Non solo superammortamento: nel Decreto Crescita 100 milioni per gli investimenti 4.0 delle PMI

La nuova bozza del Decreto Crescita con i testi delle norme. Oltre al ritorno del superammortamento, alle modifiche alla Nuova Sabatini, alla proroga del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, alla revisione della mini-Ires e all’aumento della deducibilità dell’IMU sugli immobili industriali c’è anche un inedito contributo per le micro-PMI che investono almeno 200 mila euro nelle tecnologie abilitanti previste dal piano industria 4.0.

Pubblicato il 29 Mar 2019

Digital divide

– Decreto approvato “salvo intese” nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile. Leggi la notizia qui – 

– Articolo aggiornato il 3 aprile in base all’ultima bozza del testo del 2 aprile. Ultime modifiche in rosso. –

Dopo aver “sommato” gli interventi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e quelli provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico in un documento che constava di 61 misure, i tecnici del Governo hanno lavorato per selezionare le misure più importanti che dovrebbero entrare nel testo finale del Decreto Crescita che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri e che dovrebbe arrivare alla  effettiva emanazione entro la prossima settimana.

Tra le 31 misure sopravvissute alla cernita restano tutte quelle principali: ritorno del superammortamento, modifiche migliorative della Nuova Sabatini, proroga del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, riduzione dell’Ires per gli utili non distribuiti in luogo della mini Ires, aumento della deducibilità dell’IMU sugli immobili industriali e un contributo per le PMI che investono nelle tecnologie abilitanti previste dal piano impresa 4.0.

Il nuovo testo del Decreto Crescita, dicevamo, consta di 31 articoli articolati in quattro capi dedicati a Misure fiscali per la crescita economica; Misure per il rilancio degli investimenti privati; Tutela del Made in Italy; e Fondo indennizzo risparmiatori.

La vera novità è però che in questa bozza sono stati inseriti anche i testi degli articoli: un dettaglio non di poco conto, che permette di sciogliere anche alcuni dubbi. Vediamoli insieme

Superammortamento

L’articolo 1 del Decreto Crescita è dedicato al ripristino del superammortamento, che non riserva sorprese rispetto a quanto avevamo anticipato. Questo il testo della norma

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Revisione della Mini Ires

La mini Ires, che oggi prevede lo sconto di 9 punti percentuali per gli utili reinvestiti in acquisto di beni strumentali e assunzioni di personale, viene rivisitata e semplificata. Lo sconto previsto dal Decreto Crescita è di 1,5 punti percentuali dal 2019, 2,5 per il 2020, 3,5 dal 2021 e 4 punti percentuali dal 2022 in poi e si applica all’intero ammontare di utili non distribuiti, favorendo così la patrimonializzazione delle imprese.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta sul reddito delle società può essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi la stessa è applicabile in misura ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3,5 punti percentuali.

Deducibilità dell’IMU

La deducibilità dell’IMU per i beni strumentali, già aumentata dal 20% al 40% nell’ultima legge di bilancio, sale al 50% dal 2019 e al 60% dal 2020.

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento.

Proroga del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo

Il Decreto Crescita estende la possibilità di fruire l’incentivo, nella misura ridotta al 25% dall’ultima legge di bilancio, anche nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Stavolta però l’aliquota del 25% si applicherà a tutte le spese e non soltanto, come ora, a una parte delle stesse (oggi le spese sono agevolate in parte al 25% e in parte al 50%).

Per il calcolo della spesa incrementale bisognerà prendere a riferimento la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Nuova Sabatini

Tutto confermato anche per le modifiche apportate dal Decreto Crescita alla Nuova Sabatini: una serie di piccoli ma importanti miglioramenti. Salta il limite dei 2 milioni per richiedente con l’abrogazione della dicitura presente nella norma originaria. Nella relazione tecnica a questo articolo, presente nella bozza del decreto datata 2 aprile, il limite non viene eliminato, ma viene innalzato da 2 milioni a 4 milioni di euro.

