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Industria 4.0, perché progettare l’investimento prima dell’acquisto e della perizia



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Con il nuovo Iperammortamento 2026-2028 la perizia tecnica diventa centrale. Affrontare requisiti digitali, interconnessione e documentazione solo a cose fatte rischia di generare problemi complessi e costosi. La conformità si accerta alla fine, ma le sue basi tecniche vanno poste prima dell’ordine.

Pubblicato il 28 ago 2026

Francesco De Santis

Presidente della Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma



Industria 4.0: tecnico con tablet, braccio robotico, icone intelligenza artificiale
Immagine di PopTika da Shutterstock
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Pier Giorgio Perotto, ingegnere e progettista Olivetti che guidò lo sviluppo della Programma 101, raccontava di aver immaginato una macchina “amichevole”, alla quale fosse possibile delegare operazioni concrete: un’idea che partiva dalla funzione prima ancora che dalla tecnologia.

A distanza di sessant’anni, quel principio conserva tutta la sua attualità anche negli investimenti 4.0: prima viene ciò che il sistema deve fare, poi la tecnologia con cui farlo.

È proprio qui che nasce una delle criticità più frequenti negli investimenti tecnologici. Macchina, software e configurazione vengono talvolta scelti prima che siano stati definiti con sufficiente precisione requisiti digitali, interfacce, flussi informativi e modalità di integrazione.

Il problema emerge spesso soltanto dopo, quando l’investimento è già stato realizzato e arriva il momento della verifica tecnica.

Quando i requisiti vengono affrontati troppo tardi

Con il nuovo Iperammortamento 2026-2028 questo tema assume ancora maggiore rilevanza. La perizia tecnica asseverata rappresenta un presidio centrale per comprovare le caratteristiche tecniche dei beni e il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina, inclusa l’interconnessione.

Il suo peso diventa ancora maggiore perché il nuovo impianto non ripropone la possibilità prevista dal precedente credito d’imposta 4.0 di utilizzare, per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Il decreto attuativo richiede una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, oppure l’attestazione di un ente di certificazione accreditato.

Questo rafforzamento della verifica tecnica rende ancora più importante una domanda: quando è opportuno affrontare i requisiti che la perizia sarà poi chiamata a verificare?

Nella pratica capita ancora spesso che questi aspetti vengano approfonditi quando il bene è già stato scelto, ordinato, installato e talvolta anche interconnesso. È allora che possono emergere configurazioni software non adeguate, interfacce mancanti, variabili non accessibili, protocolli proprietari o flussi informativi diversi da quelli necessari.

A quel punto il professionista incaricato della perizia può verificare ciò che è stato effettivamente realizzato e documentarne la conformità. Non dovrebbe però trovarsi nella condizione di dover costruire a posteriori i presupposti tecnici che è chiamato a verificare.

Per sua natura, la perizia non è pensata come una fase di remediation. Se l’architettura, le interfacce o l’integrazione presentano carenze, queste vanno affrontate sul piano tecnico, senza trasferirne la soluzione sul professionista chiamato a esprimere il giudizio finale.

Il perito verifica ciò che è stato realizzato. Non può essere chiamato a trasformare ex post un investimento non correttamente progettato in un investimento conforme.

Dal processo alla scelta della tecnologia

Un investimento 4.0 può essere affrontato partendo non tanto dalla domanda “quale macchina acquistare?”, quanto da una domanda precedente: quale processo vogliamo migliorare e quali informazioni ci servono per governarlo meglio?

PROCESSO → REQUISITI → ARCHITETTURA → SPECIFICHE → TECNOLOGIE → INTEGRAZIONE → TEST → VERIFICA

L’ordine di questi passaggi non è formale. È progettuale.

Quando si parte dalla tecnologia e si ricostruiscono successivamente requisiti e architettura, l’impresa rischia di adattare il processo alle caratteristiche del bene acquistato. Partendo invece dal processo, la tecnologia può essere selezionata e configurata sulla base del risultato industriale atteso.

Dal processo derivano i requisiti: quali informazioni servono, chi deve generarle, dove devono arrivare, con quale frequenza e per supportare quali attività. Da qui si costruisce l’architettura: macchine, controllori, rete, sistemi edge, supervisione, MES, ERP, database o cloud.

Le specifiche traducono poi questi requisiti in condizioni verificabili di fornitura.

La tecnologia diventa così una risposta ai requisiti del processo, anziché il punto di partenza al quale il processo deve successivamente adattarsi.

