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Il nuovo decreto attuativo per l’Iperammortamento 2026: tutte le regole per fruire dell’incentivo



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È pronto il nuovo decreto attuativo per l’Iperammortamento 2026-2028 con le regole per fruire dell’incentivo e numerosi chiarimenti attesi dalle imprese. Vengono ammessi gli investimenti per ordini effettuati prima del 1 gennaio 2026. Si specifica che le soglie massime per le aliquote sono annuali e non triennali. Cambia il meccanismo delle comunicazioni di conferma, che si potranno fare anche per singoli beni. Viene chiarito che sono ammissibili anche gli investimenti in software erogato in modalità as-a-service e che gli investimenti in sistemi di accumulo sono indipendenti da quelli in impianti di generazione. Perizia obbligatoria per tutti gli investimenti.

Pubblicato il 11 apr 2026



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Punti chiave

  • Decreto attuativo pronto per il nuovo Iperammortamento 2026-2028, dopo la rimozione del vincolo territoriale con il decreto-legge n. 38/2026, applicabile dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
  • Accesso tramite tre comunicazioni (ex-ante, conferma, completamento), con verifica del GSE, obbligo di pagamento del 20% e perizia tecnica asseverata per tutti i beni.
  • Fruizione mediante maggiorazione degli ammortamenti (180%, 100%, 50%), estesa a software in modalità as-a-service e investimenti in energia rinnovabile; controlli del GSE e recupero a cura della Agenzia delle Entrate.
Riassunto generato con AI



È pronto l’attesissimo decreto attuativo per l’Iperammortamento 2026-2028, con le definizioni e le regole operative necessarie ad accedere agli incentivi previsti dal nuovo incentivo, le cui regole fondamentali sono dettate dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che qui trovate commentata comma per comma).

La nuova versione del decreto attuativo è significativamente più articolata e profondamente diversa rispetto alla bozza precedente.

Le tempistiche e il ritardo del Decreto attuativo sull’iperammortamento

Ricordiamo che la prima bozza del decreto attuativo, presentata lo scorso 5 gennaio con l’obiettivo di permettere all’incentivo di diventare subito operativo, era stata accantonata per consentire al Governo di risolvere la questione del vincolo territoriale. La legge di bilancio infatti richiedeva che i beni strumentali fossero prodotti nell’UE o in uno degli stati aderenti allo Spazio Economico Europeo. Ma, a seguito delle proteste delle imprese, il Governo si era impegnato a rimuovere questo vincolo, cosa che ha fatto con il decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026. A questo punto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno potuto rimettersi al lavoro sulla nuova versione del decreto attuativo, approfittandone anche per dare risposta ad alcune richieste di chiarimenti emerse nel frattempo.

Il documento che abbiamo potuto visionare in anteprima è una bozza in stato avanzato. Limati alcuni dettagli, il documento dovrebbe essere firmato dai ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti già all’inizio della prossima settimana. Una volta firmato, il decreto attuativo sull’iperammortamento dovrà quindi passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, il che richiederà all’incirca un mese. A seguire dovranno essere emanati una serie di decreti direttoriali contenenti le istruzioni operative, i moduli delle domande e la date di apertura della piattaforma. La piena operatività della misura, come avevamo anticipato, è quindi attesa dopo la metà di maggio (ma potrebbe anche essere un pochino più in là).

Va da sé che però, anche in attesa dell’apertura della piattaforma, già la pubblicazione (nero su bianco) della versione ufficiale del decreto attuativo dovrebbe tranquillizzare le imprese sbloccando di fatto gli investimenti in attesa di questi chiarimenti.

L’avvio degli investimenti

Gli investimenti ammessi sono quelli “completati” tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Su questo punto il decreto, nel primo articolo dedicato alle definizioni, fa espresso riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del TUIR, che prevede appunto come momento-chiave per determinare la competenza temporale di un investimento la consegna e non l’effettuazione dell’ordine. Si spiega infatti che, per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati IV e V, gli investimenti si intendono completati “alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati”; mentre per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento corrisponde alla data di fine lavori degli investimenti.

In parole semplici: anche le imprese che hanno avviato gli investimenti con ordini inviati a fine 2025 potranno accedere all’incentivo, purché la consegna sia avvenuta dopo l’1 gennaio 2026.

