- Obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
- Dicitura obbligatoria in fattura: se assente o errata, può essere corretta seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
- Perizia asseverata o dichiarazione del legale rappresentante per beni con costo superiore a 300.000 euro.
Anche nella nuova edizione del Piano Transizione 4.0 introdotta con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020) e valida per acquisti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 sono stati confermati alcuni oneri a carico di chi intende fruire delle agevolazioni che, lo ricordiamo, sono dei crediti d’imposta che si maturano, in misura diversa a seconda della tipologia, con l’acquisto di beni strumentali.
Indice degli argomenti
La comunicazione degli investimenti effettuati
Il primo onere è previsto dal comma 1059:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.
Si tratta di un obbligo di comunicazione del tutto analogo a quello previsto dalla legge 160 del 30/12/2019.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito che l’eventuale inosservanza dell’obbligo non è causa di decadenza del beneficio.
Il modello per gli investimenti è ancora pubblicato a fine 2021 e potete trovarlo qui.
La dicitura da indicare in fattura
Il secondo onere è citato dal comma 1062 ed è il seguente
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058
In pratica occorrerà chiedere al fornitore di scrivere nella causale della fattura una dicitura come questa: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058 della legge 178 del 30/12/2020 e successive modifiche”.
Sottolineiamo che questa dicitura è valida anche per gli acquisti effettuati nel 2022, per i quali la norma di riferimento resta quella indicata. Con la dicitura “e successive modifiche” andiamo a comprendere anche le variazioni delle aliquote previste successivamente, in particolare per quanto riguarda i beni immateriali 4.0 il cui beneficio è stato aumentato al 50% dal Decreto-legge 50/2022.
Come sanare le fatture che non riportano la dicitura
Ricordiamo che, nel caso in cui il fornitore omettesse la causale o la dicitura fosse scorretta, l’errore materiale può essere sanato.
La correzione va fatta seguendo le indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate e che vi abbiamo spiegato in questo articolo (in pratica materializzando la fattura e correggendo a penna).
La perizia
Il terzo onere, sempre previsto dal comma 1062, è l’obbligo di una
perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Questo onere è obbligatorio per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per i beni di valore inferiore
l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante
Ricordiamo a questo proposito che rivolgersi a un professionista è anche un modo per tutelarsi. Noi consigliamo infatti alle imprese di avvalersi di perizie o attestazioni di conformità anche per investimenti di importo inferiore.