Aggiornato il 31 dicembre 2020 – Questo articolo sul nuovo piano Transizione 4.o è stato costantemente aggiornato sin dalla sua prima pubblicazione, il 13/11/2020, sulla base delle varie bozze susseguitesi, ivi compresi gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio alla Camera. Abbiamo inoltre aggiornato anche la numerazione dell’ex art. 185 con l’indicazione dei commi dell’articolo 1 della legge finale (legge 178 del 30/12/2020). Alla fine di questo articolo sono stati inseriti anche alcuni elementi della relazione tecnica sulle stime di spesa pubblica e la presentazione in PDF realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
E’ finalmente disponibile il testo della legge di bilancio 2021 – legge 178 del 30/12/2020 – all’interno della quale possiamo leggere nero su bianco il dispositivo normativo che sancisce proroga e rafforzamento del Piano Transizione 4.0.
La misura è finanziata con 23,8 miliardi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
I 17 commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 – che commenteremo qui sono relativi a tutto il piano Transizione 4.0 nelle sue tre componenti: quella che prevede il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, quella che prevede il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, anch’esse oggetto di un significativo miglioramento, e quella relativa alla Formazione 4.0.
Passiamo qui in rassegna l’articolato del testo, intitolato “Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi”, commentandolo comma per comma.
Transizione 4.0 al via il 16 novembre
Il comma 1051 stabilisce i confini temporali del piano Transizione 4.0 che, come avevamo anticipato, troverà attuazione anticipata già a novembre 2020, precisamente dal 16 novembre, e durerà due anni pieni, il 2021 e il 2022, per avere poi una coda di sei mesi fino al 30/06/2023 in caso di ordini confermati entro fine 2022.
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Soggetti destinatari dell’agevolazione
Il comma 1052 delimita l’ambito soggettivo, stabilendo tutte le categorie di imprese escluse dalla fruizione dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0
1052. Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti agevolabili con i nuovi credito d’imposta Transizione 4.0
Il comma 1053) definisce gli investimenti agevolabili con il credito d’imposta previsto dal piano Transizione 4.0. Resta l’esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
I beni strumentali semplici (materiali e immateriali)
L’ex superammortamento, diventato quest’anno credito d’imposta al 6%, si allarga. Innanzitutto per i beni materiali l’aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni di euro già esistente oggi. Inoltre, per il solo primo anno, il credito d’imposta è elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.
Questo “boost” dura solo per il 2021 e per gli ordini 2021 consegnati entro giugno 2022 (termine prorogato poi al dicembre 2022). Nel 2022 e fino al giugno 2023 l’aliquota torna al 6%.
Viene poi introdotta l’agevolazione anche per i beni immateriali “normali” (non 4.0) per cui a oggi non esisteva agevolazione, anche qui al 10% con un massimale di 1 milione. Anche in questo caso l’aliquota al 10% vale solo da novembre 2020 a dicembre 2021, per poi scendere al 6%.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
I beni materiali 4.0
Per quanto riguarda i beni materiali 4.0, prima si era parlato di un’aliquota al 50% e un massimale per il primo scaglione al 50%; poi il ministro ha detto che l’aliquota era il 40% e che il massimale era però di 4 milioni. L’attuale testo dice una cosa ancora diversa: il primo scaglione resta a 2,5 milioni e l’aliquota passa, sempre solo per il primo anno, al 50%. L’aliquota del secondo scaglione, tra 2,5 e 10 milioni, sale dall’attuale 20% al 30%. Infine si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un’aliquota al 10%.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Anche in questo caso il termine per le consegne dei beni ordinati entro il 31/12/2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.
L’anno successivo invece le prime due aliquote tornano al livello attuale (40% e 20%), mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
I software 4.0
L’attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% con un massimale che sale da 700 mila euro a 1 milione di euro. Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano (senza quindi il décalage visto per gli altri crediti d’imposta).
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Transizione 4.0, più breve il periodo di compensazione
La compensazione per tutti i tipi di credito d’imposta visti finora sarà di 3 anni (attualmente erano 5 anni per i beni materiali e 3 per i beni immateriali). Inoltre, per le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta per i beni strumentali semplici (sia materiali che immateriali non 4.0) si riduce ulteriormente a un anno.
