conto una commissione da pagare al soggetto che prenderà in carico il credito, sia esso una banca o un altro soggetto.

Soddisfatto il senatore Mario Turco, uno dei promotori dell’iniziativa: “Le Commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato un emendamento a mia firma, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, che estende ai crediti d’imposta Transizione 4.0 il principio della cessione a terzi già previsto per il Superbonus 110%, con il quale stiamo rilanciando l’edilizia, storicamente uno dei settori a più alto moltiplicatore. L’approvazione dell’emendamento rappresenta un passaggio fondamentale, perché consente la libera circolazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0, riconosciuti alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali, immateriali , in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e green, in formazione. Si tratta di una sorta di ‘Superbonus’ liquidità per le imprese, in grado di mettere in mano alle aziende maggiori risorse finanziarie. Si tratta inoltre di un passaggio fondamentale verso la realizzazione del progetto, elaborato dal MoVimento 5 Stelle, di implementazione di una piattaforma elettronica per la certificazione e circolazione di tutti i crediti d’imposta immessi nel sistema e collegati a varie forme di agevolazione. Questi crediti, grazie alla piattaforma, potranno essere usati come ‘moneta’ fiscale per pagare beni e servizi, immettendo nel sistema economico un’ingente massa di risorse senza alimentare ulteriore debito”.

I punti dubbi

Dal punto di vista dell’applicazione concreta, ci sono diversi nodi da sciogliere.

Stando alla posizione del nuovo articolo, dopo il comma 1059, la disciplina dovrebbe applicarsi a tutti i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, sia quelli 4.0, incentivati con aliquote fino al 50%, sia quelli per i beni strumentali semplici, incentivati con aliquota al 10%. Esclusi invece i crediti per ricerca, sviluppo, innovazione e formazione 4.0.

Il secondo punto è capire come sarà gestita l’eventuale cessione di credito non spettante: che cosa succederà, insomma, al cessionario se venisse fuori che il credito ceduto dal cedente fosse minore o non spettante.

Da notare come chi acquista il credito potrà fruirne nelle stesso modalità in cui ne avrebbe fruito l’azienda cedente, ma in questo caso “la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”.

Per mettere a punto il meccanismo della cessione sarà necessario attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sottolineiamo infine che, sul piano formale, l’approvazione dell’emendamento da parte delle commissioni al Senato non significa che la nuova regola approvata sia da subito vigente. Si tratta di fatto dell’approvazione di un testo che dovrà poi passare al vaglio dell’aula plenaria nei prossimi giorni. Il disegno di legge di conversione del decreto sostegni passerà poi alla Camera, dove è attesa l’approvazione nella terza decade di maggio.

Il testo degli emendamenti approvati

Come spiegato a inizio articolo, sono stati approvati due emendamenti di identico testo, entrambi riformulati rispetto al testo originario. Abbiamo finalmente potuto leggere il testo finale, che vi riportiamo

1.0.60 (testo 2) e 5.115 (testo 2)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis. (Cessione del credito)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1059, primo periodo, la parola “esclusivamente” è soppressa;

b) dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente:

“1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziati, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai semi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”».

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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