I requisiti digitali nel capitolato 4.0

Molte criticità che emergono durante l’interconnessione non dipendono dalla qualità della macchina, ma da ciò che non è stato definito quando è stata acquistata.

Un capitolato tecnico tradizionale descrive capacità produttiva, prestazioni, precisione e caratteristiche funzionali. Per un investimento 4.0 può essere utile aggiungere un ulteriore livello.

Anche i requisiti digitali possono diventare requisiti di fornitura.

Non è sufficiente indicare genericamente che il bene sarà interconnesso. Già prima dell’ordine è utile chiarire quali informazioni la macchina dovrà ricevere e rendere disponibili, attraverso quali interfacce e protocolli, con quali modalità di accesso e quali eventuali licenze, gateway o componenti software saranno necessari.

A seconda dell’architettura possono entrare in gioco protocolli di comunicazione, gateway edge, API o altri meccanismi di integrazione verso sistemi di supervisione, MES ed ERP.

Non esiste una soluzione corretta in assoluto: conta la coerenza con l’architettura informativa dell’impresa e con il processo che il dato deve supportare.

È utile definire anche le funzioni di diagnostica, le modalità di identificazione del bene, la documentazione delle interfacce e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Allo stesso modo, segmentazione della rete OT, gestione degli accessi, connessioni remote del costruttore e aggiornamento dei componenti software sono aspetti che conviene considerare nella progettazione, anziché aggiungere successivamente.

Un caso ricorrente è quello di una macchina perfettamente connessa alla rete sulla quale si scopre, soltanto dopo l’installazione, che alcune variabili necessarie non sono direttamente accessibili. Per ottenerle può essere necessario acquistare una licenza, installare un gateway proprietario, modificare il software o richiedere un nuovo intervento del costruttore.

Tecnicamente il problema emerge durante l’interconnessione. Progettualmente, però, è nato prima dell’ordine.

Inserire questi elementi nel capitolato consente di trasformare l’interconnessione da attività da risolvere a valle in una caratteristica progettata dell’investimento, riducendo rischio tecnico, costi imprevisti e necessità di interventi correttivi dopo l’installazione.

Interconnessione e integrazione: due requisiti distinti

Nel modello 4.0, interconnessione e integrazione automatizzata rispondono a logiche diverse.

L’interconnessione riguarda la capacità del bene di scambiare informazioni con i sistemi informatici di fabbrica mediante collegamenti basati su specifiche documentate, pubblicamente disponibili e internazionalmente riconosciute, e di essere identificato univocamente all’interno della rete.

L’integrazione automatizzata riguarda invece il modo in cui la macchina entra nel processo produttivo. Può realizzarsi con la logistica di fabbrica, attraverso sistemi di movimentazione o di tracciabilità; con la rete di fornitura, mediante lo scambio di informazioni con fornitori o clienti; oppure con altre macchine del ciclo produttivo, attraverso comunicazioni machine-to-machine.

In sintesi, l’interconnessione riguarda il dialogo del bene con l’infrastruttura informativa dell’impresa; l’integrazione automatizzata il suo inserimento nel processo produttivo, logistico o nella supply chain.

È utile che questa distinzione sia chiara già in fase di progettazione, perché le due caratteristiche possono richiedere architetture, interfacce, dati e soggetti coinvolti differenti.

Oltre il requisito: quando il dato entra davvero nel processo

Soddisfare i requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata è necessario ai fini della disciplina 4.0, ma non esaurisce il potenziale della trasformazione digitale.

Un bene può rispettare pienamente quanto richiesto e produrre comunque informazioni utilizzate soltanto marginalmente dall’impresa.

Il passaggio successivo consiste nel fare in modo che quei dati alimentino pianificazione, manutenzione, qualità, logistica, controllo della produzione e decisioni operative.

Il requisito normativo abilita lo scambio e l’integrazione. Il valore industriale nasce da come quei dati vengono poi utilizzati nel processo.

C’è inoltre un livello ulteriore: la qualità del dato. Anche quando lo scambio è tecnicamente disponibile, un valore privo di corretta identificazione della macchina, riferimento temporale, unità di misura o significato condiviso può essere trasmesso senza errori e risultare comunque scarsamente utilizzabile.

Non basta quindi rendere disponibile il dato. Occorre renderlo affidabile, interpretabile e utilizzabile nel punto in cui può generare un’azione o una decisione.

La verifica tecnica prima della messa in esercizio

Se i requisiti digitali vengono definiti prima dell’ordine, una parte di essi può essere verificata prima che il progetto sia definitivamente chiuso.

