Legge di Bilancio, il testo definitivo: ecco le misure per le imprese

Dalla Nuova Sabatini all’Iperammortamento, dal credito d’imposta per la R&S al voucher per l’innovation manager. Tutte le misure per le imprese contenute nel disegno di legge di bilancio.

Pubblicato il 31 Ott 2018

palazzo_chigi


Il testo definitivo del disegno di legge di bilancio per il 2019 è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato per passare nelle mani del Capo dello Stato prima di raggiungere il Parlamento, dove nelle prossime settimane sarà oggetto del vaglio della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. La versione finale del disegno di legge di bilancio conferma quanto emerso nelle bozze trapelate il 23 e il 29 ottobre, ma offre anche qualche novità. In questo articolo vediamo in dettaglio tutte le misure per le imprese, articolo per articolo.

Articolo 8: la mini Ires al 15%

L’articolo 8 del disegno di legge di bilancio è dedicato alla “Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione”. È la famosa mini-Ires, alla quale abbiamo dedicato un approfondimento qui, che consente di applicare una aliquota del 15% anziché del 24% “per la parte corrispondenti agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato teste unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato”.

La modifica normativa prevede, come spiega la relazione tecnica, “una tassazione agevolata al 15% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale (tempo indeterminato e tempo determinato). Il reddito agevolato sarà utilizzabile nei limiti del reddito imponibile dell’anno e l’eventuale eccedenza sarà riportabile agli esercizi successivi”.

Il punto debole di questo incentivo è che “Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”

Tradotto dal “legalese”, l’incentivo si applica solo agli investimenti incrementali e solo in relazione alle quote di ammortamento, che – come è noto – nel primo anno sono ridotte della metà. Fatti i dovuti calcoli, l’incentivo nella sostanza arriva a rappresentare all’incirca l’1% del valore del bene strumentale.

Stessa agevolazione (Ires al 15%) per chi incrementa il costo del personale dipendente “a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018”.

Articolo 9: cedolare secca per gli affitti di immobili commerciali

L’articolo 9 è intitolato alla “Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale”. La disposizione sancisce che per gli immobili commerciali non superiori ai 600 mq si possa optare dal 2019 per il regime della cedolare secca al 21%. Questo il testo completo:

“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

Articolo 10: Proroga e rimodulazione dell’iperammortamento

L’articolo 10 prevede la “Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)”. In cinque commi la disposizione sancisce il prolungamento dei termini temporali per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Viene introdotto un sistema di aliquote differenziate: 250% (come ora) per i progetti fino a 2,5 milioni, 200% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e 150% per quelli tra 10 e 20 milioni. C’è, inoltre, un tetto massimo pari a 20 milioni, oltre i quali la maggiorazione non può essere fruita.

Confermato anche l’incentivo per i beni immateriali, sempre pari al 140% e sempre condizionato all’acquisto anche di almeno un bene materiale tra quelli elencati nell’allegato A.

Resta l’onere della dichiarazione del legale rappresentante e della perizia per gli investimenti superiori ai 500 mila euro. Fatta salva anche la possibilità di operare investimenti sostitutivi.

Una nota interessante che emerge dalla lettura della relazione tecnica è il valore degli investimenti in beni materiali agevolati, che sono stimati per il 2019 in 10 miliardi di euro invece di 12 miliardi, grazie all’esclusione dei progetti superiori a 20 milioni di euro. Il valore dei beni immateriali agevolati sarebbe invece pari a 2,4 miliardi. Ai fini del calcolo dell’impatto della misura sul bilancio dello Stato, pari complessivamente a 368,1 milioni per il 2020, a 727,9 per il 2021, a 689,9 per il 2022, a 537,5 per il 2023 e 529,8 milioni per il 2024, sono stati considerati comunque tutti gli investimenti al 250%. Questo garantirebbe la copertura della misura anche nel caso in cui in fase di conversione in legge dovessero saltare gli scaglioni.

Questa la lettera della disposizione:

1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al successivo comma 2, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di curo. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al colma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosi come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 13, rimodulazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

L’articolo 13 prevede le “Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Prevede la tanto criticata riduzione del beneficio sia nel suo tetto massimo, che scende da 20 a 10 milioni, sia nell’aliquota, che passa dal 50% al 25% per diverse voci relative sia ai costi del personale impegnato nelle attività di R&S sia ai soggetti ai quali viene commissionato il progetto.

Ne abbiamo parlato diffusamente in questo articolo, al quale vi rimandiamo.

La forbice della Manovra rischia di tagliare l’innovazione: dimezzato il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

Articolo 19: Nuova Sabatini

Nel Capo II dedicato alle “Misure per lo sviluppo e gli investimenti” figura un maxi-articolo, il 19, nel quale sono previste norme dedicate a Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, Venture capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things e Voucher Manager.

Il comma 1 è dedicato alla Nuova Sabatini, per la quale è previsto un rifinanziamento per complessivi 480 milioni di euro. Questa la disposizione.

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integrata di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per l’anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Articolo 19: Made in Italy

Il comma 2 stanzia ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Questa la disposizione.

2. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia – di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare alle linee d’attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) ed 1) del predetto articolo 30. All’attuazione del Piano provvede l’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Articolo 19: contratti di sviluppo

Il comma 3 dell’articolo 19 rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo. Come si legge nella relazione tecnica, “le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (incluso agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico”.

La norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Articolo 19: fondo per la Microelettronica

Il comma 4 istituisce un fondo “finalizzato all’erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024″. Le risorse complessive sono quindi pari a 460 milioni di euro.

La relazione tecnica spiega che “La norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall’autunno 2016 è stata avviata un’attività prodromica, destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all’Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose), IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi – per l’Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso”.

Articolo 19: Venture Capital

Dopo aver sancito la possibilità che lo Stato diventi sottoscrittore di “speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi di Venture Capital”, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, la disposizione compresa tra i commi 7 e 11 prevede l’istituzione di un Fondo di sostegno al Venture Capital con un investimento complessivo di 110 milioni: 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Articolo 19: Blockchain, Intelligenza Artificiale e Internet of Things

Il comma 20 dell’articolo 19 è dedicato a Blockchain, Intelligenza Artificiale e Internet of Things. “Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0” la disposizione prevede l’istituzione di un fondo “per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.

Il Fondo, che potrà essere arricchito con “contributi su base volontaria”, è destinato a finanziare:

  • progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell’Internet of Things, funzionali alla competitività del Paese;
  • sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
  • il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Articolo 19: Voucher per l’Innovation Manager

Il comma 21 è dedicato all’istituzione di un voucher per le PMI che intendano avvalersi della consulenza di un Innovation manager per “sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”. Il voucher sarà di massimo 40 mila euro e potrà coprire fino al 50% delle spese sostenute per avvalersi della consulenza di un super esperto di digital transformation. La scelta del consulente dovrà avvenire tra i nomi contenuti in un elenco che preparerà il Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo articolo tutti i dettagli e il testo integrale della disposizione.

PMI, un voucher da 40 mila euro per l’Innovation Manager

Articolo 20, Proroga del Bonus Sud

Il Capo III dedicato alla Decontribuzione Sud consta del solo articolo 20, che dispone la “Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno”. Si prevede la proroga per il 2019 e il 2020 dell’incentivo per l’aumento dell’occupazione nel Mezzogiorno stanziando 500 milioni di euro per ciascuna delle due annualità. L’incentivo consiste nell’azzeramento degli oneri contributivi per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 5