Sul punto è poi intervenuto il decreto Sostegni-bis (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che, all’articolo 20, ha esteso anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni di euro la possibilità di riscattare il credito d’imposta per i beni materiali semplici (non 4.0) in un solo anno.
La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
Resta inoltre l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).
Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta sul modello di quello che accade con il superbonus.
1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Cessione del bene e recupero del credito
Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Transizione 4.0 anche per i professionisti
Il credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali semplici spetta anche ai professionisti.
1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
Oneri documentali
Prosegue l’ostinazione del Governo a richiedere l’indicazione nella fattura di acquisto dei riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione, anche se come abbiamo già spiegato, eventuali errori od omissioni in tal senso possono essere sanati.
Per i beni materiali e immateriali 4.0 nel nuovo piano Transizione 4.0 resta l’obbligo della perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro. Per gli investimenti di importo inferiore basterà, come oggi, una dichiarazione del legale rappresentante.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 1054 a 1058, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Nella bozza uscita dal Consiglio dei Ministri sono presenti due ulteriori commi assenti nella primissima bozza. Il primo contiene la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. In particolare alla lettera f) si spiega come cambiano le aliquote secondo questo schema
- Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
- il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.
Viene poi introdotto anche per questo credito l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Il Credito d’imposta per la formazione 4.0
Le lettere i) e l) del comma 14 estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili includendo:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Il testo del comma 10641064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 2) nella lettera d), secondo periodo, dopo le parole: “con soggetti terzi” sono aggiunte le seguenti: “residenti nel territorio dello Stato o”; 3) nella lettera e), le parole: “delle maggiorazioni ivi previste” sono sostituite dalle seguenti “della maggiorazione ivi prevista”;
1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 2) lettera d), dopo le parole: “delle spese di personale indicate alla lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)”;
1) nella lettera b), dopo le parole: “beni materiali mobili” sono aggiunte le seguenti “e ai software”; 2) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: “Le spese previste dalla presente lettera” sono aggiunte le seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,”; 3) nella lettera d), secondo periodo, le parole “sono ammissibili a condizione che i soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti”; f) al comma 203: 1) nel primo periodo, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento” e le parole: “3 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “4 milioni di euro”; 2) nel secondo periodo, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 3) nel terzo periodo le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”; 4) nel quarto periodo, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”; g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica”, è aggiunta la parola: “asseverata”; h) al comma 207, sono aggiunti i seguenti periodi: “I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche”; i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”; l) dopo il comma 210 è inserito il seguente: “210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014”. |
Il comma 1065 dispone che
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
Cinque milioni per la ricerca
Il comma 1066 è stato introdotto da un emendamento in commissione Bilancio e dispone il finanziamento con 5 milioni delle attività del Cursa
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
Il ruolo di Enea come consulente tecnico
Il comma 1067, infine, stanzia un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore di Enea. Il compito dell’Agenzia sarà assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.
“La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi”, si legge nella relazione illustrativa.
1067. È stanziata una somma di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Quanto costa il piano Transizione 4.0
Il piano Transizione 4.0 costerà 23,8 miliardi. Il dato si desume da questa tabella contenuta nella relazione tecnica.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Credito d’imposta (ex Super) |
-3.271,6 | -2.214,1 | -1.745,3 | -1.092,9 | -125,7 | 15,1 |
Credito d’imposta (ex Iper – Allegato A) |
-1.715,8 | -3.392,4 | -3.704,3 | -1.897,5 | -198,1 | 22,8 |
Credito d’imposta (Software – Allegato B) |
-185,5 | -411,7 | -456,6 | -271,2 | -45,0 | 0 |
Credito d’imposta (immateriali non 4.0) |
-105,7 | -76,4 | -62,5 | -39,5 | -6,7 | 0 |
Credito di imposta R&S | 0 | -420 | -840 | -840 | -420 | 0 |
Credito d’imposta formazione 4.0 | 0 | -150,0 | -150,0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | -5.278,4 | -6.664,6 | -6.958,8 | -4.141,1 | -795,5 | 37,8 |
in milioni di euro
|
Il conteggio muove dalle seguenti previsioni di investimenti attivati:
- Investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018)
- Software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018).
