INCENTIVI

Iperammortamento o crediti d’imposta? I dati dell’UPB sull’efficacia dei diversi incentivi


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L’Ufficio parlamentare di bilancio confronta i tre regimi di incentivi all’acquisto di beni strumentali dal 2016. Il credito d’imposta si è rivelato lo strumento più efficace, soprattutto per PMI e Mezzogiorno, mentre la scelta di tornare alle deduzioni è giustificata da ragioni di finanza pubblica. Ecco come si può migliorare lo strumento attuale.

Pubblicato il 1 ott 2026

Marco Belardi

Dir. Tec. B.U. Transizione 4.0/5.0 Polo Tecnologico Alto Adriatico | Lead Teacher presso il Sole 24 Ore



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UPB Confronto Incentivi





Il 29 settembre 2026 l’Ufficio parlamentare di bilancio è stato audito dalla X Commissione della Camera nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia. La parte finale dell’intervento, curato dal direttore del Servizio analisi macroeconomica Libero Monteforte, è dedicata agli incentivi agli investimenti e mette a confronto i tre regimi succedutisi dal 2016: la maggiorazione degli ammortamenti (2016-2019), i crediti d’imposta (2020-2025) e la nuova maggiorazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028.

Il saggio ricostruisce il quadro dell’UPB, lo integra con i dati del Rapporto sulla politica di bilancio 2025, del Focus n. 1/2026 e con i primi dati di tiraggio della piattaforma NPTR5 del GSE, e propone una lettura critica dal punto di vista di chi assiste le imprese nell’accesso alle misure.

Premessa: perché l’audizione è importante

L’audizione del 29 settembre non è un documento di policy sugli incentivi: è un intervento sulle dinamiche del PIL italiano dal 1992 al 2025, richiesto dalla X Commissione Attività produttive. Gli incentivi agli investimenti occupano però quindici delle trentacinque slide della versione completa e sono l’unico tema su cui l’UPB formula un giudizio comparativo esplicito. Il comunicato stampa lo sintetizza in due titoli: «Incentivi alle imprese: ritorno a deduzioni potenzialmente più generose dei crediti d’imposta del regime precedente, in linea con le misure del 2019» e «Rafforzati gli incentivi ai beni immateriali».

Il valore del documento sta nel metodo. L’UPB è l’unico soggetto istituzionale che dispone del modello di microsimulazione MEDITA, costruito sulle dichiarazioni fiscali e sui bilanci delle società di capitali, e che ha condotto una valutazione ex post degli incentivi 4.0 distinguendo le coorti della maggiorazione (2017-2019) da quelle del credito d’imposta (2020-2022). Il confronto tra strumenti non è quindi una disputa dottrinale: poggia su stime di effetto sugli investimenti e sull’occupazione delle imprese beneficiarie, sulla distribuzione del beneficio per dimensione e territorio e sul costo per la finanza pubblica.

Una precisazione terminologica. L’UPB chiama la misura dei commi 427-436 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 «nuova maggiorazione degli ammortamenti», coerentemente con la tassonomia degli strumenti (riduzione di base imponibile contro riduzione d’imposta). Si tratta del nuovo iperammortamento. Ma in questo saggio la misura è indicata come Nuova Transizione 5.0, denominazione adottata dal MIMIT e dalla piattaforma NPTR5 del GSE; il termine «maggiorazione» è usato quando si discute della natura dello strumento.

Il quadro macroeconomico: crescita, potenziale e demografia

La prima parte dell’intervento fissa tre punti. Primo: dal 1996 al 2025 l’Italia è cresciuta meno dell’area dell’euro in quasi tutti gli anni, con la sola eccezione del rimbalzo post-pandemico 2021-2023; il livello del PIL pro capite si colloca all’85 per cento della media UE. Secondo: secondo l’analisi controfattuale del Rapporto UPB 2024, la politica di bilancio spiega solo una parte del divario, per cui la leva rilevante è quella degli interventi strutturali. Terzo: la crescita è stata trainata dai servizi, in particolare da quelli connessi con l’informatica, mentre la produttività oraria è aumentata soprattutto nella manifattura ad alto contenuto tecnologico (farmaceutica, elettronica) ed è diminuita nei servizi più regolamentati.

