Aggiornato il 31 dicembre 2020 – Questo articolo sul nuovo piano Transizione 4.o è stato costantemente aggiornato sin dalla sua prima pubblicazione, il 13/11/2020, sulla base delle varie bozze susseguitesi, ivi compresi gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera. Abbiamo inoltre aggiornato anche la numerazione dell’ex art. 185 con l’indicazione dei commi dell’articolo 1 della legge finale (legge 178 del 30/12/2020). Alla fine di questo articolo sono stati inseriti anche alcuni elementi della relazione tecnica sulle stime di spesa pubblica e la presentazione in PDF realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
E’ finalmente disponibile il testo della legge di bilancio 2021 – legge 178 del 30/12/2020 – all’interno della quale possiamo leggere nero su bianco il dispositivo normativo che sancisce proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0.
La misura è finanziata con 23,8 miliardi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
I 17 commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 – che commenteremo qui sono relativi a tutto il piano Transizione 4.0 nelle sue tre componenti: quella che prevede il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, quella che prevede il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, anch’esse oggetto di un significativo miglioramento, e quella relativa alla Formazione 4.0.
Passiamo qui in rassegna l’articolato del testo, intitolato “Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi”, commentandolo comma per comma.
Indice degli argomenti
Transizione 4.0 al via il 16 novembre
Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che, come avevamo anticipato, troverà attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Soggetti destinatari dell’agevolazione
Il comma 1052 delimita l’ambito soggettivo, stabilendo tutte le categorie di imprese escluse dalla fruizione dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0
1052. Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti agevolabili con i nuovi credito d’imposta Transizione 4.0
Il comma 1053) definisce gli investimenti agevolabili con il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 4.0. Resta l’esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
I beni strumentali semplici (materiali e immateriali)
L’ex superammortamento, diventato quest’anno credito d’imposta al 6%, si allarga. Innanzitutto per i beni materiali l’aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni di euro già esistente oggi. Inoltre, per il solo primo anno, il credito d’imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
Questo “boost” dura solo per il 2021 e per gli ordini 2021 consegnati entro giugno 2022 (termine prorogato poi al dicembre 2022). Nel 2022 e fino al giugno 2023 l’aliquota torna al 6%.
Viene poi introdotta l’agevolazione anche per i beni immateriali “normali” (non 4.0) per cui a oggi non esisteva agevolazione, anche qui al 10% con un massimale di 1 milione. Anche in questo caso l’aliquota al 10% vale solo da novembre 2020 a dicembre 2021, per poi scendere al 6%.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
I beni materiali 4.0
Per quanto riguarda i beni materiali 4.0, prima si era parlato di un’aliquota al 50% e un massimale per il primo scaglione al 50%; poi il ministro ha detto che l’aliquota era il 40% e che il massimale era però di 4 milioni. L’attuale testo dice una cosa ancora diversa: il primo scaglione resta a 2,5 milioni e l’aliquota passa, sempre solo per il primo anno, al 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, sale dall’attuale 20% al 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Anche in questo caso il termine per le consegne dei beni ordinati entro il 31/12/2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
L’anno successivo invece le prime due aliquote tornano al livello attuale (40% e 20%), mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
I software 4.0
L’attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% con un massimale che sale da 700 mila euro a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi il décalage visto per gli altri crediti d’imposta).
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Transizione 4.0, più breve il periodo di compensazione
La compensazione per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno.
Sul punto è poi intervenuto il decreto Sostegni-bis (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che, all’articolo 20, ha esteso anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni di euro la possibilità di riscattare il credito d’imposta per i beni materiali semplici (non 4.0) in un solo anno.
La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
Resta inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).
Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta sul modello di quello che accade con il superbonus.
1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione del bene e recupero del credito
Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Transizione 4.0 anche per i professionisti
Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali semplici spetta anche ai professionisti.
1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Oneri documentali
Prosegue l’ostinazione del Governo a richiedere l’indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione, anche se come abbiamo già spiegato, eventuali errori od omissioni in tal senso possono essere sanati.
Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per gli investimenti di importo inferiore basterà, come oggi, una dichiarazione del legale rappresentante.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 1054 a 1058, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Nella bozza uscita dal Consiglio dei Ministri sono presenti due ulteriori commi assenti nella primissima bozza. Il primo contiene la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. In particolare alla lettera f) si spiega come cambiano le aliquote secondo questo schema
- Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.
Viene poi introdotto anche per questo credito l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Il Credito d’imposta per la formazione 4.0
Le lettere i) e l) del comma 14 estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili includendo:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il testo del comma 10641064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 2) nella lettera d), secondo periodo, dopo le parole: “con soggetti terzi” sono aggiunte le seguenti: “residenti nel territorio dello Stato o”; 3) nella lettera e), le parole: “delle maggiorazioni ivi previste” sono sostituite dalle seguenti “della maggiorazione ivi prevista”;
1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 2) lettera d), dopo le parole: “delle spese di personale indicate alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)”;
1) nella lettera b), dopo le parole: “beni materiali mobili” sono aggiunte le seguenti “e ai software”; 2) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 3) nella lettera d), secondo periodo, le parole “sono ammissibili a condizione che i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti”; f) al comma 203: 1) nel primo periodo, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e le parole: “3 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “4 milioni di euro”; 2) nel secondo periodo, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 3) nel terzo periodo le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 4) nel quarto periodo, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”; g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica”, è aggiunta la parola: “asseverata”; h) al comma 207, sono aggiunti i seguenti periodi: “I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche”; i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”; l) dopo il comma 210 è inserito il seguente: “210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014”. |
Il comma 1065 dispone che
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
Cinque milioni per la ricerca
Il comma 1066 è stato introdotto da un emendamento in commissione Bilancio e dispone il finanziamento con 5 milioni delle attività del Cursa
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
Il ruolo di Enea come consulente tecnico
Il comma 1067, infine, stanzia un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore di Enea. Il compito dell’Agenzia sarà assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.
“La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi”, si legge nella relazione illustrativa.
1067. È stanziata una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Quanto costa il piano Transizione 4.0
Il piano Transizione 4.0 costerà 23,8 miliardi. Il dato si desume da questa tabella contenuta nella relazione tecnica.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Credito d’imposta (ex Super) | -3.271,6 | -2.214,1 | -1.745,3 | -1.092,9 | -125,7 | 15,1 |
Credito d’imposta (ex Iper – Allegato A) | -1.715,8 | -3.392,4 | -3.704,3 | -1.897,5 | -198,1 | 22,8 |
Credito d’imposta (Software – Allegato B) | -185,5 | -411,7 | -456,6 | -271,2 | -45,0 | 0 |
Credito d’imposta (immateriali non 4.0) | -105,7 | -76,4 | -62,5 | -39,5 | -6,7 | 0 |
Credito di imposta R&S | 0 | -420 | -840 | -840 | -420 | 0 |
Credito d’imposta formazione 4.0 | 0 | -150,0 | -150,0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | -5.278,4 | -6.664,6 | -6.958,8 | -4.141,1 | -795,5 | 37,8 |
in milioni di euro
|
Il conteggio muove dalle seguenti previsioni di investimenti attivati:
- Investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018).
In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti sono stati stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B.
Per il solo 2021, è stato ipotizzato che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali nuovi.
Il testo finale del Piano Transizione 4.0 aggiornato
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d’impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell’impresa »;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;
3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai software »;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;
2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
« 210–bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La presentazione in PDF del Ministero dello Sviluppo Economico
Qui trovate la presentazione del Piano in PDF fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il testo originale del DDL di bilancio
A solo scopo di archivio vi rendiamo disponibile anche il testo originale del Disegno di Legge di Bilancio in PDF così come pubblicato sul sito della Camera dei deputati. L’articolo del Transizione 4.0 è il 185. Si tratta di un documento di 5 MB che potete scaricare qui. A questo indirizzo potete invece scaricare la relazione tecnica e illustrativa (31 MB).