In assenza di informazioni di dettaglio sui beni immateriali non 4.0, gli investimenti sono stati stimati pari al 50% dei beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B.
Per il solo 2021, è stato ipotizzato che gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati al lavoro agile possano essere valutati pari al 5% degli investimenti totali in beni strumentali nuovi.
Il testo finale del Piano Transizione 4.0 aggiornato
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
1052. Il credito d’imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
1059. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
1061. Il credito d’imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
1063. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d’impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell’impresa »;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;
3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai software »;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;
2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
« 210–bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell’ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.
1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La presentazione in PDF del Ministero dello Sviluppo Economico
Qui trovate la presentazione del Piano in PDF fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico
Il testo originale del DDL di bilancio
A solo scopo di archivio vi rendiamo disponibile anche il testo originale del Disegno di Legge di Bilancio in PDF così come pubblicato sul sito della Camera dei deputati. L’articolo del Transizione 4.0 è il 185. Si tratta di un documento di 5 MB che potete scaricare qui. A questo indirizzo potete invece scaricare la relazione tecnica e illustrativa (31 MB).
Il testo in PDF della legge di bilancio (legge 178 del 30/12/2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale
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Buonasera Dott. Canna,
sicuramente avrà già affrontato la questione ma ho ancora forti dubbi su una questione riguardante un sollevatore telescopico per rotoballe.
* Un sollevatore telescopico è dotato di vari accessori utili al suo funzionamento (ganci, assiali, telecamere, ecc…) ma differenti dall’allestimento “standard”. Se non erro esiste un 5% spendibile il “accessori”.
– DOMANDA 1:
* Il 5% del valore degli accessori lo calcolo sul modello “standard”? Nel caso l’azienda (coltivatrice diretta e contoterzista per scavi) voglia acquistare 2/3 benne per la propria attività, queste sarebbero da decurtare dal 5% del valore degli accessori?
Il sollevatore ha tutti i requisiti I4.0 e, al momento dell’acquisto, è stato fornito l’accesso ad un Cloud per la gestione in remoto di alcuni parametri della macchina.
– DOMANDA 2:
Dato che ho ricevuto una fattura onnicomprensiva, in questo caso, dovrei scorporare il sollevatore + accessori (allegato A -> 50% di credito) dal Cloud (allegato B -> 20% di credito)?
* Per sicurezza l’azienda ha richiesto una perizia per il bene in questione.
– DOMANDA 3:
Tanti colleghi, nonostante non sia specificato, continuano a a redigere perizie giurate. Con una “semplice” perizia asseverata si incomberebbe in sanzioni?
– DOMANDA 4:
Nel caso in cui si debba effettuare lo scorporo tra la macchina (allegato A) ed il software (allegato B) è necessario redigere due perizie o potrebbe bastare una onnicomprensiva?
La ringrazio infinitamente per la sua certa disponibilità
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Salve sono titolare di un’attività di commercio di prodotti alimentari, posso acquistare una cella frigorifera con interconnesione con la misura industria 4.0?
Non ci sono limiti legati al tipo di attività. Deve però verificare bene il rispetto delle condizioni e dei requisiti. Per non sbagliare valuti di farsi aiutare da qualche consulente serio
ok grazie, il punto è visto che il bene deve essere per la produzione e la trasformazione, la cella frigo è per la conservazione quindi in teoria se ho ben interpretato non ci rientra, giusto?
E’ questione controversa, molti la fanno passare come “magazzino automatico”, altri come macchinario che altera le qualità organolettiche (temperatura) e quindi “trasforma”… anche per questo le suggerisco un buon consulente che sappia anche dirle se è meglio lasciar perdere
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Buongiorno, nel caso una società che acquista i software con non industria 4.0 la Legge di bilancio 2021 prevede due tipologie di crediti:
1. Credito di imposto del 10% per beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni);
2. Credito di imposta del 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
I due crediti sono cumulabili?