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Figura 1 – Differenziale di crescita del PIL tra Italia e area dell’euro, punti percentuali, 1996-2025. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 5, su dati Istat ed Eurostat.

Il passaggio più rilevante per chi si occupa di incentivi è la scomposizione del prodotto potenziale. Negli anni recenti il potenziale è stato sostenuto dal PNRR (contributo del capitale) e dall’occupazione. Nel prossimo decennio il contributo del numero di occupati diventa negativo per effetto della demografia; il potenziale, già attorno all’1 per cento, scende verso valori prossimi allo zero entro il 2034. Ne discende una conclusione che l’UPB esplicita: la crescita potenziale dovrà essere spinta da investimenti innovativi che sostengano la produttività totale dei fattori. È la premessa che giustifica l’esistenza stessa di una politica di incentivazione degli investimenti in beni strumentali tecnologici e, insieme, il metro con cui valutarne il disegno.

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Figura 2 – Prodotto potenziale: variazioni percentuali e contributi alla crescita (occupati, ore, capitale, TFP), 1966-2034. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 6, su dati Istat.

Investimenti: una ripresa sbilanciata

Il rapporto investimenti/PIL è tornato ai livelli pre-crisi (oltre il 21 per cento nel 2023-2025) grazie agli incentivi e al PNRR. La composizione però è cambiata: la ripresa è guidata da investimenti pubblici e costruzioni, mentre gli investimenti privati in impianti e macchinari restano sotto i livelli del 2007-2008. Per le società non finanziarie l’UPB parla di «leggera ripresa» sia degli impianti e macchinari sia dei prodotti di proprietà intellettuale, con una flessione nel 2023-2024 che coincide con il depotenziamento del credito 4.0 (aliquota al 20 per cento dal 2023) e con l’avvio a rilento della Transizione 5.0.

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Figura 3 – Investimenti complessivi in percentuale del PIL: totale, costruzioni, impianti e macchinari, prodotti di proprietà intellettuale, 2001-2025. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 18, su dati Istat.

Figura 3 – Investimenti complessivi in percentuale del PIL: totale, costruzioni, impianti e macchinari, prodotti di proprietà intellettuale, 2001-2025. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 18, su dati Istat.

Su questo punto l’UPB è netto: «questioni su efficacia degli incentivi e allocazione delle risorse». Tradotto: dopo dieci anni di misure per i beni strumentali, il tasso di accumulazione privato in macchinari non ha recuperato il livello pre-crisi. Questo dato non dimostra l’inefficacia degli incentivi (la valutazione ex post, come si vedrà, dice il contrario), ma segnala che la loro intensità variabile, le interruzioni e i cambi di strumento hanno pesato sul risultato aggregato.

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Figura 4 – Investimenti delle società non finanziarie in percentuale del PIL, 2001-2025. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 19, su dati Istat.

Le tre fasi degli incentivi ai beni strumentali

L’UPB ordina un decennio di norme in tre fasi. Dal 2016 al 2019 la maggiorazione degli ammortamenti: superammortamento al 140 per cento (poi 130), potenziato al 250 per cento per i beni dell’Allegato A della legge n. 232/2016 (iperammortamento 4.0), con introduzione degli scaglioni nel 2019 (170, 100, 50 per cento fino a 2,5, 10 e 20 milioni). Dal 2020 al 2025 i crediti d’imposta: prima al 40 e 20 per cento in cinque quote (legge di bilancio 2020), poi al 50, 30 e 10 per cento in tre quote (16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021), quindi al 40, 20 e 10 nel 2022 e al 20 per cento uniforme dal 2023 al 2025; nel biennio 2024-2025 il credito Transizione 5.0 del DL n. 19/2024, con aliquote dal 35 al 45 per cento condizionate alla riduzione dei consumi energetici. Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 la nuova maggiorazione: 180, 100 e 50 per cento per gli stessi scaglioni di investimento, estesa ai beni immateriali dell’Allegato B con i medesimi coefficienti.

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Tabella 1 – Struttura ed evoluzione degli incentivi per i beni 4.0: coefficienti di maggiorazione e aliquote del credito d’imposta per classe di investimento, 2017-2028. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 23.

