Iperammortamento, beneficio intero anche in caso di interconnessione successiva

Pubblicato il 01 Apr 2017

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Un importante chiarimento contenuto nella circolare diffusa questa settimana dall’Agenzia delle Entrate è relativo al caso in cui l’interconnessione necessaria per fruire del beneficio dell’iperammortamento si verifichi in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello dell’acquisizione del bene.

Era già chiaro che in tal caso per il primo anno si potrà fruire del superammortamento, mentre dagli anni successivi dell’iperammortamento.

Tuttavia – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – il beneficio del superammortamento per il primo anno di imposta ha natura temporanea e non incide sul beneficio complessivo.

La circolare dice:

Qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi (v. paragrafo 5.4 – “Modalità di fruizione”), salvo il caso – che si vedrà in seguito – in cui l’interconnessione avvenga in un esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene.

In pratica, la variazione in diminuzione del reddito complessiva, sommando quella ottenuta a titolo di superammortamento e iperammortamento, sarà pari a quella che si sarebbe avuta in caso di iperammortamento “normale” (quindi 15.000 euro per un bene che costa 10.000 euro). Le quote annue saranno calcolate a partire dall’anno in cui si verifica l’interconnessione recuperando il tempo perso (e sottraendo naturalmente quelle già fruite in virtù del temporaneo superammortamento), senza quindi variazioni sul totale complessivo.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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