Il credito d’imposta per la formazione 4.0 dei lavoratori dipendenti verrà prorogato per 3 anni. Stanziati a copertura della misura per il 2021, 150 milioni di euro. È quanto emerge da una bozza di un emendamento all’articolo 23 del DDL di bilancio, che il Governo depositerà al Senato.
Cambia anche la modalità di fruizione, ovvero sarà necessario presentare la certificazione del credito all’Agenzia delle Entrate che darà o meno l’autorizzazione all’utilizzo. Inoltre non sarà più necessario depositare la copia dei Contratti collettivi aziendali o territoriali che includano attività di formazione, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Vediamo dunque, tutti i dettagli.
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Nuovi limiti annuali del credito
La bozza dell’emendamento alla Manovra, come annunciato in apertura, dispone un’ulteriore proroga per un triennio del credito d’imposta per le spese di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti, per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, originariamente promossa dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Tale incentivo, introdotto in via sperimentale per il solo 2018 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, era già stato esteso al successivo periodo d’imposta 2019 per opera della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
In occasione della prima proroga, era stata disposta anche la modifica delle intensità di aiuto e del limite massimo annuale del credito, in funzione delle dimensioni delle imprese. Nel dettaglio prevedeva:
- Aumento del credito d’imposta dal 40% al 50% per le piccole imprese. Limite massimo annuale: 300.000 euro;
- Mantenimento dei parametri per le medie imprese, ovvero un credito d’imposta pari al 40% nel limite massimo annuale di 250 mila euro;
- Riduzione del credito d’imposta dal 40% al 30% per le grandi imprese. Limite massimo annuale da 300.000 a 250.000 euro.
Tali variazioni vengono confermate anche per il triennio di proroga, fatta eccezione per la maggiorazione generale al 60% dell’intensità d’aiuto, nel caso in cui le attività di formazione ammissibili riguardino lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.
Modalità di fruizione del credito
Novità previste anche riguardo ai soggetti abilitati alle attività formative ammissibili al credito d’imposta: il comma 4 aggiunge gli Istituti Tecnici Superiori.
Con il comma 5 invece vengono modificate, se pur parzialmente, le modalità e la procedura di fruizione del credito d’imposta, che sarà di fatto utilizzabile in due quote annuali di pari importo, solo per la compensazione di debiti di natura tributaria.
Per poter fruire del credito, sarà necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e attendere la relativa autorizzazione.
Inoltre, non sarà più obbligatorio depositare i contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Infine, il comma 7 dispone lo stanziamento di 150 milioni di euro a copertura della misura per il 2021.