Le due tabelle dell’UPB (slide 23 e 24) sono la sintesi più accurata oggi disponibile della stratificazione normativa e meritano di essere lette con attenzione su tre dettagli. Il primo: la colonna «DDLB 2026» mostra che il disegno di legge originario limitava la maggiorazione agli investimenti del 2026 (con coda al 30 giugno 2027 per acconto del 20 per cento) e prevedeva coefficienti maggiorati del 220, 140 e 90 per cento per i beni 5.0 con riduzione dei consumi energetici; il Senato ha esteso la finestra al 30 settembre 2028 e soppresso i coefficienti differenziati. Il secondo: i beni immateriali, esclusi dal credito 2025, rientrano con coefficienti identici a quelli dei materiali (180, 100, 50), mentre nel regime 2017-2019 erano agevolati al 40 per cento e nei crediti 2020-2024 con aliquote comprese tra il 15 e il 50 per cento su una sola classe fino a 1 milione. Il terzo: per i beni 5.0 la maggiorazione del 2026 si applica ai soli beni materiali, senza la condizione di riduzione dei consumi e senza le spese per il personale in formazione che il DL n. 19/2024 ammetteva fino al 10 per cento dell’investimento.

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Tabella 2 – Struttura ed evoluzione degli incentivi per i beni 5.0: credito d’imposta DL 19/2024 (2024-2025) e maggiorazione 2026-2028 per classe di investimento. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 24.

Il giudizio del Focus n. 1/2026 dell’UPB sulla versione definitiva della legge di bilancio va riportato per intero, perché l’audizione lo dà per acquisito: l’estensione al 2028 «ha fornito maggiore certezza sulla durata» dell’agevolazione, ma la soppressione dei coefficienti maggiorati «ha ridimensionato la priorità finora assegnata agli obiettivi legati alla transizione ecologica (Transizione 5.0)». La misura vigente è, nella sostanza, una riedizione dell’iperammortamento 4.0 del 2019 con coefficienti leggermente superiori e senza la componente energetica come condizione di accesso: la denominazione «5.0» sopravvive nel titolo della misura, non nel suo meccanismo.

L’intensità degli incentivi: l’aliquota implicita

Per confrontare strumenti diversi l’UPB usa l’aliquota implicita: il rapporto tra il valore attuale del risparmio d’imposta e il costo dell’investimento. Le ipotesi sono dichiarate: tasso di sconto del 3 per cento, vita utile di 5 anni per i beni materiali e di 3 anni per gli immateriali, capienza fiscale sufficiente per tutto il periodo. Con queste ipotesi la maggiorazione del 2026 vale per i beni materiali circa il 40 per cento del costo fino a 2,5 milioni, quasi il 23 per cento tra 2,5 e 10 milioni e poco oltre l’11 per cento tra 10 e 20 milioni. Il calcolo è immediato: 180 per cento di maggiorazione per l’aliquota IRES del 24 per cento dà un beneficio nominale del 43,2 per cento, che attualizzato su cinque quote scende a circa il 40.

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Figura 5 – Valore attuale del risparmio d’imposta per i beni materiali 4.0 e 5.0, in percentuale del costo, per importo dell’investimento: maggiorazione 2026, maggiorazione 2019, credito 4.0 2023-2025, credito 5.0 2025. Fonte: UPB, audizione 29 sette

La lettura del grafico richiede una cautela che il comunicato stampa non fa. La linea della maggiorazione 2026 è nettamente superiore al credito 4.0 del 2023-2025 (circa 19 per cento fino a 2,5 milioni, poi decrescente per l’effetto delle tre quote e del limite di 20 milioni): su questo il raddoppio dell’intensità è evidente. Rispetto al credito 5.0 del 2025, però, la linea della maggiorazione resta leggermente al di sotto in ciascuno scaglione (circa 40 contro 42,5 per cento fino a 2,5 milioni; 22 contro 23,5 tra 2,5 e 10; 11 contro 14 tra 10 e 20) e si azzera oltre i 20 milioni, dove il credito 5.0 conservava uno scaglione 20-50 milioni. L’affermazione della slide 25, secondo cui l’aliquota implicita 2026 è «significativamente più elevata» anche rispetto ai beni 5.0, regge se il confronto è con la fascia base del credito 5.0 (35, 15 e 5 per cento, riduzione dei consumi del 3 o 5 per cento), non con la fascia massima del 45 per cento rappresentata in figura. La differenza è rilevante per le imprese che nel 2025 avevano prenotato progetti 5.0 in fascia alta senza completarli entro il 31 dicembre 2025, termine che il DL n. 175/2025 non ha riaperto: per quegli investimenti, realizzati nel 2026, il passaggio dal credito alla maggiorazione comporta un’intensità inferiore in ogni scaglione e la perdita della copertura oltre i 20 milioni.