Alle prove funzionali della macchina possono essere affiancati, nelle fasi di FAT – Factory Acceptance Test e soprattutto di SAT – Site Acceptance Test, test sulle interfacce e sui flussi informativi: disponibilità delle variabili concordate, corretta ricezione dei dati in ingresso, correttezza e coerenza dei dati in uscita, gestione degli stati e degli allarmi e comunicazione con i sistemi destinatari.

Non significa anticipare la perizia.

Significa verificare che ciò che è stato specificato e acquistato funzioni realmente quando costruttore e system integrator sono ancora pienamente coinvolti nel progetto e le eventuali anomalie possono essere corrette più rapidamente.

L’interconnessione può diventare così la verifica di un requisito progettato, anziché il tentativo di costruire a posteriori un collegamento che non era stato definito.

La documentazione come parte del progetto

Un altro aspetto spesso affrontato soltanto nella fase conclusiva riguarda la documentazione.

Quando accade, può rendersi necessario ricostruire decisioni prese mesi prima, configurazioni modificate nel tempo, scambi dati mai formalizzati e responsabilità distribuite tra costruttore, integratore, reparto IT e utilizzatore finale.

Schemi di rete, manuali, configurazioni, specifiche delle interfacce, evidenze degli scambi informativi, screenshot e log possono invece essere raccolti mentre il sistema viene realizzato e testato.

Questo rende più lineare la verifica finale e contribuisce a rendere esplicita l’architettura che i diversi attori stanno costruendo.

La documentazione non è soltanto un allegato alla perizia: può essere anche uno strumento di qualità del progetto.

Dalla progettazione alla verifica

Il fatto che la perizia intervenga al termine dell’investimento non significa che requisiti tecnici, interconnessione e integrazione debbano essere affrontati soltanto in quel momento.

Prima dell’ordine è possibile analizzare il processo, definire i requisiti digitali, confrontare le configurazioni disponibili, progettare l’architettura di comunicazione e tradurre queste esigenze nelle specifiche di fornitura.

È, in sostanza, un’attività di ingegnerizzazione dell’investimento. La successiva perizia ha una funzione diversa: verificare e documentare che quanto realizzato possieda effettivamente i requisiti richiesti.

La distinzione è importante anche sul piano dei ruoli. Attività di progettazione, assistenza tecnica e successiva verifica vanno organizzate con chiarezza, tenendo conto degli eventuali profili di terzietà, indipendenza e conflitto di interessi applicabili al caso concreto.

Il punto, quindi, non è anticipare la perizia. È anticipare la progettazione di ciò che la perizia dovrà poi verificare.

In questo modo il professionista incaricato della verifica finale non viene chiamato a risolvere ex post ciò che avrebbe dovuto essere definito a monte, né a ricostruire artificialmente una conformità che deve invece risultare dalle caratteristiche effettive dell’investimento.

L’investimento tecnologico è prima di tutto un progetto industriale e solo successivamente una pratica agevolativa.

La perizia come punto di arrivo

Se processo, requisiti, architettura, specifiche, integrazione e test vengono affrontati prima dell’ordine e durante la realizzazione, anche la perizia assume il suo significato più corretto.

Non è il momento in cui si tenta di capire come rendere conforme un investimento ormai concluso, ma la verifica documentata di quanto è stato effettivamente realizzato.

L’agevolazione torna così al suo posto: non la ragione per acquistare una macchina, ma uno strumento capace di rendere più sostenibile un investimento industrialmente valido.

Questo approccio non vuole certo scoraggiare gli investimenti in innovazione. Al contrario, suggerisce di investire prima di tutto tempo e solo dopo denaro, verificando progressivamente che processo, requisiti e soluzione tecnologica siano coerenti tra loro.

Può sembrare un percorso inizialmente più articolato, ma spesso è proprio quello che consente di ridurre correzioni, costi imprevisti e ritardi, rendendo più lineare anche la successiva verifica peritale.

Dopo quasi dieci anni di Industria 4.0, la maturità del modello dovrebbe misurarsi sempre meno nel numero di beni collegati e sempre più nella capacità delle imprese di progettare investimenti nei quali tecnologia, dati e processi siano pensati insieme.

La perizia conserva un ruolo fondamentale proprio perché deve restare una verifica rigorosa. Non dovrebbe diventare il momento in cui si cerca di compensare, a valle, carenze che avrebbero dovuto essere affrontate nella fase di progettazione dell’investimento.

La progettazione viene prima. La verifica viene dopo. La perizia dovrebbe essere l’ultima pagina del progetto, non la prima.

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