Iperammortamento, ecco la circolare del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate

Ecco l’atteso documento redatto congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate che contiene le linee guida alla misura del super e dell’iperammortamento.

Pubblicato il 31 Mar 2017

Il ministero dello Sviluppo Economico

Dopo la prima guida generale al Piano Nazionale Industria 4.0 rilasciata a inizio febbraio, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate hanno appena pubblicato una guida definitiva – praticamente un manuale di approfondimento – dedicato esclusivamente a alle misure del super e dell’iperammortamento. La Circolare n. 4/E (cliccate per scaricarla in versione integrale) dell’Agenzia delle Entrate (o XX/E 2017 nella numerazione del MISE) approfondisce in 110 pagine tutti gli aspetti di questo incentivo ed è strutturata in tre parti: una prima, a cura del MISE, fornisce un’inquadratura di contesto; la seconda parte, curata dall’Agenzia delle Entrate, esamina tutti gli aspetti fiscali e offre indicazioni pratiche per la dichiarazione, la perizia e l’attestato di conformità; la terza, curata dal MISE, offre chiarimenti e definizioni delle diverse categorie merceologiche presenti nella lista degli Allegati A e B.

Il piano nazionale Industria 4.0

La prima sezione della Guida, dicevamo, è dedicata alla presentazione degli scenari tecnologici (e non solo) che presiedono alla quarta rivoluzione industriale. Vengono in particolare evidenziate le “direttrici distintive” della digitalizzazione dei processi produttivi:

  • l’interconnessione: ossia la capacità della soluzione, dei suoi componenti (macchinari, impianti, robot, dispositivi sensorizzati, attuatori) di comunicare informazioni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.) e di consentire la centralità degli operatori umani che dispongono di tutte le informazioni per prendere decisioni informate;
  • la virtualizzazione: una “copia virtuale” (digital twin) del sistema e/o dei suoi componenti è creata a partire dal relativo modello virtuale, il cui stato viene aggiornato mediante i dati provenienti da opportuni sensori e per cui è possibile prevedere l’evoluzione mediante simulazioni. La combinazione tra componenti fisici (impianti, macchine, ecc.) e digital twin dà origine al cosiddetto modello cyber-fisico;
  • la decentralizzazione: i vari componenti cyber-fisici che compongono l’impianto produttivo dispongono di opportune strategie (per esempio per correggere derive di processo) in maniera autonoma e rivedere il proprio comportamento in presenza di anomalie;
  • l’interazione da remoto: i dispositivi sono accessibili da remoto in modo da poter rilevare dati sul funzionamento e introdurre correttivi. Esempi tipici di funzioni abilitate sono quelle del monitoraggio a distanza e la manutenzione predittiva a distanza.
  • le elaborazioni e reazioni real time: ossia la presenza di funzioni che permettano di raccogliere in tempo reale (cioè con campionature sufficientemente rapide da seguire le dinamiche caratteristiche dei relativi processi ma anche da risultare economicamente convenienti) i dati di processo e di intraprendere le relative azioni/elaborazioni.

Si passa poi a evidenziare i vantaggi della digitalizzazione:

  • Flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala con importanti ricadute in termini di customizzazione;
  • Velocità dalla fase di prototipazione alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative che riducono i costi complessivi e accelerano i tempi di go-to-market;
  • Produttività attraverso l’aumento della dinamica dei processi e una maggiore flessibilità operativa e di riconfigurazione dei sistemi, con conseguente riduzione di costi e sprechi, aumento della affidabilità dei sistemi produttivi e della qualità resa (minori tempi morti legati ai set-up, riduzione di errori, difetti e fermi macchina);
  • Integrazione delle filiere e catene di fornitura e subfornitura attraverso miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento e nella logistica, più efficiente gestione del magazzino e degli ordini, ottimizzazione dei rapporti con i fornitori, anche in una chiave di minore conflittualità;
  • Sicurezza attraverso una migliore interazione e agilità di interfaccia uomo-macchina che rende possibile una significativa riduzione di errori e infortuni, un miglioramento della sicurezza e dell’ergonomia del luogo di lavoro. Sistemi di produzione che supportano e assistono gli operatori nello svolgimento delle loro mansioni portano a una riduzione dello stress lavoro-correlato e al superamento di alcuni limiti in termini di disponibilità di personale già adeguatamente formato, di invecchiamento della forza lavoro, di integrazione di lavoratori con disabilità, ecc.;
  • Sostenibilità attraverso una riduzione dei consumi energetici e dell’uso di materie prime, delle emissioni, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale sull’intero ciclo di vita del prodotto;
  • Innovazione di prodotto grazie alle nuove tecnologie digitali che rendono possibile rivisitare in chiave smart molti prodotti e rivedere i modelli di servizio e di approccio al mercato.