Il confronto con il 2019 conferma invece la lettura dell’UPB: la maggiorazione 2026 (180 per cento) è leggermente superiore a quella del 2019 (170 per cento) nella prima classe e identica nelle altre due. In termini di intensità la legge di bilancio 2026 riporta le imprese esattamente al punto in cui il regime della deduzione era stato abbandonato, con un’unica differenza sostanziale: gli immateriali.

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Figura 6 – Valore attuale del risparmio d’imposta per i beni immateriali 4.0, in percentuale del costo, per importo dell’investimento: maggiorazione 2026 e 2019, crediti d’imposta 2020-2025. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 26.

Per i beni immateriali la novità è strutturale. Nel 2019 la maggiorazione del 40 per cento valeva un’aliquota implicita del 9 per cento circa; i crediti 2020-2024 avevano aliquote tra il 15 e il 50 per cento ma su una sola classe fino a 1 milione, con un valore che decresce rapidamente all’aumentare dell’investimento (l’andamento a iperbole della figura 6); nel 2025 il credito era stato azzerato. La maggiorazione 2026 applica agli immateriali gli stessi scaglioni dei materiali fino a 20 milioni, con un’aliquota implicita di circa il 41 per cento nella prima classe (vita utile di tre anni, quindi attualizzazione più favorevole). L’UPB osserva che il nuovo regime supera «sensibilmente» tutti i precedenti tranne che per investimenti contenuti in regime 2022 (aliquota del 50 per cento). Per le imprese che nel 2025 hanno rinviato software MES, piattaforme di integrazione e sistemi di monitoraggio, il 2026 è la finestra più favorevole dell’intero decennio.

Tre osservazioni che il calcolo dell’aliquota implicita non incorpora. La prima riguarda l’aliquota marginale: l’UPB ragiona sull’IRES al 24 per cento, ma la maggiorazione è fruibile anche dai soggetti IRPEF, per i quali l’aliquota marginale può arrivare al 43 per cento e il beneficio nominale della prima classe al 77 per cento del costo; simmetricamente, la maggiorazione non rileva ai fini IRAP, mentre il credito era neutrale rispetto all’imposta compensata. La seconda riguarda i tempi: per il comma 434 l’acconto 2026 si calcola senza tenere conto della misura, quindi il primo effetto di cassa si manifesta con il saldo IRES di giugno-luglio 2027, e la quota residua si distribuisce fino al 2031-2032 per i beni materiali; il credito 4.0 era compensabile in F24 dall’interconnessione, in tre quote annuali. Con lo stesso valore nominale, lo spostamento in avanti di dodici-diciotto mesi del primo beneficio ha un costo finanziario che nel calcolo a tasso del 3 per cento è già incluso, ma che per un’impresa con costo del capitale del 6-8 per cento vale due o tre punti di aliquota implicita in meno. La terza riguarda la capienza, cui è dedicato il paragrafo successivo.

Crediti d’imposta e deduzioni: la matrice dei vantaggi e delle criticità

La slide 32 dell’UPB è la parte del documento destinata a durare. Non contiene numeri: ordina le ragioni per cui uno Stato può preferire l’uno o l’altro strumento a parità di obiettivo. La riproduco in forma di tabella con il testo dell’UPB, aggiungendo nella colonna di commento le implicazioni operative che emergono dalla pratica professionale.

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Tabella 3 – Crediti d’imposta e deduzioni a confronto. Colonne 2 e 3: testo UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 32, con integrazioni dall’audizione sul DDLB 2026 e dal Rapporto 2025. Colonna 4: elaborazione dell’autore.

