Le aliquote previste dal nuovo superammortamento e iperammortamento – il piano che il Governo ha messo a punto per sostituire Transizione 4.0 e Transizione 5.0 e incentivare gli investimenti in beni strumentali – saranno decisamente generose e prevederanno incentivi sia per chi effettua solamente investimenti in beni strumentali 4.0 sia per chi, grazie a quegli investimenti, conseguirà obiettivi green, cioè efficientamento energetico, proprio come accadeva nel caso del piano Transizione 5.0.
In questo articolo, che sarà costantemente aggiornato durante il percorso di approvazione della manovra 2026, vediamo tutte le caratteristiche del nuovo incentivo previsto per il 2026.
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Le aliquote del nuovo superammortamento e iperammortamento
La versione “bollinata” del disegno di legge di bilancio, quella che approda ufficialmente in Parlamento e che introduce già alcune modifiche rispetto alla prima bozza, prevede che le aliquote di base del nuovo superammortamento, applicabili quindi all’acquisto dei beni strumentali 4.0, saranno le seguenti:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Si tratta delle aliquote maggiori nella storia della maggiorazione degli ammortamenti. La versione originaria dell’iperammortamento valida per il 2017 prevedeva una maggiorazione del 150%. Se lo ricordate al 250% è perché spesso si includeva nel conto anche il 100% di ammortamento di base (con la stessa logica, l’iperammortamento 2026 sarebbe al 280%). La versione maggiorata per il 2019 portò la maggiorazione al 170%, sempre inferiore all’attuale 180%.
Per avere un altro metro di paragone e ragionare in termini di beneficio in rapporto all’investimento, una maggiorazione del 180% con un’IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 43,2%; la fascia del 100% a un incentivo del 24% e quella al 50% a un incentivo del 12%.
La lista dei beni ammessi prevista dagli attuali allegati A e B potrebbe essere revisionata (lo scopriremo durante il percorso parlamentare della manovra). Vale la pena sottolineare che, contrariamente a quanto si temeva, la bozza della legge di bilancio prevede l’agevolazione anche per i beni immateriali – cioè i software.
Iperammortamento anche per i pannelli fotovoltaici e le FER
Oltre ai beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, sono ammessi all’iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali materiali “finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo” , compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, deve trattarsi di moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea ad elevata efficienza (almeno pari al 21,5%).
L’aliquota è la stessa riservata ai beni strumentali materiali e immateriali.
Per i soli pannelli previsti alla lettera c) del Decreto Energia, cioè quelli a maggiore efficienza, la maggiorazione spettante sarà la stessa destinata agli investimenti 5.0, cioè il 40% in più, come vedremo nel prossimo paragrafo.
L’iperammortamento per gli investimenti green
Nel caso di investimenti green le aliquote dell’iperammortamento prevedono un’ulteriore maggiorazione del 40% e diventeranno quindi del:
- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per avere un metro di paragone, una maggiorazione del 220% con un’IRES al 24% corrisponde a un beneficio del 52,8%; la fascia del 140% a un incentivo del 33,6% e quella al 90% a un incentivo del 21,6%.
Per gli investimenti green un’unica soglia di efficientamento
Non ci saranno “soglie” di efficientamento, ma un unico livello che consentirà di accedere alla maggiorazione e cioè lo stesso livello di efficientamento previsto oggi dalla “base” del Piano Transizione 5.0: il 3% di risparmio energetico sui consumi dell’intera struttura produttiva o il 5% di risparmio sui consumi del processo interessato dall’investimento.
La tabella dei benefici
Qui di seguito una tabella che abbiamo preparato e che illustra i benefici del nuovo superammortamento e iperammortamento in euro e in percentuale sull’investimento effettuato per alcuni livelli di investimento, considerando l’IRES al 24%.
| Investimento (€) | Beneficio 4.0 (€) | Beneficio % 4.0 | Beneficio 5.0 (€) | Beneficio % 5.0 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 432.000 | 43,20% | 528.000 | 52,80% |
| 2.500.000 | 1.080.000 | 43,20% | 1.320.000 | 52,80% |
| 5.000.000 | 1.680.000 | 33,60% | 2.160.000 | 43,20% |
| 10.000.000 | 2.880.000 | 28,80% | 3.840.000 | 38,40% |
| 15.000.000 | 3.480.000 | 23,20% | 4.920.000 | 32,80% |
| 20.000.000 | 4.080.000 | 20,40% | 6.000.000 | 30,00% |
Le semplificazioni in prestito da Transizione 5.0: beni obsoleti e ESCo
La normativa eredita anche le due semplificazioni che hanno dato una sensibile “scossa” al piano Transizione 5.0: la prima è la presunzione di raggiungimento dell’obiettivo green per chi sostituisce beni il cui ammortamento è terminato da almeno 24 mesi.
