Dal 14 luglio iper ammortamento solo per investimenti in Italia: ecco che cosa c’è da sapere

Pubblicato il 20 Lug 2018

Europa


Il comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legge 87/2018 (cosiddetto Decreto Dignità) dispone che “l’iper ammortamento di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale di cui all’articolo 6, comma 1”. Il comma 3 sancisce poi che “le disposizioni del presente articolo si applicano agli
investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè dal 14 luglio 2018 in avanti.

Conta il momento dell’interconnessione?

Il dettato normativo appare abbastanza chiaro, eppure sono stati sollevati alcuni dubbi circa la sua applicazione a una serie di circostanze non così improbabili. Si consideri, per esempio, il caso di un’azienda italiana che ha acquistato nel primo semestre un macchinario 4.0 per installarlo in uno stabilimento all’estero, per esempio in Turchia o in Romania. E si prenda in considerazione un’ipotesi non del tutto improbabile: cioè che, alla data del 14 luglio, questo macchinario sia stato consegnato all’azienda (e sia avvenuto il passaggio di proprietà), ma non sia stata ancora effettuata l’interconnessone che, come è noto, è una condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione.

Il caso, dicevamo, non è del tutto improbabile intanto perché dalla consegna all’effettiva entrata in funzione del bene possono trascorrere diverse settimane; poi perché l’effettiva interconnessione potrebbe richiedere ulteriori interventi; infine perché le perizie che attestano l’interconnessione (obbligatorie per i beni di valore superiore ai 500 mila euro) vengono generalmente redatte verso la fine dell’anno, dal momento che, per fruire dell’agevolazione già dal primo anno, è necessario che siano redatte entro il 31 dicembre.

Che cosa succede in un caso come questo? La prima ipotesi interpretativa è che, siccome l’iper ammortamento scatta solo a partire dall’avvenuta interconnessione e questa non è ancora avvenuta al 14 luglio, l’azienda, stante la nuova disposizione del Decreto Legge 87/2018, non possa fruirne. La seconda tesi è invece che a rilevare non sia la data dell’effettiva interconnessione, bensì la data di effettuazione dell’investimento, cioè il momento in cui il bene diventa di proprietà dell’impresa secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Per dirimere la questione abbiamo contattato gli uffici tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico, che ci hanno confermato che l’interpretazione corretta è la seconda: può fruire dell’iper ammortamento per un bene 4.0 destinato a una struttura produttiva all’estero chi ha perfezionato l’acquisto prima del 14 luglio. Le aziende che, invece, abbiano semplicemente versato un acconto o che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora acquisito la proprietà del bene a quella data, non potranno fruire dell’agevolazione.

Revoca del beneficio per cessione o delocalizzazione

Il Decreto Legge 87/2018, lo ricordiamo, prevede inoltre la revoca totale del beneficio per le aziende che cedono il bene agevolato o lo destinino a strutture produttive situate all’estero (dopo averlo utilizzato in un’unità produttiva in Italia), eccezion fatta per il caso in cui la cessione o la delocalizzazione siano fatta nell’ottica di un intervento di sostituzione, secondo quanto previsto dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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