Credito d’imposta R&S, le imprese potranno richiedere una certificazione delle attività per evitare problemi con gli accertamenti dell’AdE

Con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 il Governo introduce la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione per cui è possibile usufruire del credito d’imposta. La certificazione, che avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sarà rilasciata da soggetti certificatori che risponderanno ai criteri che verranno indicati entro 30 giorni da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mise e in accordo con il Mef.

Pubblicato il 22 Giu 2022

transizione

Novità in materia di credito d’imposta in ricerca e sviluppo: con l’articolo 23 del decreto legge n. 73 del 21 giugno il Governo, poi diventato legge 4 agosto 2022 n. 122 pubblicata nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2022, ha introdotto la possibilità per le aziende di richiedere una certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica per cui è possibile usufruire del credito d’imposta.

La certificazione introduce quindi uno strumento di tutela per le imprese davanti al rischio di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano sia una sanzione amministrativa che un risvolto penale.

Ricordiamo, infatti, che nell’ipotesi che risulti che un impresa abbia usufruito di credito inesistente, può incorrere in una sanzione che va dal 100% al 200% del credito usufruito e, nel caso che il credito percepito sia superiore a 50.000 euro, si rischia da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione.

Nel caso in cui in fase di accertamento risulti che l’impresa abbia usufruito di credito non spettante si può intercorrere in una sanzione amministrativa pari al 30% del credito stesso, con rischio di reclusione da sei mesi a due anni per cifre superiori a 50.000 euro. Rischi che, hanno più volte sottolineato gli addetti ai lavori, minavano l’efficacia dell’incentivo.

Ricordiamo inoltre che a causa della ingente mole di accertamenti relativi al periodo fino al 2018, è stato di recente introdotta una possibilità di “sanatoria” per chi avesse timore di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione riguarda sia le attività di R&S sia le attività  di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per le quali sono previste delle maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta.

Chi può rilasciare la certificazione

La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Inoltre la certificazione non avrà valore nel caso in cui le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta siano state già constatate e nel caso che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 21 luglio prossimo) a stabilire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. I soggetti che verranno giudicati idonei saranno inseriti in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel processo valutativo al fine di rilasciare le certificazioni, i soggetti abilitati dovranno attenersi a linee guida del Mise, che dovranno essere regolarmente aggiornate dal Ministero. Al fine di realizzare le attività di selezione e verifica dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione e per la creazione e gestione dell’albo dei certificatori, il decreto legge mette a disposizione una somma di 307.000 euro per il 2022 e 614.000 euro per il 2023, che il Mise dovrà utilizzare per assumere, attraverso procedura di consultazione pubblica, un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

Confindustria: “Passo significativo che va nella giusta direzione”

Nel corso dell’audizione alla Camera sul DL Semplificazioni Fiscali la DG di Confindustria, Francesca Mariotti, ha detto che la misura “Costituisce un passo significativo sul piano della certezza del diritto”.

Tuttavia – prosegue Mariotti – “la norma ha ampi margini di miglioramento: sarebbe importante estendere la procedura di certificazione anche al credito di imposta vigente nel periodo 2015-2019 e alle altre misure fiscali automatiche che richiamano discipline extra-fiscali per la definizione dell’ambito applicativo. Importante, altresì, garantire un rapido avvio dell’innovativa prassi certificativa e adeguati presidi alla imparzialità e indipendenza dei certificatori. Da valutare, inoltre, con cautela, i profili connessi al costo della procedura di certificazione, al fine di non gravare eccessivamente sulle imprese, già tenute ad un ampio novero di adempimenti”.

Mariotti ha poi anche insistito sulla necessità di “intervenire sulle sanzioni amministrative per l’utilizzo improprio dei crediti d’imposta distinguendo bene chi commette errori in buona fede da chi tenta la frode”.

Le novità della legge di conversione

La legge 4 agosto 2022, n. 122 che ha convertito il decreto in legge ha apportato alcune integrazioni minori alla normativa e una più rilevante.

La novità importante riguarda i soggetti abilitati al rilascio della certificazione: mentre è confermato che l’elenco dettagliato sarà contenuto in un DPCM (che era atteso per il 21 luglio e non è ancora stato pubblicato), la legge di conversione impone che in questo elenco siano compresi, in ogni caso, “le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca”

Il testo aggiornato dell’articolo 23 del DL n. 73 del 21 giugno 2022 convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122

Qui di seguito potete leggere e scaricare il PDF della Gazzetta ufficiale con il testo aggiornato dell’articolo 23 del DL n. 73 del 21 giugno 2022 così come convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122

Nota: in corsivo le parti aggiunte dalla legge di conversione

legge122_certificazione-credito-rs

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Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

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