Iperammortamento per i magazzini automatizzati, le imprese protestano contro i nuovi limiti

Pubblicato il 29 Ago 2018

magazzini

di Paolo Gianoglio, Direttore HR e Relazioni industriali, ICIM SpA

Lo scorso 9 agosto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 62/E offrendo ulteriori chiarimenti riguardanti il trattamento dei magazzini automatizzati autoportanti nell’ambito dell’agevolazione fiscale del super e iperammortamento.

Con questa risoluzione l’Agenzia precisa che possono essere ammessi al beneficio fiscale esclusivamente gli investimenti riguardanti le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti annoverabili come “macchinari, congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”, ossia le sole componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale, mentre si ribadisce che, in armonia con le leggi che hanno istituito super e iperammortamento e con le circolari 2/E del 1 Febbraio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017, tali agevolazioni non possono essere applicate ad investimenti in “fabbricati e costruzioni“, ossia a quei manufatti edilizi che assumono rilievo ai fini catastali con l’attribuzione di una rendita.

La scomposizione dei magazzini

Essendo i magazzini automatizzati autoportanti unità immobiliari censibili nella categoria catastale degli “immobili a destinazione speciale”, dovrà quindi – spiega l’Agenzia – essere operata una distinzione tra la componente immobiliare, rilevante ai fini della rendita catastale, e quella impiantistica (mobiliare) che invece non rileva a tali fini, per la corretta individuazione della quota parte di investimento agevolabile.

La legge n.208 del 2015 e la circ. 2/E del 2016 stabiliscono infatti che suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni e che ne accrescono la qualità e l’utilità sono elementi dell’unità immobiliare a destinazione speciale e concorrono all’attribuzione della rendita catastale attraverso stima diretta; le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo sono invece esclusi dalla stima catastale, non influendo sulla rendita.

Per tali ragioni, nel caso dei magazzini automatizzati autoportanti, rimangono esclusi dalle agevolazioni di super e iperammortamento le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, che rappresentano elementi propri del fabbricato ed in quanto tali sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni”.

Ok alle scaffalature interne

In nota l’Agenzia precisa infine che “nei magazzini tradizionali, le scaffalature eventualmente inserite all’interno del fabbricato (tipicamente un capannone industriale), non risultando elementi costituivi del fabbricato stesso, sono rispondenti, più propriamente, alla nozione di “attrezzature” e come tali, quindi, escluse dalla stima catastale” (e incluse quindi nella componente che può godere del beneficio fiscale, ndr).

Le imprese: no alla disparità di trattamento

Paolo Gianoglio

La risoluzione, che segue quindi una logica di ragionamento coerente con precedenti valutazioni relative agli “immobili a destinazione speciale”, ha sollevato non poche perplessità tra le imprese che hanno acquisito o sono in fase di acquisizione di magazzini cosiddetti “autoportanti”.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede infatti che possano godere dell’iperammortamento i “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” senza specificare ulteriori caratteristiche o eccezioni per tali beni strumentali.

Per sua natura un magazzino automatizzato è costituito da scaffalature, macchinari, congegni e attrezzature. La circolare N.4/E del 30 marzo 2017, primo documento che ha fornito importanti criteri interpretativi per l’applicazione della legge n. 232, non menziona alcuna limitazione o distinzione tra magazzini cd. “autoportanti” e magazzini definiti “tradizionali”. Sotto il profilo funzionale e tecnico si tratta infatti del medesimo bene, e non sono ravvisabili, nel testo della legge, elementi che giustifichino una disparità di trattamento sotto il profilo fiscale.

La richiesta: “Rivalutare la questione”

A 20 mesi dalla pubblicazione del primo testo di legge questa risoluzione pone pesanti interrogativi ad imprese che hanno già effettuato o sono in procinto di effettuare rilevanti investimenti in magazzini automatizzati.

Sarebbe quindi auspicabile che l’Agenzia delle Entrate, di concerto con il MISE, rivalutasse la questione, esaminando eventualmente quegli elementi che effettivamente differenziano le due tecnologie ed escludendo dall’agevolazione unicamente le pareti di tamponamento e nelle coperture.

Il nodo degli impianti ausiliari

Quanto poi agli impianti ausiliari necessari per il funzionamento e per la sicurezza del magazzino (sistemi antincendio, impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione), l’Agenzia spiega che, rappresentando “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni e che ne accrescono la qualità e l’utilità” sono elementi che concorrono all’attribuzione della rendita catastale e quindi esclusi da super e iperammortamento.

Anche su questo punto le imprese chiedono una valutazione uniforme nei due casi (autoportante e tradizionale). La circolare MISE 23 maggio 2018, n. 177355 infatti ammette al beneficio dell’iperammortamento gli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi “e cioè, più precisamente, quegli impianti, di per sé non produttivi, ma che risultano strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione, tra i quali assumono particolare rilevanza, ad esempio, gli impianti di alimentazione di vettori energetici primari e secondari, energia elettrica, gas, aria compressa”.

Sono invece esclusi dal beneficio gli “impianti tecnici di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica, ecc.) i quali, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio. (…) A meno che, come si è già evidenziato nel precedente paragrafo, tali impianti, nel contesto di specifici processi produttivi, non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio”.

Si ritiene pertanto – a titolo di esempio – che ove l’areazione e la climatizzazione del magazzino siano funzionali alla corretta conservazione delle merci e non destinati al comfort degli operatori tali impianti siano da considerare “impianti tecnici di servizio” a cui applicare i criteri della circolare 177355, ammettendoli quindi al beneficio dell’iperammortamento.

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Redazione

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