Grazie
No, il 10% se è un bene strumentale qualsiasi e il 15% invece del 10% se quel bene è destinato allo smart working
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Buongiorno,
nel caso il collaudo di un investimento iniziato nel 2018 slitti al 2021 ricadrà sotto le percentuali 2021 del credito di imposta?
Grazie
Buonasera Dott. Canna , volevo porle un quesito . Per l’acquisto di un escavatore Bobcat , usufruendo del Nuovo Piano Transizione industria 4.0, ed in virtu’ dell’ammortamento a 3 anni , sono comunque obbligato a sottoscrivere un abbonamento di localizzazione di 5 anni o posso limitarlo al periodo di ammortamento (3 anni )
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buongiorno professore,
le volevo che lei mi riuscisse meglio a spiegare quali sono questi costi, ossia “i costi di servizi di consulenza connessi al progetto di fomazione”. Mi spiego meglio, oltre alla perizia fatta dal revisore dei conti che ne certifica la validità , quali altre consulenze possono essere catalogate?
Non so a chi fosse rivolta la domanda, io non sono professore 🙂 Al momento abbiamo la lettera della legge di Bilancio che parla di “i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione”.
E’ probabile che ci sia qualche chiarimento da parte del Ministero sul dettaglio delle voci. Al momento mi sembra di poter includere tutto quello che può essere direttamente collegato al progetto formativo, ivi compresa, ad esempio, la consulenza resa da società che di questo si occupano
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Grazie.
Sa se le soluzioni cloud sono eleggibili anche per il credito del 10% per i software non 4.0? Mi sorge il dubbio perchè nell’articolo 1058 si fa riferimento all’allegato B mentre nel 1054 no.
Un saluto
La questione è dubbia. Come ha potuto leggere, mentre per i beni immateriali 4.0 è esplicitamente prevista la fruizione in cloud, per i beni immateriali “normali” questo non è specificato. Stando alla lettera della norma, quindi, bisognerebbe rispondere di no. Tuttavia, poiché tutto il testo è stato scritto non proprio benissimo, non escluderei che qualche successivo chiarimento dell’AdE o del MiSE diano indicazioni diverse, ragionando per analogia. Aggiungiamo inoltre che, a quanto pare, il Governo avrebbe intenzione di rimettere mano a tutto il pacchetto a breve: non escluderei quindi un’eventiale riscrittura integrale anche di questa parte.
Buongiorno ing. Canna,
in generale riscontro molta difficoltà a far replicare la dicitura da parte delle società di leasing nel contratto e nelle fatture di canone. L’intepello 439 offre la scappatoia dell’integrazione e regolarizzazione, in tal caso la dicitura dovrà essere riportata in tutte le fatture di canoni relative alla durata del leasing o solo la prima fattura o solo le fatture per la durata della maturazione del relativo credito d’imposta? Inoltre è consigliabile integrare la dicitura anche nella copia del contatto di leasing? Grazie.
Buonasera Dott. Canna,
Sa se la modalità di utilizzo pay per use del software è diventata eleggibile ai fini delle agevolazioni?
Grazie
Una modifica in tal senso è presente già nell’edizione 2020 ed è ripresa in questa edizione. Si parla di “spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.
Buongiorno Dott. Canna,
mi chiedevo se l’acquisto di un sistema di gestione code con distributore di biglietti Touch e gestione totalmente software rientra nelle caratteristiche richieste per usufruire delle agevolazioni della 4.0, per una Farmacia come per un ente distributore di servizi ex. sportelli luce e acqua.
Grazie.
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Buongiorno e grazie della chiarezza espositiva.
Una domanda: una società che nel 2016 è stata destinataria di sanzione interdittiva ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (tre giorni di sospensione convertititi in sanzione amministrativa), può beneficiare del credito di imposta per investimenti?
(il comma 10bis dell’art. 80 del codice degli appalti evidenzia che l’esclusione alle procedure pubbliche è limitata a 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo).