Viene semplificata la procedura di verifica con l’ammissione di autodichiarazioni. Inoltre in caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro il contributo viene erogato in un’unica soluzione e non più in sei rate.

All’articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole “sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto” sono soppresse. b) al comma 4, dopo le parole “L’erogazione del predetto contributo è effettuata” sono aggiunte le parole “,sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento,” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”.

Impresa 4.0, 100 milioni per la digitalizzazione delle PMI

Presente tra le misure anche un nuovo strumento di sostegno per le micro, piccole e medie imprese impegnate nei processi di trasformazione digitale. In particolare si prevede, all’interno di un articolo dedicato a “Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start e Digital Transformation”,  l’erogazione di un contributo fino al 50% delle spese effettuate per investimenti nelle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (come è stato ribattezzato il piano Industria 4.0).

Gli investimenti devono essere pari ad almeno 200 mila euro. Per la misura sono stanziati complessivamente 100 milioni di euro: una cifra quindi che consentirebbe di finanziare fino a mille progetti di importo minimo.

(Agevolazioni per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI)

5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000,00 euro;

3. Per l’accesso alle agevolazioni di comma 1 le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c) avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

4. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono destinati 100.000.000,00 (centomilioni) di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Le altre misure del Decreto Crescita

Questo il sommario delle misure previste al momento nel Decreto Crescita.

CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

ARTICOLO 1 (MAGGIORAZIONE DELLAMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI) (SUPERAMMORTAMENTO)

ARTICOLO 1-BIS (REVISIONE MINI-IRES)

ARTICOLO 1-TER (MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI)

ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX)

ARTICOLO 3 (CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO)

ARTICOLO 4 (RIENTRO DEI CERVELLI)

ARTICOLO 5 (MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI)

ARTICOLO 6 (INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA)

ARTICOLO 7 (SISMA BONUS)

ARTICOLO 8 (TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI)

ARTICOLO 9 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO)

ARTICOLO 10 (AGGREGAZIONI DIMPRESE)

ARTICOLO 11 (FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO)

ARTICOLO 12 (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI)

ARTICOLO 13 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIR)

ARTICOLO 13 BIS (MISURA PER INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI QUALIFICATI DI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA NELLECONOMIA REALE)

ARTICOLO 14 (ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI)

ARTICOLO 15 (SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLATTIVITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI)

ARTICOLO 16 (ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEI COMUNI IN BASE ALLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA)

ARTICOLO 17 (PIANO GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI)

CAPO II MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

ARTICOLO 18 (GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA)

ART. 18-BIS (NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI)

ARTICOLO 19 (MINIBOND)

ARTICOLO 20 (RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA)

ARTICOLO 21 (MODIFICHE ALLA MISURA NUOVA SABATINI)

ART. 21-BIS (SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE E AL RICAMBIO GENERAZIONALE)

ARTICOLO 22 (TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE)

ARTICOLO 23 (CARTOLARIZZAZIONI)

ARTICOLO 24 (SBLOCCA INVESTIMENTI IDRICI NEL SUD)

ARTICOLO 25 (DISMISSIONI IMMOBILIARI ENTI TERRITORIALI)

ARTICOLO 26 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA)

ART. 27 (AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELLAMBITO DELLECONOMIA CIRCOLARE)

ART. 28 (SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE – SIS)

ART. 29 (NORMA PROGRAMMATICA PER LA PIANIFICAZIONE DELLAPERTURA DEGLI SPORTELLI AGEVOLATIVI)

ART. 30 (SEMPLIFICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI PATTI TERRITORIALI E DEI CONTRATTI DAREA

ART. 31 (AGEVOLAZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI) 

ARTICOLO 32 (CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE)

CAPO III TUTELA DEL MADE IN ITALY

ART. 33 (INTRODUZIONE DELLA DEFINIZIONE DI MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE E ISTITUZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE. MISURE PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMPRESE TITOLARI DI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE)

ART. 34 (CONTRASTO ALL’ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI)

CAPO IV

ARTICOLO 35 FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (FIR)

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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