Credito d’imposta Transizione 4.0, l’Agenzia delle Entrate spiega come correggere (a penna) le fatture senza causale

Rispondendo a diversi quesiti relativi al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate specifica che se in fattura manca il riferimento ai commi 184-197 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 le aziende beneficiarie perdono il diritto all’agevolazione. Tuttavia, è possibile regolarizzare l’eventuale mancanza in maniera piuttosto semplice. Ecco come.

Pubblicato il 05 Ott 2020

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Uno dei punti maggiormente criticati della nuova disciplina del credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali (che – lo ricordiamo – prevede un beneficio del 6% per l’acquisto dei beni semplici, del 40% per i beni 4.0 e del 15% per i software) è la necessità di far inserire in fattura dal fornitore il riferimento alle disposizioni che istituiscono l’agevolazione nella legge di bilancio 2020.

Lo prevede infatti il comma 195 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che dispone che

“Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”.

Sulla vicenda, oggetto di diversi quesiti da parte delle imprese, è intervenuta in questi giorni la Direzione Centrale Piccole e medie imprese dell’Agenzia delle Entrate con due risposte pressoché identiche (la 438 e la 439) ad altrettante istanze di interpello, che interrogano l’Agenzia sulla possibilità di avvalersi o meno del beneficio anche in assenza di queste diciture in fattura.

L’indicazione in fattura è necessaria a pena di decadenza

Premesso che la legge di bilancio pone, con il citato comma 195, degli espliciti obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione, l’Agenzia spiega che tale disposizione è analoga a quella già prevista, per esempio, nel caso della Nuova Sabatini. Sul punto, scrive l’Agenzia nel parere, si è già espresso il Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ n. 10.15 dicendo che “la fattura trovata sprovvista di tale dicitura nel corso dei controlli e delle verifiche, come previsti dalla normativa di riferimento, non è considerata valida e determina, pertanto, la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

Sul punto dunque l’Agenzia conclude che “la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

La regolarizzazione (anche a penna!)

Sancito questo principio, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate spiega che, proprio come nel caso della Nuova Sabatini, anche nel caso del credito d’imposta per i beni strumentali va “fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria”.

Come si procede a questa regolarizzazione? In modo più semplice di quanto si pensi:

Se la fattura originale, priva della dicitura, è stata emessa in formato cartaceo, il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro”.

Se invece la fattura da correggere è stata emessa tramite il Sistema di Interscambio (fattura elettronica) le imprese beneficiarie che intendono regolarizzare la documentazione hanno di fronte due alternative. La prima è “stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA)”.

La seconda è “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr . la risposta al quesito 3.1), in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4 del medesimo documento di prassi, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.

Inutile rilevare come il primo dei due metodi appaia notevolemente più semplice del secondo.

Da ultimo, l’Agenzia ricorda anche che la regolarizzazione dei documenti già emessi “dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiaria entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo”.

Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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