Si presentano infine gli strumenti a supporto di innovazione e competitività, con particolare riferimento a quelli introdotti o migliorati nella Legge di Bilancio 2017: Nuova Sabatini, superammortamento, iperammortamento e potenziamento del credito d’imposta per le spese incrementali in Ricerca e Sviluppo.

Le linee guida per super e iperammortamento

La seconda parte del documento propone le tanto attese “linee guida” fiscali alle misure del superammortamento, dell’iperammortamento per i beni materiali e della maggiorazione al 140% per i beni immateriali presenti nei commi 8-13 dell’art. 1 della Legge di Bilancio. Le guide ai tre incentivi sono divise in sezioni con approfondimenti su: beneficiari, beni oggetto dell’incentivo, ambito temporale e modalità di fruizione.

Il Superammortamento

Nella parte relativa al superammortamento si ricordano le differenze rispetto alla disciplina in vigore lo scorso anno (cioè l’esclusione di alcuni veicoli a motore); si approfondisce la platea di potenziali beneficiari (“tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano”) chiarendo che sono inclusi i professionisti che operano in regime di vantaggio ed esclusi quelli che fruiscono del “regime forfetario”.

Il beneficio spetta per l’acquisizione in proprietà, in leasing, ma anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto, non invece per il noleggio. Spetta invece ai noleggiatori, qualora l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività. La maggiorazione del superammortamento riguarda solo i beni materiali materiali strumentali nuovi (con l’unica eccezione dell’utilizzo da parte del produttore come esposizione in showroom).

Interessante la precisazione sui beni complessi costruiti con parti nuove e usate. L’Agenzia precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Quanto alle tempistiche, una nota interessante è relativa al leasing. Si specifica infatti che ii fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.

L’Iperammortamento

Per l’iperammortamento la platea è ristretta ai “soggetti titolari di reddito d’impresa” mentre sono esclusi gli “esercenti arti e professioni”.

Quanto all’interpretazione dell’elenco dei beni o delle condizioni, nel rimandare alla sezione del documento curata dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle entrate sottolinea che “i soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse”, ma che se i dubbi sono solo di natura tecnica è sufficiente il parere del MISE.

La prima nota tecnica è relativa al Revamping. L’Agenzia sottolinea che “dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato allegato A”. Cioè se trasformano un bene non 4.0 in un bene 4.0 che rispetti tutti i requisiti previsti.

L’interconnessione tardiva

Un importante chiarimento è relativo al caso in cui l’interconnessione necessaria per fruire del beneficio dell’iperammortamento si verifichi in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello dell’acquisizione del bene. In tal caso per il primo anno si potrà fruire temporaneamente del superammortamento, mentre dagli anni successivi dell’iperammortamento. Tuttavia – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – il beneficio complessivo non ne risentirà: negli anni residui di iperammortamento infatti andrà imputato pro quota il beneficio totale dell’iperammortamento (150% del costo di acquisto) al netto della quota fruita a titolo di superammortamento. Maggiori dettagli in questa notizia.

Il Software

Per accedere al beneficio sul software è indispensabile che l’impresa usufruisca anche dell’iperammortamento al 250% su uno dei beni elencati nell’allegato A, ma si conferma che “il bene immateriale non deve necessariamente riguardare il bene materiale che fruisce dell’iper ammortamento”.

Si ribadisce inoltre che, qualora il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga acquistato unitamente ad esso, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l’iperammortamento al 250%.