Grazie.
Stefano
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Buongiorno, l’incentivo resta valido per i veicoli strumentali per natura come autocarri, autotreni, mezzi d’opera, categorie speciali, ecc e per gli autoveicoli con destinazione esclusiva all’attività
BUONGIORNO COME CHIARAMENTE INICA SONO ESCLUSI GLI AUTOVEICOLI, AD OGNI MODO UN PICCOLO AUTOCARRO CON GRU POTREBBE RIENTRARE NEGLI INCENTIVI?
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SALVE, MI ACCINGO ALLA COMPRENSIONE DELLE NUOVE MISURE, MA NON HO TROVATO DA NESSUNA PARTE LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AL MISE. HO LETTO SOLO DI UN SUCCESSIVO DECRETO CHE REGOLERA’ LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE. ESISTE QUESTO DECRETO? GRAZIE
Il modello per la comunicazione non è ancora stato pubblicato
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Buongiorno,
per i beni industria 4.0 il mio commercialista mi ha detto che gli anni per il recupero del credito sono quelli dettati dalla legge e che il credito non rimane per gli anni successivi. Dove trovo all’interno della legge che il credito rimane valido per gli anni successivi?
Sandro la questione effettivamente è dubbia: l’Agenzia delle Entrate non ha ancora chiarito sul punto
Buongiorno, ho 35 anni e sono titolare di una piccola azienda agricola del nord Italia a conduzione esclusivamente famigliare. Nell’autunno a causa dell’alluvione mi sono trovato a dover cambiare una grande attrezzatura in azienda, dal costo imponibile di 210000€. Questo bene è stato nei mesi di novembre e dicembre progettato e contrattato con il fornitore, per renderlo 4.0 passabile del credito d’imposta del 40%. Ho firmato a inizio dicembre l’ordine e pagato l’anticipo del 21% e il pagamento del resto sarà perfezionato con un leasing a 5 anni. Io mi sono fatto da subito i conti basandomi sulla legge di bilancio 2020 e su quanto riportato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate: pagando di tasse e contributi vari circa 16000€ all’anno, in 5 anni avrei avuto quindi il ritorno del 38% dell’investimento per il macchinario sfruttando il credito d’imposta del 40%. Questo calcolo mi ha reso quindi questo investimento sostenibile negli anni.
Ora si sta delineando la possibilità dell’aumento a 50% del credito d’imposta, ma purtroppo per la mia situazione ridotto a 3 anni, e a partire INSPIEGABILMENTE, in modo retroattivo dal 16 novembre. O si parla anche di poter usufruire del credito integralmente solo in un anno, perchè la mia azienda è lontanissima dal tetto dei 5 mln € di fatturato all’anno.
Se fosse a 3 anni, io recupererei soltanto poco più del 22% e non il 50%, perchè di fatto non avrei modo di “sfruttare” il credito.
Sono giorni in cui mi scervello a cercare se siano stati proposti emendamenti o studiate possibilità di potersi portare avanti negli anni il credito non goduto, perchè nella mia piccola realtà, non poter usufruire di questo credito, sommato a tutto il resto di spese aziendali renderebbe insostenibile il pagamento del leasing del nuovo bene ordinato e che dovrebbe entrare in funzione e interconnesso entro fine giugno 2021.
Come vedete questa situazione?
Se la nuova legge di bilancio 2021 restasse come lo è ora, per come la vedo io, sarebbe solo sfruttabile da “grandi” aziende, con volumi di affari tali da poter realmente usufruire di grosse cifre di credito all’anno.
