Perizia giurata per l’iperammortamento, le indicazioni del Ministero e i moduli da scaricare

Pubblicato il 16 Dic 2017

Cos'è la perizia asseverata, le differenze con perizia semplice e perizia giurata e quali sono gli utilizzi

A due settimane dal 31 dicembre – termine ultimo per depositare dichiarazioni, perizie giurate e attestazioni di conformità per gli investimenti in beni materiali e immateriali per i quali si voglia fruire dell’iperammortamento per il 2017 – il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare direttoriale numero 547750. Il documento non introduce novità normative, ma offre diverse indicazioni utili per chi debba redigere uno dei tre documenti necessari per avvalersi delle agevolazioni fiscali.

Ricordiamo che mentre per gli investimenti inferiori ai 500 mila euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda che intende fruire del beneficio, per gli investimenti il cui valore complessivo supera questo importo è necessario che un soggetto terzo – perito, ingegnere – produca una perizia giurata o che una società accreditata rilasci una attestazione di conformità. Questi documenti devono attestare che il bene rientri tra le categorie incentivate, che risponda agli ulteriori requisiti, laddove previsti, e che sia stato interconnesso ai sistemi di fabbrica.

La circolare ricorda che, in caso di più investimenti agevolabili collefati tra loro, per la determinazione del valore occorre sommarne gli importi. In caso quindi di un investimento da 200 mila euro e uno da 350 mila euro sullo stesso impianto si supererà la soglia dei 500 mila euro e sarà necessario produrre perizia o attestazione di conformità.

Si ricorda inoltre che un’unica perizia può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili e che è possibile anche certificare in maniera separata la sussistenza dei requisiti merceologici e l’interconnessione.

I contenuti della perizia

La circolare ricorda che le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

  • Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
  • Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
  • Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
  • Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.

I tre modelli

Il Ministero ha quindi messo a disposizione tre modelli – il cui utilizzo ha carattere indicativo e non è obbligatorio – pensati per aiutare i professionisti a non sbagliare nell’eseguire la perizia.

L’Allegato 1 offre un modello di perizia per beni compresi nel primo gruppo dell’allegato A (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti).

L’Allegato 2 è il modello di perizia per i beni appartenenti agli altri gruppi dei beni materiali (Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0») e ai beni immateriali.

L’Allegato 3 contiene invece il modello di relazione tecnica per i beni facenti parte del primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti).

Indicazioni per le perizie a cavallo di fine anno

La circolare ministeriale fa inoltre riferimento a una nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la n. 152 del 15 dicembre 2107) che spiega che periti e ingegneri che si trovassero nell’impossibilità di giurare la perizia negli ultimi giorni dell’anno potranno consegnare la perizia al cliente entro il 31/12 (occorre comunque avere data certa dell’invio) e poi giurarla a inizio gennaio.

La Circolare dell’Agenzia contiene anche altre utili indicazioni interpretative. Spiega per esempio che le piccole opere murarie necessarie all’installazione delle macchine possono considerarsi oneri accessori iperammortizzabili (non lo sono invece le opere murarie di rilevante entità). Si spiega infine che le dotazioni accessorie possono essere considerate tali se rientrano nel limite del 5% del valore della macchina.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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