Transizione 4.0, le nuove aliquote del credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione e di quello per la Formazione 4.0

Nella legge di bilancio, oltre alla conferma delle novità relative al credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali, è contenuta anche la nuova disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e di quello per la Formazione 4.0. Un ultimo comma, infine, introduce un’interessante novità: Enea infatti sarà super consulente tecnico del Mistero dello Sviluppo Economico per i pareri sugli aspetti tecnici del piano. 

Pubblicato il 16 Nov 2020

leonardo

Nella legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020), oltre alla conferma delle novità relative al credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali, è contenuta anche la nuova disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione e di quello per la Formazione 4.0. Un ultimo comma, infine, introduce un’interessante novità: Enea infatti sarà super consulente tecnico del Mistero dello Sviluppo Economico per i pareri sugli aspetti tecnici del piano.

Vediamo ora in dettaglio tutte le novità contenute nei commi 1064 e 1065 dell’articolo 1 della legge di bilancio.

Ricerca, sviluppo e innovazione

Il comma 1064 dell’articolo 1 della legge 178 del 30/12/2020 contiene la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

La lettera a) sancisce la proroga dell’incentivo per un altro biennio, fino cioè all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

Le lettere dalla b) alla e) contengono modifiche minori.

Si entra nel vivo con la lettera f) che spiega come cambiano le aliquote. Lo schema è il seguente

  • Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo passa dal 12% al 20% con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica passa dal 6% al 10% con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 passa dal 10% al 15% e il tetto da 1,5 a 2 milioni di euro.

Viene poi introdotto (lettera g) l’obbligo di asseverare, come già accade per il credito relativo all’acquisto dei beni strumentali, la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

Il Credito d’imposta per la formazione 4.0

Le lettere i) e l) del comma 14 estendono al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili includendo:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Il ruolo di Enea come consulente tecnico

Il comma 1065, infine, stanzia un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore di Enea. Il compito dell’Agenzia sarà assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell’emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0.

“La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi”, si legge nella relazione illustrativa.

Il testo dei commi 1064 e 1065

1064. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d’impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell’impresa »;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;

3) alla lettera e), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai software »;

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;

3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;

g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: « redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;

i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;

l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:

« 210bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ».

1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.

Il testo in PDF della legge 178 del 30/12/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

legge_bilancio_2021_178-2020

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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