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Decreto fiscale, agli ‘esodati’ di Transizione 5.0 solo il 35% del credito spettante



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Calice amaro per chi ha presentato la domanda per i credito d’imposta di Transizione 5.0 dal 7 novembre 2025 in poi, cioè i cosiddetti “esodati”. Il Decreto fiscale dispone che a queste imprese venga riconosciuto solo il 35% del credito spettante e per la sola parte relativa ai beni strumentali. Restano dentro le spese per le certificazioni, mentre sono escluse quelle per le rinnovabili. Rimosso il vincolo territoriale per l’iperammortamento 2026.

Pubblicato il 27 mar 2026



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Bruttissime notizie per i cosiddetti “esodati” di Transizione 5.0, cioè quelle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d’imposta a partire dal 7 novembre 2025. Nel testo del Decreto fiscale discusso oggi dal Consiglio dei Ministri si dispone che alle imprese in lista di attesa andrà solo il 35% dei crediti d’imposta validamente richiesti. Lo stanziamento previsto è infatti di soli 537 milioni a fronte di un fabbisogno di circa 1,5 miliardi di euro necessari a soddisfare le domande in esubero rispetto alle risorse stanziate. Ma non è tutto: questa quota di riparto al 35% andrà calcolata unicamente sugli investimenti relativi ai beni strumentali compresi negli allegati A e B. Restano quindi esclusi gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di gestione dell’energia. Magra consolazione, saranno liquidate le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, sempre nel limite dei 10.000 euro previsti dalla legge.

Nella nota stampa rilasciata dopo il COnsiglio dei Ministri il Governo ha spiegato che “ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo”. In altre parole: intanto il decreto uscirà così, poi si vedrà in sede di conversione in legge, cioè in Parlamento tra un mese abbondante (i decreti legge vanno convertiti entro 60 giorni).

La questione delle risorse e perché il 35%

Ma facciamo ordine e partiamo dalle risorse. Transizione 5.0 si è chiuso con un esubero di domande di crediti d’imposta per un valore complessivo di circa 1,6 miliardi, di cui una minima parte relativa alle FER e il grosso (circa 1,5 miliardi) relativo agli investimenti in beni strumentali.

La legge di bilancio aveva stanziato 1,3 miliardi di euro, che – a conti fatti – avrebbero permesso di coprire quasi integralmente il fabbisogno. Ma di questi 1,3 miliardi il Governo ha deciso di lasciare per gli “esodati” solo 537 milioni di euro.

Questi 537 milioni disponibili consentono di coprire, appunto, il 35% circa degli 1,5 miliardi non coperti relativi alle domande presentate dopo il 6 novembre 2025.

Di qui la scelta di questo forte riparto al 35%.

I conti reali: alle aziende massimo il 15,75% dell’investimento

Ma di che cifre stiamo parlando? In caso di investimenti solo in beni strumentali, senza quindi FER e formazione, chi aveva diritto l’aliquota al 45% andrà a percepire solo il 15,75% sull’investimento (il 35% del 45%); chi aveva diritto l’aliquota al 35% prenderà invece il 12,25% (il 35% del 35%). Siamo insomma ben al di sotto persino del beneficio che avrebbe offerto il “semplice” piano Transizione 4.0.

La situazione ovviamente peggiora in caso di presenza di investimenti in fonti di energia rinnovabile. Ipotizzando un investimento di 1,2 milioni di euro con la massima efficienza conseguita (quindi al 45%), di cui 200 milioni per le FER e 1 milione per i beni strumentali, il credito d’imposta maturato era pari a 540.000 euro. L’impresa invece prenderà solo 157.500 euro, pari al 35% del 45% calcolato solo sul milione di euro per i beni strumentali. A questa cifra potrà aggiungere i 10.000 euro per le spese di certificazione, se spettanti. Stiamo parlando quindi di 157.500 euro su 1,2 milioni, cioè il 13,125% a fronte di una “promessa” di un 45%.

Un’impresa che ha fatto lo stesso investimento, ma raggiungendo un’efficienza minore e quindi, con aliquota al 35%, aveva maturato 420.000 euro di credito d’imposta, prenderà in questo caso 122.500 euro, pari al 35% del 35% calcolato solo sul milione investito in beni strumentali. Stiamo parlando in questo caso di 122.500 euro su 1,2 milioni, cioè il 10,208% a fronte di una “promessa” di un 35%.

Le modalità di fruizione

Una piccola buona notizia riguarda invece le modalità di fruizione.

Entro il 30 aprile 2026 (ma alcune versioni della bozza del decreto fiscale riportano il 15 aprile) il GSE comunicherà ai soggetti interessati e all’Agenzia delle Entrate il beneficio maturato. Le aziende potranno quindi utilizzare l’intero credito d’imposta in compensazione presentando un modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

Iperammortamento, via il vincolo territoriale

Per quanto riguarda l’iperammortamento 2026 viene finalmente ufficializzata l’eliminazione del vincolo territoriale annunciata quasi due mesi fa dal viceministro Maurizio Leo.

Il decreto fiscale prevede infatti che “All’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse”.

L’eliminazione del vincolo avrà un costo per lo Stato di oltre 1 miliardo di euro, precisamente 1.372,5 milioni di euro dal 2027 al 2024 così distribuiti: 95,6 milioni di euro per l’anno 2027, 191,5 milioni di euro per l’anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l’anno 2031, 172 milioni di euro per l’anno 2032, 45,2 milioni di euro per l’anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l’anno 2034.

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