Formazione 4.0, pubblicato in gazzetta il decreto attuativo: ecco come funziona l’incentivo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto applicativo sul credito d’imposta per le spese di formazione 4.0. Ecco che cosa prevede.

Pubblicato il 23 Giu 2018

formazione

A 50 giorni di distanza dall’annuncio della firma, è stato pubblicato – ed è quindi finalmente consultabile e operativo – il decreto recante le “Disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”. Vediamo qui in dettaglio che cosa prevede il decreto.

La misura

L’incentivo prevede un credito d’imposta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile (solo il 2018 in via sperimentale) e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. La misura è stata finanziata in legge di bilancio con 250 milioni di euro.

Chi può accedervi?

Possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata”.

Quali attività sono incentivate?

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il decreto ricorda che costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali. L’elenco non è tuttavia esaustivo: con successivi provvedimenti potranno essere individuate ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Serve l’accordo con i sindacati

Queste attività sono ammissibili “a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali”. Il decreto specifica che deve trattarsi di contratti “depositati, nel rispetto dell’art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative”.

Chi può erogare formazione?

Due tipologie di soggetti possono erogare formazione:

  • soggetti esterni all’impresa. In questo caso si considerano ammissibili all’incentivo solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  • personale dipendente.

In che consiste l’incentivo?

In caso di formazione erogata da ente esterno, l’incentivo è pari al 40% del costo aziendale relativo al personale dipendente che fruisce dei corsi, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Le spese relative al personale sono definite come “la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede”.

Se la formazione è erogata da dipendenti, anche le spese relative a queste persone sono ammesse all’incentivo nella stessa misura del 40%, a condizione che il dipendente sia “ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017” (sono le 88 voci tra marketing, informatica e produzione che abbiamo riportato qui) e che “partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente”. In altre parole, non ci si può convertire in formatori a tempo pieno.

L’incentivo si applica anche ai lavoratori a tempo determinato.

Documentare, documentare, documentare

Il decreto spiega che “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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