Allora per i beni 4.0 gli anni sono 3 e non 1. Se il credito non utilizzato sia o meno riportabile agli anni seguenti è questione ancora dubbia
Buongiorno, ho 35 anni e sono titolare di una piccola azienda agricola nel nord Italia a conduzione esclusivamente famigliare. Nell’autunno a causa dell’alluvione mi sono trovato a dover cambiare una grande attrezzatura in azienda, dal costo imponibile di 210000€. Questo bene è stato nei mesi di novembre e dicembre progettato e contrattato con il fornitore, per renderlo 4.0 passabile del credito d’imposta del 40%. Ho firmato a inizio dicembre l’ordine e pagato l’anticipo del 21% e il pagamento del resto sarà perfezionato con un leasing a 5 anni. Io mi sono fatto da subito i conti basandomi sulla legge di bilancio 2020 e su quanto riportato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate: io pagando di tasse e contributi vari circa 16000€ all’anno, in 5 anni avrei avuto quindi il ritorno del 38% dell’investimento per il macchinario sfruttando il credito d’imposta del 40%. Questo calcolo mi ha reso quindi questo investimento sostenibile negli anni.
Ora si sta delineando la possibilità dell’aumento a 50% del credito d’imposta, ma purtroppo per la mia situazione ridotto a 3 anni, e a partire INSPIEGABILMENTE, in modo retroattivo dal 16 novembre. O si parla anche di poter usufruire del credito integralmente solo in un anno, perchè la mia azienda è lontanissima dal tetto dei 5 mln € di fatturato all’anno.
Se fosse a 3 anni, io recupererei soltanto poco più del 22% e non il 50%, perchè di fatto non avrei modo di “sfruttare” il credito.
Sono giorni in cui mi scervello a cercare se siano stati proposti emendamenti o studiate possibilità di potersi portare avanti negli anni il credito non goduto, perchè nella mia piccola realtà, non poter usufruire di questo credito, sommato a tutto il resto di spese aziendali renderebbe insostenibile il pagamento del leasing del nuovo bene ordinato e che dovrebbe entrare in funzione e interconnesso entro fine giugno 2021.
Come vedete questa situazione?
Se la nuova legge di bilancio 2021 restasse come lo è ora, per come la vedo io, sarebbe solo sfruttabile da “grandi” aziende, con volumi di affari tali da poter realmente usufruire di grosse cifre di credito all’anno.
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Buonasera, in merito all’utilizzo di questi crediti che non avverrà prima del 2021 (a quanto ho capito) verrà istituito un nuovo codice tributo dall’AdE, perchè al momento risulta esserci solo il codice tributo inerente la formazione 4.0.
Facciamo passare la legge, poi arriveranno i codici tributo
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Buongiorno Sig. Canna,
mi complimento per l’egregio lavoro di divulgazione suo e di Innovation Post in generale; ringrazio lei direttamente, invece, per i precedenti proficui scambi di corrispondenza.
Ho una domanda relativa alla retroattività del credito di imposta (strano!).
La situazione è: acconto 20% fatturato e conferma d’ordine dopo il 16/11/2020 ma prima del 31/12/2020.
Se la bozza rimane tale ed il bene è consegnato ed interconnesso nel 2021, si ha diritto al 40% o al 50%?
Personalmente direi il 50%…..ma un suo parere mi farebbe piacere.
Cordiali saluti
Se non ci sono cambiamenti spetta il 50%. La logica è proprio di premiare con le nuove aliquote gli investimenti di fine anno per evitare che tutti si fermino con gli acquisti
E’ la mia stessa idea. Grazie mille
Buonasera,
Ho pagato per un investimento in un grosso impianto di 7 milioni di euro un acconto del 20% nel 2018 ed altri nel 2019 e 2020.
Ho acquistato previo collaudo dal mio fornitore il bene confattura datata 30/9/2020.
Ora una società di leasing mi dice di farmi fare dal mio fornitore nota di accredito in data dicembre 2020 e di fatturare contemporaneamente la vendita del bene al leasing pagando 20% subito di acconto: in questa maniera secondo loro posso usufruire della nuova normativa transizione 4.0.
50% credito d’imposta sino a 2.500.000 e per differenza il 30%.
Il mio commercialista dice che avendo pagato acconto 2018 del 20% dovevo avere fattura fine 2019 per poter usufruire della 4.0 ora non posso più. La società di leasing con altro consulente mi dice che se procedo come sopra posso usufruire del nuovo credito di imposta.
Lei cosa dice?