La struttura produttiva

Tra le definizioni contenute nel decreto attuativo sull’iperammortamento c’è anche quella di struttura produttiva, alla quale vanno riferite tutte le comunicazioni relative agli investimenti, come spiegheremo nel prossimo paragrafo. Si tratta di un concetto che era stato già introdotto con il piano Transizione 5.0 e che si è deciso di tenere anche per l’iperammortamento.

La definizione di struttura produttiva è però leggermente diversa e decisamente più semplice: si parla qui di “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa”. Nella più complessa definizione veniva anche richiesto che la struttura avesse “la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi”.

La procedura delle tre comunicazioni per accedere al beneficio

La prima parte del decreto attuativo descrive la procedura per accedere al beneficio previsto dall’incentivo che – vale la pena ricordarlo – consiste nella maggiorazione delle quote di ammortamento del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, del 100% per la quota eccedente e fino a 10 milioni e infine del 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

La comunicazione ex-ante di avvio degli investimenti

La nuova procedura prevede la possibilità, per le imprese, di inviare “una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti”. La comunicazione può quindi essere cumulativa per una serie di beni oppure riferita a un solo bene o a un gruppo di beni.

In questa prima comunicazione occorrerà indicare i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva e la tipologia e l’ammontare degli investimenti per quanto riguarda i beni strumentali materiali di cui all’allegato IV, i beni strumentali immateriali di cui all’allegato V e i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La comunicazione di conferma

Entro 10 giorni il GSE notificherà all’azienda il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni ivi contenute (o, se vi fossero informazioni carenti, i dati e la documentazione da integrare entro 10 giorni). Una volta ricevuto l’OK dal GSE l’impresa ha 60 giorni di tempo per inviare la seconda comunicazione, quella di conferma dell’investimento, con la quale dovrà dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

Questa comunicazione è necessaria anche per i beni acquisiti in leasing; tuttavia, in questo caso, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione “si considera comunque soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”.

Anche per questa comunicazione il GSE notificherà all’azienda entro 10 giorni il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni contenute.

La comunicazione di conclusione e chiusura

Quando avrà ultimato l’investimento e avrà provveduto all’interconnessione dei beni (sempre richiesta per i beni di cui agli allegati IV e V) l’impresa dovrà trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.

Si noti quindi che, a differenza da quanto è accaduto con i piani precedenti, stavolta sarà possibile di fatto chiudere anche solo parzialmente una comunicazione ex-ante, senza dover necessariamente aspettare di aver completato tutti gli investimenti originariamente previsti nella comunicazione ex ante. La fruizione potrà avvenire progressivamente, man mano che si giunge a conclusione dell’investimento in uno o più beni.

In questa comunicazione di chiusura occorrerà includere anche la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, come vedremo più avanti. Il decreto prevede anche un termine ultimo per presentare questa comunicazione conclusiva, che è il 15 novembre 2028, cioè 45 giorni dopo la chiusura della misura, che – lo ricordiamo – vale dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La (possibile) quarta comunicazione a fine d’anno

Tra i punti che ancora sono in via di definizione nel concerto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze c’è l’ipotesi, assente nel documento da noi visionato, che la procedura richieda alle imprese un’ulteriore comunicazione periodica, da inviare alla fine di ogni anno solare.

L’obiettivo di questa comunicazione periodica sarebbe quello di consentire al MEF di monitorare l’andamento della misura. In poche parole le imprese sarebbero chiamate a “rinnovare” l’impegno assunto prima con la comunicazione di avvio degli investimenti poi, dopo 60 giorni, con la comunicazione di conferma, al termine di ogni anno. L’introduzione di questa ulteriore comunicazione servirebbe a “depennare” dal conteggio delle risorse prenotate quegli investimenti oggetto di rinuncia o significativa riduzione in corso d’opera, senza dover attendere il 15 novembre 2028 per poter fare un quadro dell’effettivo assorbimento della misura.

La fruizione del beneficio

Torniamo quindi a quanto scritto nella versione aggiornata del decreto attuativo sull’iperammortamento.

Il beneficio, nella forma della maggiorazione degli ammortamenti, potrà essere scomputato dall’imponibile con riferimento al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Come anticipato sarà quindi possibile cominciare a fruire dell’iperammortamento man mano che si completano i singoli investimenti.

Il decreto attuativo specifica inoltre che le soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio come si sarebbe potuto evincere da un’interpretazione letterale della norma contenuta in legge di bilancio).

