Credito d’imposta Formazione 4.0, ecco il decreto che spiega come fruire delle nuove aliquote maggiorate fino al 70%

Con un decreto attuativo, il Ministero dello Sviluppo economico ha specificato le condizioni per fruire delle nuove aliquote maggiorate per piccole e medie imprese per la Formazione 4.0. La maggiorazione spetterà solo se l’azienda si rivolge ai soggetti qualificati a erogare la formazione (tra cui ora ci sono anche i Competence Center e gli European Digital Innovation Hub) e se si certificano le competenze acquisite.

Pubblicato il 08 Lug 2022

formazione

Come previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (la legge di conversione del Decreto Aiuti), aumentano le aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0 previste dal Piano Transizione 4.0, che passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie.  La maggiorazione non riguarda invece le grandi aziende per le quali resta fissata al 30%.

A spiegare i dettagli della nuova disciplina è il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato alla Corte dei Conti che specifica che l’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno all’azienda e se il lavoratore accetterà di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale.

Da quando sono operative le nuove aliquote

La maggiorazione delle aliquote si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022.

Restano invariati i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano fissati a 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie imprese e a 250 mila euro per le grandi imprese.

Formazione 4.0, tra i soggetti qualificati anche Competence Center ed EDIH

Il decreto ministeriale introduce importanti novità per quanto riguarda i soggetti a cui le imprese si possono rivolgere per le attività di formazione che danno accesso al credito maggiorato.

Ricordiamo che, secondo l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i soggetti qualificati ad erogare formazione in materia 4.0 sono:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate
  • soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
  • a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  • Istituti tecnici superiori

A questi, il decreto attuativo aggiunge

Il test per certificare le competenze iniziali e quelle acquisite

L’ampliamento dei soggetti qualificati non è la sola novità contenuta nel decreto. Altra condizione prevista per fruire delle nuove aliquote maggiorate è che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni.

I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.

Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere il successivo decreto direttoriale. Tuttavia, il provvedimento emanato dal Mise indica già che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.

Dopo la formazione il dipendente dovrà poi sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Valuta la qualità di questo articolo

C
Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 3