La seconda è quella che lo presume per i progetti realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC che preveda l’ottenibìmento di quei target di efficientamento.
Il cumulo con le altre agevolazioni
Superammortamento e iperammortamento sono cumulabili con altre agevolazioni nazionali ed europee, con l’ormai “solito” principio della nettizzazione: “Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili”.
La sostituzione del bene
La normativa sulla sostituzione dei beni è significativamente cambiata con il passaggio dalla prima bozza al testo ufficiale del disegno di legge. La nuova norma prevede che, se durante il periodo di fruizione della maggiorazione l’impresa vende il bene oggetto dell’agevolazione oppure lo destina a strutture produttive ubicate all’estero, viene meno il diritto di continuare a fruire delle quote residue del beneficio, tranne in un caso: se cioè, nello stesso periodo d’imposta della vendita, si sostituisce il bene originario con un nuovo bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
In tale ultimo caso, qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulti inferiore al costo del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Durata per il solo 2026
La misura ha validità per il solo 2026 con la possibilità di completare la consegna entro il 30 giugno 2027, con la solita formula dell’acconto del 20% da versare al venditore.
Aziende agricole escluse dal superammortamento (ma per loro c’è un nuovo credito d’imposta)
Siccome le aziende agricole, che determinano il reddito su base catastale, sono escluse dai vantaggi offerti dal sistema di maggiorazione degli ammortamenti, il Governo ha pensato per loro di introdurre una misura ad hoc sotto forma di credito d’imposta.
Il nuovo incentivo per il 2026 (con coda consegne al giugno 2027) prevede un credito d’imposta con aliquota unica del 40% per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B con un tetto agli investimenti di 1 milione di euro.
Le risorse dedicate a questa misura appaiono tuttavia particolarmente esigue: 2.100.000 euro in tutto che rischiano di essere assorbite da appena 5 investimenti da un milione l’uno (400.000 euro di credito d’imposta ciascuno). Ne parliamo diffusamente in questo altro articolo.
La piattaforma sarà gestita dal GSE
A gestire la piattaforma che servirà anche al MEF di monitorare l’assorbimento delle risorse disponibili sarà il GSE, proprio come avvenuto per il piano Transizione 5.0. E sempre al GSE spetteranno la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell’agevolazione.
I nodi da sciogliere
Nonostante la normativa sia piuttosto dettagliata già in questa norma primaria, si rimanda comunque a un decreto attuativo del MIMIT, adottato di concerto con il MEF e sentito il MASE, per la definizione degli elementi di dettaglio.
Restano da sciogliere comunque diversi dubbi.
L’incentivo sarà automatico, ma resta la necessità di fare delle “apposite comunicazioni” e di produrre “certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili”.
C’è poi il nodo del “made in Europe”. I costruttori di macchinari hanno chiesto a gran voce che il nuovo incentivo sia ristretto ai beni strumentali prodotti in Europa (come è richiesto per i pannelli fotovoltaici), per evitare che gli acquisti agevolati si trasformino in un vantaggio per i costruttori di macchinari dell’estremo oriente. Al momento nel testo non c’è traccia di questa previsione.
C’è poi la questione della durata: si era parlato – e lo aveva fatto anche il ministro Urso – di un piano triennale che desse alle imprese la possibilità di pianificare gli investimenti, mentre il piano sarà valido solo per il 2026.
Ultima, ma solo in ordine di esposizione, l’altra questione temporale: il piano riguarderà sicuramente gli investimenti effettuati a partire dall’1 gennaio 2026, ma quanto tempo occorrerà perché la normativa sia definita dall’indispensabile decreto attualtivo e dalla circolare operativa?
Segnaliamo infine anche che, a differenza del piano Transizione 5.0, qui non è previsto alcun contributo statale per compensare le spese di certificazione.
L’articolo della legge di bilancio
Qui di seguito il testo dell’articolo 94 del disegno di legge di bilancio. Di seguito lo stesso articolo in PDF e, sempre in PDF, il testo della relazione tecnica.
ART. 94.
(Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in:
a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
4. Per gli investimenti di cui al comma 3, il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
5. Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti di cui al comma 3 si applica nella misura del 220 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
6. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 5 si considera in ogni caso conseguita nei casi di:
a) investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;
b) progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento;
c) investimenti in impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
7. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
8. Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica di cui al comma 5;
b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 3, lettera b);
c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
11. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
12. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al successivo comma 13.
13. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente articolo al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi degli articoli da 12-bis a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art.94-iperammortamento-DDL-legge-bilancio-2026-Bollinato-22-ottobre-2025Relazione-Tecnica-Iperammortamento-2026