La conclusione dell’UPB è formulata in termini di bilanciamento: «Con le deduzioni si recuperano sostenibilità dei saldi, compatibilità con i vincoli europei e, dove previsti, controlli preventivi; si rinuncia però ai vantaggi dei crediti d’imposta, potenzialmente più efficaci nello stimolare gli investimenti. I due strumenti perseguono lo stesso obiettivo con modalità operative differenti». È una formulazione prudente che merita di essere resa esplicita: la scelta del 2026 è una scelta di finanza pubblica, non di politica industriale. Il legislatore ha privilegiato la contabilizzazione per cassa e diluita nel tempo rispetto all’efficacia dello stimolo, che la stessa UPB documenta essere maggiore con i crediti.

La valutazione ex post: quanto hanno funzionato i due strumenti

Il capitolo 5 del Rapporto sulla politica di bilancio 2025 (giugno 2025) è la fonte della slide 34 e contiene le stime che l’audizione riassume. Il metodo: sei coorti di società di capitali non finanziarie (2017, 2018 e 2019 per la maggiorazione; 2020, 2021 e 2022 per il credito), abbinate a un gruppo di controllo con nearest neighbor matching, stima dell’effetto medio sui trattati (ATET) sul tasso di investimento (investimenti dell’anno su attivo dell’anno precedente) e sulla crescita dei dipendenti, nell’anno del trattamento e nei due successivi. La platea: 92.675 società hanno fruito della maggiorazione almeno una volta e 93.843 del credito; il risparmio d’imposta potenziale complessivo 2017-2022 è di circa 16 miliardi, 6,8 per la maggiorazione e 9,2 per il credito.

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Tabella 4 – Effetti stimati degli incentivi 4.0 sulle imprese beneficiarie, specificazione base (ATET). n.s. = non significativo; n.d. = non disponibile. Fonte: UPB, Rapporto sulla politica di bilancio 2025, cap. 5, tabelle 5.9 e 5.10.

I numeri parlano da soli. Nell’anno dell’investimento il credito d’imposta ha aumentato il tasso di investimento delle beneficiarie di 4,7-4,9 punti percentuali, contro 0,7-1,4 della maggiorazione; sull’occupazione l’effetto cumulato a due anni è del 9-11 per cento con il credito e del 3-6 con la maggiorazione, che su una media di circa 30 dipendenti per società agevolata significa due o tre addetti in più. Per le micro e piccole imprese il divario è ancora più marcato (oltre 5 punti con il credito, meno di 1,5 con la maggiorazione) e nel Mezzogiorno l’effetto del credito è rafforzato dal cumulo con il credito ZES. L’UPB è esplicita anche sul limite dell’analisi: sulla redditività e sulla produttività «l’analisi preliminare non restituisce risultati chiari e univocamente significativi», e l’effetto di peso morto non è quantificato, anche se la concentrazione degli incentivi su società già performanti «ne è un’indicazione».

Tre cautele nel leggere il confronto. La prima: le coorti del credito coincidono con il rimbalzo post-pandemico e con le aliquote più alte dell’intero decennio (50 per cento nel 2021), mentre le coorti della maggiorazione includono il 2018-2019 di rallentamento; il matching controlla le caratteristiche d’impresa, non il ciclo. La seconda: la maggiorazione 2017-2019 era disponibile solo alle imprese capienti, che per definizione hanno meno vincoli finanziari e quindi minore addizionalità; l’effetto più basso misura anche questa selezione. La terza: la stessa UPB, nel Rapporto 2025, aveva già osservato che «dal 2023 il credito viene significativamente depotenziato e diventa tendenzialmente meno vantaggioso della maggiorazione», per cui il confronto rilevante per il 2026 non è con il credito del 2021 ma con quello del 2023-2025, che nessuno ha ancora valutato ex post. Resta il dato di fondo: a parità di risorse, lo strumento che raggiunge le imprese non capienti, piccole e meridionali produce più investimento aggiuntivo. La legge di bilancio 2026 ha scelto l’altro.

Ricerca e sviluppo e patent box: la traiettoria discendente

L’audizione dedica tre slide agli incentivi alla R&S e la loro lettura conferma una tendenza nota agli operatori: dal 2020 il credito R&S è stato progressivamente ridotto e la legislazione vigente (legge di bilancio 2022) lo fissa al 10 per cento con tetto di 5 milioni fino al 2031, mentre innovazione tecnologica, design e transizione ecologica e digitale 4.0 sono scomparse dal 2026. Il passaggio dal criterio incrementale (base 2012-2014, aliquote del 25 e 50 per cento) alla spesa totale nel 2020 ha allargato la platea ma ridotto l’intensità marginale.