Veniamo al capitolo decadenza. Il decreto attuativo specifica che l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la vendita del bene oggetto dell’agevolazione o nel caso in cui il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. È tuttavia possibile “salvare” l’incentivo se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, si sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

La relazione illustrativa spiega poi che la fruizione dell’agevolazione avviene in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 a partire dall’esercizio in cui il bene viene interconnesso, ridotti come al solito della metà per il primo esercizio.

Facciamo un esempio pratico. Se l’ammortamento del cespite dura 5 anni (quindi si ammortizza un valore pari al 20% l’anno) e il bene viene interconnesso nel 2026, nella dichiarazione dei redditi che si fa nel 2027 sui redditi conseguiti nel 2026 si poterà in diminuzione la prima quota, pari (in questo esempio) al 10% del beneficio. Per i successivi quattro anni, sempre per restare in questo esempio, si porterà in diminuzione il 20% e il sesto anno l’ultimo 10%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni acquisiti tramite leasing (locazione finanziaria), la fruizione avviene “sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 102, comma 7, del TUIR rispetto ai costi sostenuti a titolo di quota capitale, comprensive del prezzo di riscatto finale ed esclusa la quota riferibile agli interessi”.

I software in modalità as-a-service

Uno dei punti che le aziende chiedevano a gran voce di chiarire è quello dei software acquistati in modalità as-a-service e quindi a fronte di canoni per l’utilizzo e non di immobilizzazioni.

Il decreto attuativo prevede che in questi casi “il beneficio è calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a tali beni, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Perizia e certificazioni

Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica asseverata per dimostrare:

  • la rispondenza dei beni alle merceologie previste negli elenchi di cui agli allegati IV e V
  • l’interconnessione dei beni;
  • il soddisfacimento delle caratteristiche specificamente previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

A differenza della precedente disciplina, che richiedeva questo documento solo per beni di valore superiore a 300.000 euro, consentendo per quelli di valore inferiore una semplice autodichiarazione, il decreto attuativo del nuovo iperammortamento 2026-2028 non prevede differenze di trattamento a seconda del valore dell’investimento. La perizia sarà quindi sempre obbligatoria, anche per gli investimenti di piccola taglia.

Sono titolati a rilasciare queste perizie gli ingegneri o i periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali o gli enti di certificazione accreditati. Tutti questi soggetti dovranno dotarsi di idonee coperture assicurative.

Per il solo settore agricolo la perizia tecnica per i beni previsti negli allegati IV e V, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Il decreto prevede poi che si fornisca una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Ricordiamo che, a differenza di quanto previsto pe ril vecchio piano transizione 5.0, la normativa del nuovo iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun “rimborso” per le spese di certificazione.

Gli investimenti in energia rinnovabile

L’iperammortamento 2026 prevede la maggiorazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. A differenza di quanto era previsto nel vecchio piano Transizione 5.0, questi investimenti sono agevolati indipendentemente dagli investimenti nei beni materiali e immateriali degli allegati IV e V. Si può cioè utilizzare l’iperammortamento anche esclusivamente per acquistare dei sistemi di generazione di energia rinnovabile o, come vedremo, dei sistemi di stoccaggio per impianti esistenti.

Gli investimenti devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva oppure su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva. O, ancora, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva.

Sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto;

e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, prodotta anche per il tramite di impianti preesistenti al servizio della medesima struttura produttiva.

Come si può vedere, viene quindi chiarito che gli investimenti in sistemi di accumulo è indipendente dall’investimento in sistemi di generazione dell’energia, dal momento che possono essere finalizzati anche all’immagazzinamento di energia prodotta da impianti già installati.

Il dimensionamento degli impianti

Come per il vecchio piano Transizione 5.0 il dimensionamento degli impianti deve essere non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, che si calcola sommando i consumi medi annui di energia elettrica e i consumi equivalenti di energia termica ad uso della struttura produttiva registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026.

Come nel piano Transizione 5.0 sono previste delle tabelle di conversione dei diversi vettori energetici e un costo massimo ammissibile determinato in base al vettore energetico (per i sistemi di accumulo di energia elettrica il massimo è di 900 euro/kWh).

I controlli del GSE e i documenti da conservare

Il decreto prevede che il GSE effettui le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, riscontrando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell’agevolazione.

Per consentire lo svolgimento di queste verifiche, ma anche delle attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.

Per quanto riguarda le procedure di recupero delle agevolazioni non spettanti, il decreto attuativo prevede che, in caso di indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dia comunicazione all’Agenzia delle Entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per le conseguenti attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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