La vicenda non è semplice. Lei ha iniziato con l’iper 2018, che però è stato prorogato (sempre come iper) al 2019 con consegna al limite al 31/12/2020 e pertanto le spetta l’iperammortamento edizione 2019. La vicenda degli storni mi sembra follia, ormai il bene è consegnato e collaudato nel 2020
Buongiorno Sig. Canna,
per investimenti effettuati dal 16/11/2020 valgono le nuove % pr il credito d’imposta.
ma in merito alle indicazioni da porre sulla documentazione, a cosa bisogna fare riferimento?citare il DDL Legge di bilancio 2021 art.185 co.1 e seguenti o non indicare nulla e poi fare l’integrazione a mano sul documento?
In merito alla gestione delle tempistiche, se un bene viene consegnato a dicembre 2020 (non sono stati versati acconti, ma il pagamento avverrà direttamente alla consegna) ed interconnesso a gennaio 2021, si applicano le% nuovi, giusto?
in attesa di una sua cortese risposta,
grazie
Gentile Sara, come abbiamo provato faticosamente a spiegare nell’articolo, siamo difronte a una cosa mai vista prima. In pratica l’agevolazione “VARRA'” dal 16 novembre 2020, non “vale”. Provo a spiegarmi meglio: il DDL di bilancio non ha alcun tipo di valore legale. Lo avrà quando diventerà legge, a fine anno. A quel punto sarà retroattivo. Il quesito che lei pone è corretto: sia la legge attuale sia il DDL di legge 2021 infatti prevedono l’indicazione in fattura degli estremi di legge. Va da sé che far indicare in fattura il DDL non ha alcun senso perché, come dicevamo, il DDL non ha alcun valore e potrebbe essere modificato in Parlamento. Le strade sono due: o, come dice lei, non indicare nulla e poi fare l’integrazione a mano sul documento; oppure inserire la “vecchia” dicitura e aggiungere “e successive modifiche migliorative”. Questo ovviamente è un metodo decisamente poco ortodosso.
Quanto alla seconda domanda, bisogna sempre vedere che cosa passerà in legge di bilancio. Se il testo finale corrisponderà a quello attuale, per un bene consegnato a 12/2020 e interconnesso al 01/2021 ci saranno le nuove aliquote.
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Gent.mo Dott. Canna,
C’è un aspetto che non ho ben compreso ma che forse verrà chiarito dall’agenzia o sarà sottoforma di comma nella legge di bilancio approvata a ridosso del natale.
il 16.11.20 cambia l’aliquota per lo scaglione piu’ comune e basso passando dal 40% al 50%.
la mia domanda è la seguente, facendo fede per questo tipo di misura la data della interconnessione come il momento in cui posso usufruire dei benefici 4.0 e quindi del 40 %(che appunto diventerà 50%) secondo lei per chi ha pagato l’acconto ante 16.11.20 l’aliquota a cui farà riferimento sarà la vecchia o la nuova?
grazie
In questi casi a determinare il “diritto” a una determinata aliquota è la data dell’effettuazione dell’investimento (che in genere coincide con la consegna e il collaudo del bene), mentre l’interconnessione serve solo ad “abilitare” la fruizione effettiva dell’incentivo. In altre parole, se lei acquista il bene oggi, 24 novembre, e lo interconnette nel 2022 ha comunque diritto al 50%.
Viceversa se lei ha acquistato il bene a giugno 2020 e lo interconnette nel 2021 fruirà dell’incentivo al 40%
grazie infinite,
Nicola
Buonasera, una sola domanda. Ma si passa già da novembre 2020 dal 40% al 50%?Grazie.
Buonasera Rinaldo, sì questa è la promessa del Governo: nuove aliquote già per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020. Per correttezza va detto però che perché questa cosa sia effettivamente in vigore occorre aspettare l’approvazione della legge di bilancio (che in genere avviene intorno a Natale). La legge di bilancio sarà efficace dal 1 gennaio, ma – se il testo passa così com’è – saranno incentivati alle nuove aliquote anche gli acquisti di fine 2020
Innanzitutto sinceri complimenti, e ringraziamenti, per la completezza e la chiarezza dell’articolo.
