L’Ue adotta nuove norme per lo stoccaggio del gas: cosa cambia per gli Stati membri e i gestori degli impianti

L’Unione europea ha adottato delle modifiche al regolamento sullo stoccaggio del gas, introducendo l’obbligo per i Paesi membri di riempire i propri impianti al 90% entro il 1° novembre di ogni anno, fatta eccezione per il 2022, quando il target è fissato all’80%. Il regolamento così modificato introduce, inoltre, l’obbligo di certificazione per tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio.

Pubblicato il 27 Giu 2022

Pipes for gas or oil

L’Unione europea ha adottato delle norme che modificano il regolamento sullo stoccaggio del gas, introducendo l’obbligo per gli Stati membri di riempire i propri impianti di stoccaggio al 90% entro il 1° novembre di ogni anno, fatta eccezione per il 2022, per cui verrà applicato un target dell’80%.

Le modifiche interesseranno i 18 Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (tra cui l’Italia), che dovranno assicurare il raggiungimento degli obiettivi e intervenire, secondo lo spirito di solidarietà europeo, a supporto degli Stati privi di tali infrastrutture. Anche se quasi tutti gli Stati membri dispongono di tali strutture, le capacità di stoccaggio in cinque paesi (Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi e Austria) rappresentano i due terzi della capacità totale dell’UE.

Per assicurare il raggiungimento delle scorte necessarie ad affrontare l’inverno, sono stati introdotti dei target intermedi che le autorità di ciascuno stato, insieme alla Commissione, dovranno verificare.

Le norme sono state approvate in tempi record vista l’attuale tensione tra Russia e Ue a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, che da un lato spinge l’Unione europea ad accelerare gli sforzi verso un’indipendenza energetica nei confronti del gas russo – gli Stati membri vengono infatti anche invitati a diversificare gli approvvigionamenti –, dall’altro fa aumentare la preoccupazione rispetto eventuali interruzioni delle forniture dalla Russia.

La proposta di modifica era infatti stata avanzata dalla Commissione lo scorso 23 marzo e il 5 aprile il Parlamento europeo aveva deciso, con una votazione, di esaminare la questione con una procedura accelerata. Dopo il voto in Parlamento della settimana scorsa, il Consiglio ha ufficialmente adottato, in data 27 giugno, il testo concordato con il Parlamento in sede di negoziati.

Regolamento europeo sullo stoccaggio del gas, cosa cambia con le modifiche introdotte

Il regolamento modificato introduce quindi un target di riempimento finale (il 90% della capacità di stoccaggio di ciascuno Stato) chiamato “obiettivo di riempimento” da raggiungersi entro il il 1° novembre di ogni anno. Visto il tempo a disposizione, l’obiettivo di riempimento per il 2022 è dell’80%, anche se gli Stati sono fortemente invitati a puntare all’85%.

Secondo l’accordo raggiunto tra i co-legislatori europei (Consiglio e Parlamento), l’Unione cercherà collettivamente di riempire a una capacità pari all’85% gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel 2022, per assicurare la continuità del servizio ai cittadini.

L’obbligo di riempimento sarà limitato a un volume pari al 35% del consumo annuo di gas degli Stati membri negli ultimi cinque anni, al fine di evitare un impatto sproporzionato su alcuni Stati membri con una notevole capacità di stoccaggio.

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà monitorato attraverso delle tappe intermedie, stabilite per i mesi di maggio, luglio, settembre e febbraio dell’anno successivo, seguendo così una “traiettoria di riempimento”.

Per quanto riguarda l’Italia, la traiettoria di riempimento per il 2022 prevede i seguenti target:

  • al 1° agosto deve essere raggiunta il 58% della capacità di stoccaggio totale
  • entro il 1° settembre il 66%
  • entro il 1° ottobre il 73%
  • entro il 1° novembre l’80%

Secondo quanto riferito dal Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso di un colloquio con La Stampa in data 24 giugno, attualmente gli impianti di stoccaggio italiani sono riempiti al 55%.

Dal momento che le capacità di stoccaggio del gas e le situazioni nazionali variano notevolmente, gli Stati membri potranno, a seconda dei casi, raggiungere parzialmente gli obiettivi di stoccaggio conteggiando le scorte di gas naturale liquefatto (GNL) o di combustibili alternativi.

L’elenco contiene, tra l’altro, incentivi finanziari, strumenti che impongono ai fornitori di gas di immagazzinare volumi minimi di gas negli impianti di stoccaggio e strumenti che impongono ai detentori di capacità di stoccaggio di utilizzare o liberare le capacità prenotate inutilizzate.

Per tener conto della situazione degli Stati membri con notevoli capacità di stoccaggio rispetto al loro consumo nazionale di gas, l’obbligo di riempimento dello stoccaggio sotterraneo sarà limitato a un volume pari al 35 % del consumo medio annuo di gas degli Stati membri negli ultimi cinque anni.

Tuttavia, come già accennato, solo 18 dei 27 Paesi membri dell’Ue dispongono di impianti di stoccaggio. Per questo, il regolamento prevede per questi Stati membri l’obbligo di stoccare un volume pari al 15 % del loro consumo nazionale annuo di gas in impianti situati in altri Stati membri, in modo da avere accesso a riserve di gas stoccate in altri Stati membri.

Un meccanismo che nella visione dei co-legislatori europei rafforzerà la sicurezza dell’approvvigionamento di gas degli Stati interessati, ripartendo nel contempo l’onere finanziario connesso al riempimento della capacità di stoccaggio dell’Unione.

Certificazione obbligatoria per i gestori dei sistemi di stoccaggio

Il testo introduce anche l’obbligo di certificazione per tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio, al fine di evitare potenziali rischi di influenze esterne sulle infrastrutture critiche di stoccaggio che comprometterebbero la disponibilità energetica europea e quindi anche la sicurezza dell’Unione.

La certificazione darà la priorità agli impianti di stoccaggio di grandi dimensioni e a quelli che di recente sono stati riempiti a livelli costantemente bassi. Gli Stati membri disporranno di 150 giorni dall’entrata in vigore del regolamento (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue) per certificare le strutture prioritarie e di 18 mesi per certificare le altre strutture. Gli operatori non certificati saranno tenuti a rinunciare alla proprietà o al controllo degli impianti di stoccaggio.

Mentre per gli obblighi di riempimento si è già decisa una data di scadenza, il 31 dicembre 2025, Parlamento e Consiglio hanno deciso che gli obblighi di certificazione continueranno a essere applicati oltre tale data.

“Desidero rendere omaggio all’approccio positivo e costruttivo di cui hanno dato prova il Parlamento e il Consiglio su questa proposta. È una forte dichiarazione di unità, determinazione e rapidità d’azione Ue di fronte alla mossa del Cremlino di usare le esportazioni di gas come armi”, commenta Kadri Simson, Commissaria per l’Energia.

“Ora è fondamentale affrettarsi a conseguire i nuovi obiettivi di stoccaggio e rafforzare la nostra preparazione a eventuali altri deterioramenti della situazione”, aggiunge.

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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