INCENTIVI

Iperammortamento, le tre condizioni che fanno decadere il beneficio quando arriva il controllo



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L’articolo 10 del decreto attuativo elenca sei cause di decadenza, ma in pratica il beneficio si perde quasi sempre per tre motivi che nascono molto prima della verifica: il calendario delle comunicazioni, il vincolo di mantenimento del bene che dura quanto l’ammortamento e un fascicolo documentale che nessuno rilegge finché non lo chiede il GSE…

Pubblicato il 19 ago 2026

Carmen Provetta

Co-founder di Incentivimpresa



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Le circa 15.000 domande arrivate al GSE nei primi due mesi di apertura della piattaforma che gestisce il Nuovo Piano Transizione 5.0, che corrispondono a 4,75 miliardi di investimenti prenotati al 13 agosto, dimostrano che l’iperammortamento 2026-2028 è partito bene. Il punto, però, è che l’iperammortamento non si esaurisce con la prenotazione: si porta dietro una coda procedurale lunghissima, ed è lì che si gioca la tenuta del beneficio.

Vale la pena guardare l’articolo 9 del decreto interministeriale del 7 maggio 2026, quello sui controlli, prima ancora dell’articolo 10 sulla decadenza. Il GSE verifica «nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 600/1973», cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché il beneficio non si consuma in un anno ma segue il piano di ammortamento, il calcolo è meno teorico di quanto sembri.

A titolo esemplificativo un macchinario interconnesso nel 2026 e ammortizzato con un coefficiente del 12,5 per cento chiude il piano nel 2034, dichiarazione presentata nel 2035, ultimo giorno utile per il controllo il 31 dicembre 2040. Quattordici anni in cui l’impresa deve restare in grado di dimostrare quello che ha scritto in piattaforma nell’estate del 2026.

Con questo orizzonte in testa, le condizioni che fanno saltare il beneficio si vedono meglio.

Il calendario decide l’anno, e l’anno decide se la deduzione regge

L’articolo 4, comma 1, lega la maggiorazione a due eventi che devono cadere insieme: la maggiorazione «rileva a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta». E la fruizione è comunque subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche del GSE.

Tradotto in pratica: non conta la data di interconnessione, conta l’anno in cui parte la comunicazione di completamento, che deve coincidere con l’anno di entrata in funzione. Un bene interconnesso il 18 dicembre 2026 e comunicato il 7 gennaio 2027 finisce in un disallineamento che il decreto non disciplina. Il testo non dice cosa succede quando i due momenti cadono in due esercizi diversi, e la circolare unica annunciata dal Mimit per l’inizio di agosto, quella che dovrebbe raccogliere la prassi degli anni precedenti insieme ai nuovi chiarimenti, alla metà di agosto non risulta ancora pubblicata.

Nel frattempo il rischio è concreto e va gestito con il calendario, non con l’interpretazione. Il GSE ha dieci giorni dalla ricevuta di invio per comunicare l’esito o chiedere integrazioni, l’impresa ha dieci giorni per integrare, il GSE altri dieci per rispondere. Chi conta di dedurre già nell’esercizio in corso deve chiudere interconnessione, perizia, certificazione e comunicazione con almeno un mese di margine sulla fine dell’anno. Il termine del 15 novembre 2028 è il limite esterno della misura, non la scadenza a cui lavorare.

C’è un effetto collaterale che riguarda i costruttori più dei loro clienti: una consegna che slitta da novembre a gennaio non sposta solo il collaudo, sposta l’esercizio in cui l’acquirente riduce l’imponibile. Vale la pena scriverlo nei contratti, perché a fine anno diventa un tema di penali.

Il vincolo sul bene non dura solo due anni come prima

Qui sta la discontinuità che più spesso viene sottovalutata, perché le imprese ragionano ancora con la testa dei crediti d’imposta.

Nel credito d’imposta del vecchio piano Transizione 4.0 il periodo di sorveglianza arrivava al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione, secondo il comma 1060 della legge 178/2020. In Transizione 5.0, l’articolo 38 del decreto legge 19/2024 lo aveva portato al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento.

L’iperammortamento cambia proprio il criterio: l’articolo 10, lettera a), colloca la decadenza «nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo». Il vincolo, cioè, dura quanto la deduzione, e per un bene industriale significa otto, nove, in certi casi dieci esercizi.

La via d’uscita esiste ed è l’investimento sostitutivo: il beneficio non salta se l’impresa sostituisce il bene con uno nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori «nello stesso periodo d’imposta del realizzo». La formula riprende quasi alla lettera i commi 35 e 36 della legge 205/2017, e questo ha una conseguenza pratica: torna rilevante la prassi di quella stagione, che nel frattempo era finita in archivio. La circolare 4/E del 30 marzo 2017, al paragrafo 5.2 esteso all’iperammortamento dal paragrafo 6.1.2, aveva chiarito che il sale and lease back del bene agevolato non configura un nuovo investimento e non interrompe la deduzione extracontabile delle quote maggiorate. Sono chiarimenti resi su una disciplina diversa, quindi vanno confermati, ma è da lì che conviene partire, ed è materiale che il Mimit ha detto di voler raccogliere proprio nella circolare unica.

