Anche un Comune, nell’ambito di un’attività commerciale d’impresa, può usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Piano Transizione 4.0.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 389 pubblicata il 22 settembre 2020. Se infatti i Comuni svolgono attività d’impresa (non soggetta ad Ires come disposto dall’art. 74 del Tuir, ma rilevante ai fini Iva in quanto commerciale), possono beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti effettuati nel 2020 in beni strumentali di proprietà dell’ente (nell’ambito, chiaramente, della stessa attività).
L’Agenzia delle Entrate conferma infatti che la misura introdotta con il Piano Transizione 4.0 (il credito varia dal 6% al 40% a seconda dell’ammontare dell’investimento e del bene su cui si investe) non esclude il caso in questione, avendo disposto che vi possono accedere “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Le uniche cause di esclusione dal punto di vista soggettivo sono lo stato di liquidazione volontaria, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo senza continuità aziendale o “altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali”. Dal credito d’imposta, introdotto con la legge di bilancio 2020, sono escluse infine le imprese destinatarie di sanzioni interdittive “ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
Guardando al caso specifico affrontato dalla Risposta n. 389, il Comune che ha interpellato l’Agenzia svolge l’attività d’impresa di produzione e distribuzione di energia elettrica.
Nell’ambito di questa attività commerciale (quindi soggetta a Iva), il Comune fa sapere che andrà ad effettuare nel 2020 investimenti in beni strumentali nuovi agevolati, con l’obiettivo di “innovarsi da un punto di vista tecnologico e di garantire una maggiore sostenibilità ambientale”. I beni, come viene specificato, non sono gratuitamente devolvibili (ovvero ricevuti in concessione per poi essere restituiti) ma diventeranno di proprietà dell’ente.
Ritenendo di poter beneficiare del credito d’imposta, il Comune interpellante richiama anche due circolari dell’Agenzia delle Entrate (una del 2009 e una del 2015) in cui, facendo riferimento al credito d’imposta al 15% per gli stessi investimenti previsto nel Decreto Competitività del 2014, si specificava che “possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di confermare questa interpretazione, sottolineando come il Comune (nell’ambito dell’attività d’impresa svolta) non rientri tra i soggetti esclusi dal credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi del Piano Transizione 4.0. Inoltre, l’Agenzia chiarisce che “la modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale in esame, sotto forma di credito di imposta, ne consente l’utilizzo anche al soggetto istante che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del Tuir, non è soggetto passivo ai fini Ires”.
Di seguito è possibile consultare integralmente e scaricare in PDF la Risposta n. 389 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 22 settembre 2020.
Risposta n. 389 del 22 settembre 2020