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Tabella 5 – Credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica, transizione ecologica e innovazione digitale 4.0: aliquote e tetti, 2015-2031. Fonte: UPB, audizione 29 settembre 2026, slide 27.

Il patent box ha seguito il percorso opposto: dal regime sui redditi (30, 40 e 50 per cento di esenzione, con ruling obbligatorio per l’uso diretto) alla superdeduzione del 110 per cento dei costi di R&S relativi a software protetto, brevetti, disegni e modelli, con meccanismo di recapture degli otto anni precedenti, dal 2021. L’UPB misura la convenienza complessiva con il B index esteso (costo effettivo al margine di un euro di R&S al netto del risparmio d’imposta) e simula due scenari: imprese con spesa incrementale, che fino al 2020 fruivano pienamente del credito, e imprese senza spesa incrementale, che fino al 2020 avevano solo il patent box.

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Figura 7 – Convenienza a investire in R&S (1 – B index) con credito e patent box, 2015-2025: regime vigente (credito + nuovo patent box) e regime preesistente (credito + vecchio patent box). Scenario 1: spesa sopra la media 2012-2014; scenario 2: spe

Due elementi del grafico interessano la politica industriale. Il primo: nel 2017-2018 il sussidio marginale implicito per le imprese con spesa incrementale superava 0,7, il valore più alto della serie; nel 2025 è attorno a 0,25-0,45 a seconda del regime di patent box. Il secondo: per le imprese senza spesa incrementale il regime attuale è più favorevole di quello preesistente, per cui la riforma del 2020 ha spostato risorse dalle imprese che aumentavano la R&S a quelle che la mantenevano. L’UPB ne trae una conclusione di disegno: «Gli incentivi basati su criteri incrementali possono aumentarne l’efficacia in termini di addizionalità degli investimenti». È un’indicazione che vale anche per i beni strumentali e che il legislatore non ha mai adottato dal 2016 in poi.

Il 2025: cosa insegna l’anno dei tetti di spesa

La slide 30 dell’UPB riassume in tre punti l’esperienza dei crediti con plafond: i crediti automatici hanno aumentato i rischi per i conti pubblici; i tetti e le procedure di monitoraggio ex ante dal 2024 rischiano di ridurre l’attrattività; nel 2025 il tetto è risultato «stringente» sia per il credito 4.0 sia per la ZES, con necessità di rifinanziamenti. La cronologia va ricordata perché spiega il disegno del 2026.

Il credito 4.0 per il 2025 aveva un limite di 2,2 miliardi (art. 1, comma 446, legge n. 207/2024) e una piattaforma GSE di prenotazione aperta dal 17 giugno 2025. La Transizione 5.0 aveva una dotazione iniziale di 6,3 miliardi PNRR-REPowerEU, ridotta con la revisione del Piano; fino a luglio 2025 le compensazioni in F24 dei crediti 5.0 ammontavano a 57 milioni, segno di una misura che per diciotto mesi non era decollata. Il 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse 5.0; l’11 novembre, dopo «una forte accelerazione nelle prenotazioni», l’esaurimento del plafond 4.0; il 21 novembre il DL n. 175/2025 ha anticipato al 27 novembre il termine delle prenotazioni 5.0, imposto l’opzione tra 4.0 e 5.0 in caso di cumulo e stanziato 250 milioni. La legge di bilancio 2026 ha poi istituito un fondo da 1,3 miliardi per scorrere la lista d’attesa 4.0 (decreto direttoriale del 31 luglio 2026, comunicazioni di completamento entro il 15 settembre 2026) e ulteriori risorse per coprire le 7.417 istanze 5.0 in coda. Il bilancio finale della Transizione 5.0 comunicato dal MIMIT è di oltre 4,25 miliardi di crediti prenotati da circa 20.000 imprese; per la ZES 2025 i crediti richiesti (3,6 miliardi) hanno superato il plafond (2,2) e la percentuale di fruizione è stata fissata al 60,38 per cento, poi integrata al 75 circa.

