Il Governo interviene sulla legge di bilancio 2026 presentando in Commissione Bilancio al Senato un importantissimo emendamento che, letteralmente, rivoluziona l’impianto dell’iperammortamento per Transizione 4.0 – Transizione 5.0 2026.
Indice degli argomenti
L’emendamento che riscrive l’iperammortamento 2026
Partiamo da quanto ci si attendeva. Le ultime indiscrezioni volevano una proroga di un anno del piano, a coprire quindi gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, con coda delle consegna a settembre 2028 per gli ordini confermati con il versamento di un acconto del 20% entro la scadenza del 31/12/2027. Si attendeva poi una revisione degli allegati A e B, l’eliminazione della necessità di attendere un decreto interministeriale per il via libera all’operatività del piano e infine una restrizione dell’incentivo ai soli beni strumentali made in Europe. C’era però anche il timore che, per evitare che il conto dell’incentivo salisse troppo, il Governo eliminasse la maggiorazione del 40% prevista nel DDL di Bilancio per quegli investimenti in beni strumentali in grado di consentire una riduzione dei consumi energetici.
L’emendamento presentato è purtroppo molto peggiore delle aspettative.
- Si prevede che il piano duri dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (senza code per la consegna).
- Viene eliminato il sistema delle maggiorazioni “5.0” per gli investimenti in beni strumentali in grado di consentire una riduzione dei consumi energetici.
- Decadono quindi anche le “semplificazioni” per i beni obsoleti
- Si limita l’incentivo per i pannelli fotovoltaici solo a quelli previsti alle lettere b) e c) del decreto energia, eliminando quindi i pannelli previsti alla lettera a)
- Si introduce il vincolo che i beni incentivati siano prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo
- Resta la previsione del decreto interministeriale
Il testo dell’emendamento
all’articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» con le seguenti: « è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.»;
- al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c), »;
- sopprimere i commi 4, 5 e 6;
- sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
«10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
11. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
L’aggiornamento degli allegati A e B
Con la riformulazione dell’emendamento 94.47 concordata con i firmatari originari, il Governo riscrive gli allegati A e B del piano Industria 4.0.
Gli allegati vengono aggiornati e ampliati in maniera significativa, sia per i beni materiali sia per i beni immateriali (software). La riformulazione degli allegati A e B allinea gli incentivi allo stato dell’arte delle tecnologie dopo quasi un decennio. Il focus è sull’intelligenza artificiale, la sovranità dei dati e la sostenibilità.
Fortunatamente per la lettura non si è provveduto a indicare le aggiunte e le modifiche, ma a riscrivere integralmente i testi dei due documenti.
L’aggiornamento dell’Allegato A
Per quanto riguarda i beni materiali e l’Allegato A la novità più dirompente è l’introduzione di un quarto gruppo di beni (Gruppo IV) nel quale vengono resi agevolabili hardware e infrastrutture fisiche necessari alla transizione digitale: server GPU, cluster HPC (High Performance Computing), sistemi per l’addestramento di reti neurali, ma anche dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati. C’è spazio poi per le reti 5G private (NPN) e Wi-Fi industriale di classe 6/6E/7 e per le appliance hardware per la cyber security come firewall industriali e sistemi di backup/disaster recovery per reti OT. Da ultimo, vengono inclusi gli impianti HVAC evoluti.
L’agevolabilità di questi beni infrastrutturali è però soggetta ad alcune condizioni: i beni del Gruppo IV devono essere interconnessi ai sistemi informativi e funzionalmente destinati all’esecuzione dei software dell’Allegato B o al supporto operativo degli altri beni strumentali (Gruppi I, II e III). Sono esplicitamente esclusi i dispositivi di produttività individuale (PC, tablet) e per uso d’ufficio non direttamente connessi ai processi operativi.
E poi c’è l’aggiornamento dei beni per il revamping. L’allegato A valorizza il recupero energetico anche su impianti esistenti. Viene infatti inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza (come azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti e inverter interconnessi) utilizzata per l’ammodernamento (revamping) dei sistemi di produzione, incentivando l’economia circolare.
Altra aggiunta strategica riguarda l’estensione del perimetro “Industria 4.0” oltre i cancelli della fabbrica. Nel Gruppo III compaiono infatti esplicitamente totem interattivi, camerini digitali, sistemi di self-checkout e vetrine interconnesse.
L’aggiornamento dell’Allegato B
L’Allegato B subisce una considerevole espansione, anche se mancano i sistemi gestionali tout court (ERP, CRM) che in una prima fase erano stati inclusi.
Le aggiunte più rilevanti riguardano:
- Intelligenza Artificiale Generativa e Agentic AI: Dal riferimento generico al machine learning della versione 2016 si passa a riferimenti espliciti a Large Language Models (LLM), Agentic AI (sistemi autonomi decisionali) e piattaforme MLOps.
- Sostenibilità e ESG: Vengono introdotti software specifici per il calcolo della Carbon Footprint, l’analisi LCA (Life Cycle Assessment) e piattaforme per il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP).
- Nuovi paradigmi di sviluppo e dati: L’allegato apre alle piattaforme Low-code/No-code per democratizzare lo sviluppo app in fabbrica e ai Data Spaces conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), sancendo l’importanza della condivisione sicura dei dati di filiera.
- Realtà Estesa e Metaverso Industriale: Si passa dalla semplice realtà aumentata a definizioni più ampie di realtà estesa (XR/MR) e servizi per fruizioni immersive.
Il documento
Qui di seguito l’elenco completo dei beni inclusi nei nuovi allegati A e B.
Modifica-allegati-A-e-B