Ho solo una domanda pratica.
Come si accede alla compilazione della richiesta per il credito d’imposta 4.0?
Non trovo niente sul sito del MiSE, niente sul sito dell’AdE (che pubblica solo l’applicazione CIM17 per il credito imposta Mezzogiorno), niente tra mille ricerche in Internet, nessuno sembra sapere alcunché; c’è chi dice che ancora non è stata pubblicato il modello di richiesta (?!?).
La prego, può farmi sapere qualcosa in merito?
Ringrazio in ogni caso sin d’ora.
Cordialmente.
Non c’è nessuna domanda da fare per questo non trova i modelli. Si compra il bene, ci si fa fare la fattura con la giusta causale, si interconnette il bene, si fa fare la perizia (se dovuta) e si passano le carte al commercialista.
Salve, siamo uno studio di computer grafica, due soci con due partite iva distinte (io libero professionista e il socio artigiano). Lavorimo alla realizzazione di rendering 3d (cataloghi aziendali) e files 3d (modelli 3d per il settore del mobile).
Abbiamo una renderfarm fatta dì supercomputer (10.000 euro cad.) interconnessi tra loro con i quali utilizziamo software di gestione modellazione 3d e render (3ds max).
Ci chiedevamo se l’acquisto di nuovi computer potesse rientrare nel discorso industria 4.0 e quindi usufruire del credito d’imposta 40%.
Ringraziandola per l’eventuale gentile risposta le auguriamo buona giornata.
Marco Chessa
No Marco, sui computer il credito è del 6% (che dovrebbe però crescere al 10%)
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Uno dei primi effetti delle modifiche ad Industria 4.0 ed in particolar modo sull’inserimento del cap (il limite a 10/20 milioni) sugli investimenti agevolabili è proprio il link che allego. L’investimento della STmicroelectronics che avevano previsto a Catania (parliamo di un nuovo stabilimento per un investimento non inferiore a 500 milioni di euro) sta saltando perchè il management sta studiando di spostarlo in altro paese dove vi sono agevolazioni. In Iatlia le grandi aziende sono state volutamente escluse dalle agevolazioni del governo da oramai un paio di anni. Sicuramente un grande piano se questi sono i risultati attesi. Chissà cosa faranno tutte le altre grandi aziende con respiro multinazionale. https://livesicilia.it/2020/11/20/stm-nuovo-sito-da-350-posti-di-lavoro-a-rischio-il-grido-dallarme-del-sindacato/
Mah Marcello, non sono d’accordo. Per gli investimenti l’Italia ha uno dei sistemi più premianti, soprattutto al Sud, e volendo ci sono anche gli accordi di sviluppo… In questi ultimi anni chi voleva investire in sistemi produttivi al Sud ha potuto farlo quasi gratis, non è questo il problema. Piuttosto esiste invece un problema di carattere comunitario sulla concorrenza che si fanno i Paesi all’interno dell’UE a colpi di aiuti di stato e regimi di vantaggio; e l’Italia è poco attrattiva per diverse ragioni, dal carico fiscale generale alla burocrazia alle inefficienze dei vari sistemi pubblici (giustizia ecc.).
Salve,vorrei un suo parere:la cassa automatica non è agevolabile con la 4.0 ma,se interconnessa con uno scaffale automatizzato il tutto(scaffale più cassa)secondo alcuni è agevolabile(con tanto di asseverazione),secondo altri no (forti della presa di distanze della casa produttrice che in ciò vede una forzatura).Chi potrebbe dirimere il dubbio per dare tranquillità all’imprenditore intenzionato ad investire in sicurezza?
Se vuole una risposta certa su aspetti tecnici come questo deve inviare un quesito al Ministero, ma per esperienza sappiamo che i tempi di risposta sono al momento molto lunghi (a volte non rispondono vista la mole di domande).
Chiedo scusa ma nell’allegato in PDF a pagina 3 parla di Novembre 2021: è un refuso?
Grazie.
EN
Sì, refuso ministeriale 🙂
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