La lezione è duplice. Il plafond, introdotto per proteggere i saldi, ha generato un comportamento di corsa alla prenotazione concentrato nelle ultime settimane dell’anno, con effetti distorsivi sulle decisioni di investimento e sulla programmazione dei fornitori; l’esaurimento è stato coperto ex post con nuove risorse, cioè il tetto ha spostato l’onere anziché limitarlo. Al tempo stesso il monitoraggio ex ante tramite GSE ha funzionato come strumento informativo: per la prima volta il legislatore conosceva in tempo reale l’ammontare degli investimenti prenotati. Il disegno del 2026 trattiene il secondo elemento (le comunicazioni sulla piattaforma NPTR5) e abbandona il primo (nessun tetto, solo la clausola di monitoraggio e salvaguardia del comma 436).

La Nuova Transizione 5.0 nel 2026: costi, tiraggio e nodi applicativi

Il quadro finanziario della misura, ricostruito dal Focus n. 1/2026 e dall’audizione sul DDLB 2026, è il seguente. La relazione tecnica al disegno di legge stimava investimenti agevolati nel 2026 di poco superiori a 15 miliardi (12 miliardi di beni 4.0 desunti dalle dichiarazioni 2023, immateriali moltiplicati per 1,5, beni 5.0 pari a un quarto dei 4.0) e una perdita di gettito di cassa di 4,0 miliardi nel periodo 2027-2034, di cui 1,5 nel biennio 2027-2028. Il testo definitivo, esteso al 30 settembre 2028, porta l’onere a 8,4 miliardi nel periodo 2027-2034, di cui 1,7 nel biennio 2027-2028: 414,2 milioni nel 2027 e 1.291,9 milioni nel 2028, nulla nel 2026 per l’esclusione dall’acconto. Il MIMIT comunica una dotazione complessiva di «9,8 miliardi di risorse pubbliche»; la differenza con gli 8,4 miliardi dell’UPB non è riconciliata nei documenti pubblici e dipende verosimilmente dall’orizzonte temporale considerato.

L’UPB ha sollevato un punto tecnico che merita attenzione. Ricalcolando l’onere con le ipotesi della relazione tecnica si otterrebbero 6,1 miliardi anziché 4,0: la differenza implica che la relazione tecnica assume una capienza fiscale del 75 per cento circa delle maggiori quote di ammortamento, e che il residuo 1,5 miliardi «potrebbe comunque essere scontato negli anni successivi» attraverso le perdite riportabili. In altri termini: un quarto del beneficio teorico non viene fruito nell’anno e la sua fruizione differita non è contabilizzata. Per le imprese è la conferma che la maggiorazione non è persa in caso di incapienza, ma rinviata; per la finanza pubblica è un onere latente che riemergerà oltre il 2034.

Sul piano attuativo, la misura è diventata operativa con il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 (registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio), i decreti direttoriali del 10 giugno e del 20 luglio 2026 e l’apertura della piattaforma NPTR5 del GSE il 12 giugno 2026 per le comunicazioni preventive e il 21 luglio per le altre. Il DL n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, ha soppresso con effetto dal 1° gennaio 2026 il requisito della produzione in UE o SEE, che il Senato aveva introdotto e che avrebbe escluso una quota rilevante dei beni dell’Allegato A di provenienza extraeuropea. Il procedimento prevede cinque comunicazioni: preventiva; di conferma entro sessanta giorni dall’esito con acconto almeno del 20 per cento; di completamento entro il 15 novembre 2028; periodica annuale entro il 20 gennaio; integrativa entro il 30 giugno. A ogni bene si applicano la perizia tecnica asseverata, senza la franchigia di 300.000 euro del regime 4.0, e la certificazione contabile.

I primi dati di tiraggio, diffusi dal MIMIT e ripresi dalla stampa specializzata, indicano 3.355 comunicazioni preventive per oltre 1,25 miliardi di investimenti al 23 giugno 2026 e quasi 15.000 comunicazioni per 4,75 miliardi al 13 agosto 2026, con 2,27 miliardi già in fase di conferma, il 98 per cento circa riferito a beni materiali e un costo medio per comunicazione di circa 317.000 euro. Il dato non è ancora un consuntivo ufficiale del GSE, ma è coerente con l’ipotesi di 15 miliardi della relazione tecnica: in due mesi di piattaforma è stato comunicato quasi un terzo dell’investimento annuo atteso, incluso l’arretrato dal 1° gennaio. Se il ritmo si mantiene, l’onere effettivo supererebbe quello stimato e la clausola del comma 436 diventerebbe rilevante nel 2027.

