Come funziona la Plastic Tax e il credito d’imposta per la riconversione green

Il disegno di legge di bilancio introduce nell’ordinamento italiano la cosiddetta plastic tax, un’imposta di 1 euro per ogni kg di materia plastica contenuta nei manufatti con singolo impiego (Macsi). Ecco come funziona la tassa e il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili

Pubblicato il 02 Nov 2019

Plastic Tax

Il disegno di legge di bilancio introduce nell’ordinamento italiano la cosiddetta Plastic Tax, un’imposta di 1 euro per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti con singolo impiego (Macsi). Una disposizione fortemente criticata dal mondo manifatturiero e da quello delle associazioni di categoria, che lamentano un imposizione in primo luogo troppo gravosa e in secondo luogo troppo repentina, che non lascia il tempo di adeguare macchinari e processi produttivi.

Secondo Confindustria la misura “penalizza i prodotti e non i comportamenti, e rappresenta unicamente un’imposizione diretta a recuperare risorse ponendo ingenti costi a carico di consumatori, lavoratori e imprese”.

Massimo Covezzi, Presidente di PlasticsEurope Italia, ha spiegato che la misura è sbagliata per due ragioni: in primis perché “la plastica è un materiale d’eccellenza ad altissima efficienza energetica e l’industria sta ulteriormente investendo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare”. In secondo luogo perché “si penalizzerebbe un’intera filiera produttiva (produzione, trasformazione, macchinari e riciclo) che conta in Italia oltre 10.000 aziende con 150.000 addetti e un fatturato di oltre 40 miliardi di euro. La filiera delle materie plastiche in Italia è in assoluto la seconda a livello Europeo, dopo quella tedesca, e presenta imprese di assoluta eccellenza mondiale, alcune di queste proprio per quegli imballaggi che la plastic tax colpirebbe”.

I MACSI e la Plastic Tax

La norma innanzitutto spiega che l’imposta sul consumo colpisce “i manufatti con singolo impiego, d’ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari”.

I MACSI – specifica la norma – possono essere anche in forma di fogli, pellicole o strisce e sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

La Plastic Tax naturalmente “non è dovuta sui MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432”. Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’imposta “le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati”.

L’imposta colpisce anche il packaging secondario, cioè i dispositivi realizzati “con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche”.

Sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Plastic Tax, chi deve pagare e quanto

L’obbligazione tributaria non è collegata alla vendita, ma “sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 6, nel territorio nazionale”.

L’imposta, pari a 1 euro ogni chilo di materia plastica utilizzata per la realizzazione dei MACSI è a carico del produttore italiano , se proveniente dall’estero, dell’importatore o ancora, se venduto direttamente al consumatore, del distributore.

Quando entra in vigore la Plastic Tax

L’imposta non entra in vigore a gennaio. Innanzitutto Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli decono emanare un provvedimento congiunto entro il mese di febbraio dell’anno 2020 con le modalità di attuazione della disciplina.

A quel punto scatta il “timer”: le disposizioni entrano infatti in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 18 (potrebbe essere aprile o più probabilmente maggio).

Il credito d’imposta per la riconversione

Nell’ultima bozza del disegno di legge è previsto per le “imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari” un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute nel 2020 “per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002”.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 entro una capienza complessiva di 30 milioni di euro stanziati per l’incentivo.

La legge specifica che si può fruire per questo tipo di interventi anche del credito d’imposta per la formazione 4.0. Si tratta, in entrembi i casi, di misure de minimis quindi cumulabili con altri incentivi.

Anche per la concreta attuazione di questo credito d’imposta occorrerà attendere un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata di vigore della presente legge.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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