Restano due punti scoperti, e sono operativi. Il primo è la finestra: la sostituzione va perfezionata nello stesso periodo d’imposta della cessione, quindi una permuta firmata a dicembre lascia pochi giorni per mettere in funzione il bene sostitutivo. Il secondo è che il decreto disciplina l’effetto della sostituzione ma non l’adempimento: fra le comunicazioni elencate dall’articolo 3 non ce n’è una dedicata, e nessuno ha chiarito dove vada dichiarata l’operazione. Nel dubbio conviene documentare l’operazione nel fascicolo con la stessa cura di una perizia, perché in sede di controllo l’onere di dimostrare l’equivalenza tecnologica resta all’impresa.

Per i settori dove il parco macchine ruota con permute regolari, e per i gruppi che spostano impianti tra stabilimenti, questo è un vincolo da valutare prima di firmare l’ordine, non al momento della rivendita.

Gli adempimenti che restano dopo la deduzione

L’articolo 3, comma 6, introduce due appuntamenti annuali che non esistevano nei crediti d’imposta: entro il 20 gennaio una comunicazione con investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio, entro il 30 giugno una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputate a ciascun esercizio. Si parte dalla prima comunicazione preventiva e si va avanti «fino al termine di fruizione dell’agevolazione», quindi per tutta la durata del piano.

La prima scadenza cade il 20 gennaio 2027 e riguarda tutte le imprese che hanno prenotato in questi mesi. È un adempimento che non produce cassa, non compare in dichiarazione e passa da una piattaforma a cui si accede con SPID o CIE dell’impresa: tre condizioni perché venga dimenticato.

Sulle conseguenze il decreto è ambiguo, e conviene dirlo. Il comma 5 dell’articolo 3 prevede il mancato perfezionamento della procedura per l’omesso invio delle comunicazioni «di cui ai commi da 1 a 4», che sono preventiva, conferma e completamento. Le periodiche stanno al comma 6, quindi fuori da quel richiamo. Restano però dentro l’articolo 10, lettera f), quelle «altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio», che è una formula abbastanza larga da coprire qualsiasi cosa. Tra le due letture c’è la differenza fra un ritardo formale e la perdita di una deduzione da centinaia di migliaia di euro, ed è esattamente il tipo di chiarimento che ci si aspetta dalla circolare in arrivo.

Fino ad allora la risposta ragionevole è organizzativa: le due date vanno nel calendario degli adempimenti fiscali dell’impresa, con un responsabile designato e le credenziali già verificate, non affidate a chi ha materialmente caricato la pratica in giugno.

La formula che pesa più delle altre: irregolarità «non sanabili»

Nell’elenco dell’articolo 10 c’è una lettera che in sede di verifica vale più delle altre. La lettera b) fa decadere l’impresa per «assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili». Quel «non sanabili» riconosce implicitamente che esistono irregolarità sanabili, ma il decreto non dice quali, né entro quando, né con quale procedura.

La lettera c) aggiunge la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi. Sommata all’orizzonte dell’articolo 43, significa tenere insieme per una quindicina d’anni perizia asseverata e analisi tecnica, certificazione contabile, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento di acquisizione. Un fascicolo che va costruito adesso, quando i documenti circolano ancora, non quando il perito ha cambiato studio e il fornitore della linea non esiste più.

Le tre cose da fare entro dicembre

Chi ha già prenotato può ridurre il rischio con tre mosse che non richiedono chiarimenti ministeriali.

Primo: portare a termine i completamenti entro novembre, lasciando margine per l’eventuale richiesta di integrazione del GSE, e non spingere l’invio a ridosso della chiusura dell’esercizio.

Secondo: mettere il 20 gennaio e il 30 giugno – le date delle su citate comunicazioni periodiche – nel calendario degli adempimenti, con un responsabile e le credenziali di accesso verificate prima della scadenza.

Terzo: chiudere il fascicolo documentale mentre l’investimento è ancora fresco, includendo il verbale di interconnessione, i log di collegamento al sistema gestionale e la corrispondenza tecnica con il fornitore. Sono i documenti che nessuno recupera a distanza di dieci anni, e sono quelli che il controllo chiede per primi.

Incentivimpresa, portale di finanza agevolata, segue l’iperammortamento dalla pubblicazione del decreto attuativo e aggiorna a ogni provvedimento la mappa delle scadenze e degli adempimenti della misura.

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