Dal punto di vista di chi assiste le imprese, i nodi aperti sono cinque. Primo: l’incapienza, già discussa, che riguarda strutturalmente le start-up, le imprese in fase di rilancio e quelle con perdite pregresse. Secondo: il cumulo con altre agevolazioni, ammesso al netto dei contributi (comma 431), ma escluso per gli investimenti già agevolati con il credito 4.0 del 2025 in lista d’attesa, con esigenza di verifica bene per bene. Terzo: i soggetti in regime di concordato preventivo biennale, per i quali il DL n. 38/2026 ha chiarito l’esclusione della maggiorazione dal reddito concordato. Quarto: la global minimum tax, che tratta la deduzione come incentivo non qualificato e può riassorbirne l’effetto per i gruppi sopra i 750 milioni di ricavi. Quinto: il costo di compliance, che per un investimento di 300.000 euro (il valore medio comunicato) comprende perizia, certificazione contabile, cinque comunicazioni e la gestione extracontabile della variazione in diminuzione per cinque o più esercizi.

Conclusioni: cosa manca nel disegno e cosa fare

L’audizione dell’UPB consente di formulare un giudizio di sintesi sulla politica degli incentivi ai beni strumentali del decennio 2016-2026. L’intensità è tornata al livello del 2019 e per i beni immateriali è la più alta mai prevista; la stabilità normativa è migliorata con una finestra di trentatré mesi; la componente energetica è stata abbandonata come condizione di accesso; lo strumento scelto è quello che la valutazione ex post indica come meno efficace nello stimolare investimenti aggiuntivi e che concentra il beneficio sulle imprese capienti, del Nord e di dimensione medio-grande.

Se il vincolo di finanza pubblica impone la deduzione, il disegno può essere corretto senza alterarne la contabilizzazione. In primo luogo, prevedere per le micro e piccole imprese e per i soggetti non capienti un’opzione per la conversione della maggiorazione in credito d’imposta di pari valore attuale, compensabile in quote: è la platea per cui l’UPB stima l’effetto più alto e che la deduzione esclude.

In secondo luogo, usare le comunicazioni sulla piattaforma NPTR5 come base per un monitoraggio pubblico mensile dell’onere atteso, così da rendere la clausola del comma 436 uno strumento di programmazione e non di emergenza.

In terzo luogo, reintrodurre un criterio incrementale, almeno per la classe oltre i 10 milioni, secondo l’indicazione che l’UPB trae dall’esperienza R&S.

In quarto luogo, istituzionalizzare la valutazione ex post: la prossima analisi dovrà riguardare le coorti 2023-2025 del credito depotenziato e la coorte 2026 della maggiorazione, e va programmata ora, con l’accesso ai dati GSE, perché la finestra si chiude il 30 settembre 2028 e la decisione sul regime successivo si prenderà nella legge di bilancio 2028.

Il punto che l’UPB lascia implicito e che va detto in chiaro è che l’Italia ha cambiato tre volte in dieci anni lo strumento di incentivazione, ogni volta per ragioni di gettito e mai sulla base di una valutazione di efficacia. La valutazione oggi esiste, ed è pubblica. Usarla è la condizione perché il prossimo cambio di regime sia una scelta di politica industriale.

Fonti

  • UPB, Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, X Commissione Camera dei Deputati, 29 settembre 2026.
  • UPB, Rapporto sulla politica di bilancio 2025, cap. 5, «L’efficacia degli incentivi Industria/Transizione 4.0 alle imprese», giugno 2025.
  • UPB, Focus n. 1/2026, «La manovra di bilancio per il 2026: un’analisi dei testi definitivi», 20 febbraio 2026, in particolare Appendice 2.
  • UPB, Audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2026, 6 novembre 2025, par. 4.2.4.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436; Camera dei Deputati, dossier 6 febbraio 2026, vol. II.
  • DL 21 novembre 2025, n. 175; DL 27 marzo 2026, n. 38, conv. legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 7.
  • Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026; decreti direttoriali MIMIT 10 giugno, 20 luglio e 31 luglio 2026; comunicati MIMIT 6 e 11 novembre 2025, 11 giugno 2026.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 446 ss.; DL 2 marzo 2024, n. 19, art. 38; legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B.

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