Interconnessione e perizia e… analisi tecnica

La legge prevede che sotto i 500 mila euro sia sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società che accerti e attesti:

  • la sussistenza delle caratteristiche merceologiche definite nell’allegato A o B e, laddove richiesto dalla norma, il rispetto delle condizioni obbligatorie e di almeno 2 tra le 3 addizionali;
  • la presenza dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Oltre i 500 mila euro questa attestazione deve essere fatta da un ingegnere o perito con perizia giurata o da un ente di certificazione accreditato (attestazione di conformità). È possibile rivolgersi a periti, ingegneri o enti di certificazione volontariamente anche per importi inferiori.

La perizia (o l’attestazione di conformità) deve certificare il soddisfacimento dei requisiti di legge; inoltre, “è opportuno che la stessa sia corredata di un’analisi tecnica“, realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e “deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione”.

L’analisi tecnica deve contenere: la descrizione tecnica del bene che ne dimostri la rispondenza alle categorie agevolate; la descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi; la verifica dei requisiti di interconnessione.

Si riporta poi la definizione dell’interconnessione: “Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che: 1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.); 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

L’analisi tecnica deve poi spiegare come si possa dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura e rappresentare i flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.

A differenza di quanto emerso finora si chiarisce che la perizia (o l’attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati.  È inoltre ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione. In questo caso, l’agevolazione dell’iper ammortamento sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. Pertanto, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione.

I chiarimenti sui beni

A pagina 79 inizia la rassegna dei beni strumentali oggetto dell’iperammortamento a cura del Ministero con una serie di esempi e spiegazioni a supporto dell’interpretazione. Vediamo le voci più interessanti.

Macchine e impianti per la trasformazione dei materiali

Nel primo blocco, dedicato ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, interessante il punto relativo alle macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Si tratta di una voce che è stata modificata diverse volte (l’ultima a febbraio nel Decreto Sud). Nel documento si legge:

In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi;

Il revamping

Molto interessante la parte relativa ai dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti. Anche qui siamo davanti a una voce che è stata modificata nel Decreto Sud. Il documento del Ministero specifica che

Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche (riportate di seguito). Inoltre, si specifica che, nel caso di revamping di un impianto consegnato prima del 2017, godono del beneficio fiscale i soli beni in oggetto (i dispositivi, la strumentazione e la componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l’intero impianto ammodernato.

Le condizioni da rispettare

Come sappiamo, i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il documento chiarisce che cosa si intenda con queste espressioni. Per esempio, si dice che la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi

pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System).

Si definisce poi che cosa s’intenda per interfacce HMI semplici e intuitive

Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni: con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore; consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi di interazione, ecc.).

Per quanto riguarda l’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

 Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

I sistemi per la gestione dell’energia

Tra le voci che maggiormente si prestano ad equivoci interpretativi c’è quella relativa a “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”. Nel documento del Ministero si specifica che questa voce

si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid). Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non); si ricorda peraltro che queste ultime possono beneficiare di misure di agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “certificati bianchi”).

I beni immateriali

Per quanto riguarda la maggiorazione dell’ammortamento al 140% per i beni immateriali (Allegato B) anche il Ministero ricorda che:

  • tali beni immateriali potranno godere dell’agevolazione solo nel caso in cui nello stesso anno fiscale l’impresa abbia beneficiato della misura dell’iperammortamento anche per un bene materiale;
  • il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iperammortamento;
  • la lista dei software agevolati al 140% fa riferimento ai soli software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina e forniti con la stessa (embedded), per esempio il sistema operativo o il programma per gestire il funzionamento della macchina)sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati al 250%.

Si segnala infine che i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell’offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.) non sono oggetto della agevolazione. Pertanto un Customer Relationship Management (CRM), un configuratore di prodotto finalizzato alla vendita e non alla progettazione, un tool di Document Manager, Enterprise Performance Management e Business Process Management sono da ritenersi esclusi dal beneficio.

La nostra video guida

Per un inquadramento semplice e completo di tutti gli incentivi per l’innovazione previsti dal piano Industria 4.0 vi consigliamo di guardare la video guida disponibile sul nostro canale YouTube. La guida si articola in sei puntate dedicate a:

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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